Via libera dell’Aula al ddl n. 1663 con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni. Quindici albi entrano nel perimetro della riforma e il testo fissa fin d’ora i criteri con cui saranno ridefinite le attività riservate, riportando in primo piano la questione delle sezioni iunior. Il provvedimento passa alla Camera, ma il conto dei mesi porta la scadenza della delega al 2028, un anno oltre la fine naturale di questa legislatura.
Con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni, lunedì 3 agosto, il Senato ha approvato il ddl n. 1663 di delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali che passa adesso all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Il provvedimento interessa quindici professioni regolamentate, per una platea che sfiora i settecentomila iscritti agli albi, e l’area tecnica delle costruzioni vi rientra per intero. Come ogni delega, anche questo ddl si limita a definire tempistiche, princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nella riforma vera e propria, quella affidata ai decreti legislativi. Considerate proprio le tempistiche, però, appare difficile che quei decreti arrivino prima della fine della legislatura in corso. Vale la pena leggerlo lo stesso, e per una ragione che con l’attuazione non ha nulla a che vedere, perché un testo di delega non regola i comportamenti ma disegna il recinto entro cui qualcun altro, un giorno, potrà scrivere le regole. E il recinto si sta chiudendo adesso.
Tre articoli e un allegato, dove sta davvero il peso del provvedimento
L’architettura del ddl è essenziale, siamo ancora in prima lettura, e si compone di tre articoli
- il primo dedicato al conferimento della delega e alla procedura di adozione dei decreti legislativi
- il secondo ai princìpi e criteri direttivi
- il terzo alla clausola di invarianza finanziaria, che impone alle amministrazioni interessate di provvedere agli adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente
A chiudere il testo c’è l’Allegato A, richiamato dall’articolo 1, comma 1, che elenca le professioni destinatarie della riforma. È lì che si gioca la partita, perché la delega non vale per tutte le professioni regolamentate ma soltanto per gli ordinamenti che vi compaiono, e nessun decreto legislativo potrà estenderne il perimetro. Chi non compare in quelle quindici voci resta semplicemente fuori, e chi c’è entra con tutto quello che ne consegue.
Quindici professioni dentro il recinto, con i profili iunior scritti uno per uno
Le professioni elencate sono quindici, indicate con la denominazione ufficiale degli albi e delle relative sezioni.
- Agrotecnici e agrotecnici laureati
- Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior
- Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
- Attuari e attuari iunior
- Consulenti del lavoro
- Dottori agronomi e forestali, agronomi iunior e forestali iunior, zoonomi, biotecnologi agrari
- Geologi e geologi iunior
- Geometri e geometri laureati
- Giornalisti
- Ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell’informazione, ingegneri civili e ambientali iunior, ingegneri industriali iunior e ingegneri dell’informazione iunior
- Periti agrari e periti agrari laureati
- Periti industriali e periti industriali laureati
- Spedizionieri doganali
- Consulenti in proprietà industriale
- Tecnologi alimentari
L’elenco copre per intero l’area che presidia progettazione, direzione lavori, verifiche e gestione del territorio, e questo spiega perché il provvedimento riguardi il settore delle costruzioni molto più di quanto il titolo lasci intendere. Restano invece fuori avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili e professioni sanitarie, destinatari di percorsi distinti, tanto che lo stesso articolo 2, nel disciplinare il regime previdenziale delle società tra professionisti, fa salva l’autonomia regolamentare degli enti relativi a professioni non contemplate nell’allegato.
Il dettaglio che conta, però, non è chi c’è e chi manca. È il modo in cui le voci sono scritte. Le sezioni iunior compaiono una per una, accanto a quelle ordinarie, con la stessa dignità tipografica. Non è una novità, perché riproduce l’assetto degli albi tecnici già vigente, ma è la fotografia di un problema che si trascina da vent’anni depositata dentro il testo di una delega.
Il vero terreno di scontro sono le attività riservate
Il blocco che incide sull’attività quotidiana arriva subito, alla terza lettera dell’articolo 2, dove la delega chiede di definire le attività riservate o comunque attribuite, anche in via non esclusiva, a ciascuna professione. È l’operazione più delicata dell’intero provvedimento e viene retta da cinque condizioni.
