Il TAR Calabria chiarisce i limiti del principio di immodificabilità del raggruppamento: la redistribuzione interna delle quote è ammessa nei casi “in diminuzione” anche dopo la perdita sopravvenuta della qualificazione SOA
Cosa accade se, dopo la presentazione dell’offerta e prima dell’affidamento effettivo dei lavori, una delle imprese del raggruppamento perde parte della qualificazione SOA?
La stazione appaltante può disporre automaticamente l’esclusione del RTI oppure deve verificare se il requisito possa essere recuperato attraverso una diversa distribuzione interna delle quote di esecuzione?
A fare il punto in materia di modifica del raggruppamento, ricordando anche quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria n. 2/2022, è il TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza del 27 aprile 2026, n. 336.
La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale sviluppatosi proprio dopo l’arresto del Supremo Consesso, confermando un orientamento sempre meno formalistico, soprattutto nei casi in cui la capacità esecutiva del raggruppamento possa comunque essere garantita dalle imprese già presenti nella compagine originaria.
RTI e perdita della SOA: quando la rimodulazione interna evita l’esclusione
La vicenda nasce nell’ambito di una procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione di un edificio scolastico, alla quale avevano partecipato tre operatori economici. Il RTI ricorrente si era classificato secondo, mentre l’aggiudicazione era stata inizialmente disposta in favore di un altro concorrente.
Successivamente, però, la stazione appaltante ha risolto il contratto stipulato con il primo classificato a causa di gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori, avviando così lo scorrimento della graduatoria e chiedendo al raggruppamento secondo classificato la disponibilità a subentrare nell’esecuzione dell’appalto alle medesime condizioni dell’offerta originaria.
Nel corso delle verifiche, la stazione appaltante ha però rilevato che la mandataria del RTI aveva nel frattempo subito un declassamento della SOA nella categoria OG11, passando dalla classifica III alla II.
Il problema non riguardava la categoria prevalente OG1, integralmente coperta dalla mandataria, ma la categoria scorporabile OG11, per la quale il raggruppamento aveva previsto in sede di offerta una ripartizione del 60% in capo alla mandataria e del 40% alla mandante.
Con la perdita della classifica III, la mandataria non risultava quindi più in grado di coprire integralmente la quota originariamente assunta.
La richiesta di rimodulazione interna del RTI
Di fronte alla contestazione della stazione appaltante, il RTI ha proposto una semplice rimodulazione interna delle quote di esecuzione della categoria OG11, redistribuendo parte delle lavorazioni alla mandante, già facente parte del raggruppamento e in possesso di adeguata qualificazione SOA.
La soluzione proposta avrebbe consentito di mantenere integralmente la capacità esecutiva del raggruppamento senza alterare né l’offerta né la struttura soggettiva del concorrente.
La stazione appaltante, però, ha respinto questa impostazione, ritenendo che la modifica fosse finalizzata ad aggirare la perdita di un requisito di partecipazione e sostenendo che la rimodulazione non potesse trasformarsi in una sorta di rimedio postumo alla sopravvenuta carenza della qualificazione.
Da qui l’esclusione del RTI e il successivo interpello del terzo classificato.
Immodificabilità RTI e modifiche “in diminuzione”: cosa prevede la normativa
La decisione del TAR Calabria si inserisce nel percorso evolutivo della giurisprudenza relativa all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, disposizione che disciplina il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese.
La ratio della norma è quella di evitare che, dopo la partecipazione alla gara, possano essere modificati i soggetti valutati dalla stazione appaltante, alterando così il confronto concorrenziale e consentendo possibili elusioni del sistema di qualificazione.
Il principio, tuttavia, non ha mai avuto carattere assoluto. Già il vecchio Codice dei contratti pubblici prevedeva infatti, nei commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48, alcune eccezioni legate a eventi sopravvenuti riguardanti uno dei componenti del raggruppamento, come il fallimento, la perdita dei requisiti o altre situazioni incidenti sulla capacità dell’operatore economico.