Ai professionisti iscritti agli albi va riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione come definite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge, e in quelle stesse materie va attribuita anche l’attività di consulenza, che secondo le ricostruzioni dell’iter è entrata nel testo durante l’esame in Senato. Le competenze devono poi essere attribuite in coerenza con il percorso formativo di accesso, individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie dell’esame di abilitazione ove previsto, oltre che con i quadri di riferimento nazionali ed europei per la comparabilità delle competenze. Seguono due regole di sistema, cioè che l’oggetto delle singole professioni possa essere stabilito solo con legge e vada coordinato tra le professioni che svolgono attività similari, e che tutte le attività non indicate dalla legge come riservate restino libere e possano essere svolte da tutti i professionisti.
Basta accostare quel criterio di coerenza formativa all’elenco dell’Allegato A per capire dove si va a parare. Applicare la coerenza tra titolo di studio e competenze ad albi articolati in sezioni significa riaprire la questione più litigiosa degli ultimi vent’anni, ossia la ripartizione delle attività tra laurea magistrale, laurea triennale e diplomi tecnici, quella che finora è stata scritta più dai giudici amministrativi che dal legislatore. Il ddl prova a metterci una toppa preventiva, perché stabilisce che le norme che innalzano i titoli di studio per l’accesso non modificano l’ambito delle competenze già stabilito, neppure rispetto a chi risulta iscritto all’albo con il titolo inferiore. È una salvaguardia che protegge il passato, non un criterio che risolve il futuro. La scrittura effettiva spetterà ai decreti, e sarà quella la sede in cui le categorie si contenderanno ogni singola voce.
Tutto il resto della delega, dai compensi alle società
Attorno a quel nucleo si muove il resto dell’articolo 2, che tocca praticamente ogni aspetto della vita professionale. La pattuizione del compenso resta libera ma proporzionata alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni, con parametri da fissare per ciascun ordine con decreto del Ministro vigilante su proposta del consiglio nazionale, riferiti anche alle prestazioni svolte in forma associata o societaria e utilizzabili in sede di liquidazione giudiziale e ai fini dell’equo compenso. Al tirocinante spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante, con possibilità di riconoscere indennità o compenso fuori dagli enti pubblici. Diventa obbligatoria la polizza a copertura della responsabilità civile professionale e viene fissato un termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità per le controversie escluse dall’ambito dell’articolo 8 della Legge n. 49/2023. La formazione continua passa a regolamenti dei consigli nazionali, con equivalenza tra un credito e un’ora e con ore obbligatorie dedicate agli strumenti digitali e di intelligenza artificiale e ai limiti, anche deontologici, del loro impiego. Per le società tra professionisti si prevede che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto facciano capo a professionisti iscritti, con utili proporzionali al capitale e regime fiscale allineato al modello societario adottato. A monte di tutto, il comma 5 dell’articolo 1 lascia aperta la strada più ambiziosa, cioè l’eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata.
Il calendario dice che a scrivere la riforma sarà qualcun altro
Qui il ragionamento si chiude e conviene farlo con i numeri sotto gli occhi. L’esame alla Camera dovrebbe cominciare dopo la pausa estiva e, nell’ipotesi più favorevole di un testo confermato senza modifiche, l’approvazione definitiva si collocherebbe tra settembre e ottobre, con l’entrata in vigore che segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È da quel momento, non dal voto di lunedì, che decorrono i ventiquattro mesi assegnati dall’articolo 1, con l’eventuale proroga di trenta giorni quando il termine per il parere delle commissioni cade a ridosso della scadenza. La delega arriverebbe così all’autunno del 2028, mentre la legislatura in corso ha scadenza naturale nell’autunno del 2027.
La distanza tra le due date è tutto quello che serve sapere. I decreti legislativi che riscriveranno competenze, tirocinio, parametri dei compensi, assetti societari e obblighi formativi saranno con ogni probabilità firmati da un Esecutivo diverso e valutati da commissioni parlamentari diverse. La delega non decade con la fine della legislatura, quindi il meccanismo resta in piedi, ma si apre un intervallo di stallo tutt’altro che breve, perché sciolte le Camere le commissioni non possono rendere il parere richiesto dalla procedura e un Governo in carica per gli affari correnti, per prassi, non esercita deleghe legislative. Il termine, intanto, continua a decorrere.
Resta ragionevole attendersi che il Governo tenti di adottare almeno i primi schemi prima della scadenza del mandato, verosimilmente partendo dagli ordinamenti su cui il confronto con le categorie risulta più avanzato. Ma il punto per chi legge è un altro. Il recinto di cui si parlava all’inizio si sta chiudendo adesso, mentre il testo è ancora in Parlamento e le posizioni sono ancora modificabili, e chi aspetterà i decreti per accorgersene si troverà a discutere di come dividere uno spazio che nel frattempo qualcun altro avrà già misurato.
FONTI “LavoriPubblici.it”