Su queste disposizioni è intervenuta in modo decisivo la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza 25 gennaio 2022, n. 2, che ha distinto tra modifiche “per addizione”, vietate perché comportano l’ingresso di soggetti esterni al RTI, e modifiche “in diminuzione”, ammesse quando riguardano esclusivamente la redistribuzione interna di quote, ruoli o lavorazioni tra imprese già facenti parte della compagine originaria.
Secondo questo orientamento, infatti, la stazione appaltante, in presenza di una perdita sopravvenuta dei requisiti, non può limitarsi a escludere automaticamente il raggruppamento, ma deve verificare se sia possibile una riorganizzazione interna idonea a garantire comunque il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
La modifica del RTI resta quindi vietata quando, in corso di gara, altera la struttura soggettiva del concorrente attraverso l’ingresso di nuovi operatori economici, mentre può essere ammessa nei casi “in diminuzione”, nei quali il raggruppamento rimane identico nella sua composizione e cambia soltanto la distribuzione interna delle prestazioni.
La sentenza richiama infine anche il nuovo quadro normativo del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l’ art. 68 e il principio del risultato previsto dall’art. 1, evidenziando come il nuovo Codice confermi una lettura meno formalistica della disciplina, orientata a favorire la conservazione della gara ogni volta in cui restino garantiti affidabilità dell’operatore economico, trasparenza della procedura e tutela della concorrenza.
La differenza tra perdita sopravvenuta e carenza originaria dei requisiti
Il TAR ha applicato questi principi anche ai requisiti speciali di qualificazione SOA, chiarendo che la redistribuzione interna delle quote non altera l’offerta né viola la par condicio quando restano invariati i soggetti partecipanti, il contenuto della proposta e la capacità esecutiva complessiva del RTI.
Di particolare rilievo nella vicenda è il fatto che il raggruppamento fosse perfettamente qualificato al momento della partecipazione alla gara: la mandataria possedeva infatti la classifica III nella categoria OG11 e risultava quindi pienamente idonea a coprire la quota del 60% dichiarata in sede di offerta.
La perdita della classifica è intervenuta soltanto successivamente, in una fase molto avanzata della procedura e, soprattutto, dopo un lungo periodo caratterizzato dalla mancata esecuzione dei lavori a causa della risoluzione del contratto con il primo aggiudicatario.
Per il giudice non si è dunque in presenza di una carenza originaria del requisito, ma di una sopravvenienza che deve essere valutata in modo sostanziale e non meramente formalistico.
Rimodulazione quote RTI: perché non modifica l’offerta
La stazione appaltante aveva sostenuto che consentire la redistribuzione interna delle quote avrebbe determinato una modifica sostanziale dell’offerta originaria e una violazione della par condicio.
Il TAR non è stato invece di questo avviso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la rimodulazione interna delle quote di esecuzione non comporta alcuna alterazione dell’offerta quando restano invariati i soggetti partecipanti, il contenuto economico della proposta, gli elementi tecnici dell’offerta e l’assetto competitivo della gara.
Le imprese del raggruppamento, infatti, avevano già partecipato alla procedura e formulato la loro proposta. La redistribuzione delle quote avrebbe riguardato esclusivamente il diverso apporto interno delle capacità tecniche e dei requisiti di qualificazione, senza che si potesse parlare di una nuova offerta presentata in violazione del principio di immodificabilità.
Anche sotto questo profilo, il TAR ribadisce che la rimodulazione può essere ammessa proprio perché si tratta di una modifica “in diminuzione”, che non introduce alcun soggetto esterno e non altera il perimetro soggettivo originario del concorrente.
Obbligo di istruttoria della stazione appaltante in caso di perdita della SOA
Secondo il TAR, l’errore principale della stazione appaltante è stato quello di non verificare realmente se il raggruppamento fosse ancora in grado di garantire integralmente l’esecuzione delle lavorazioni.
In particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare un supplemento istruttorio, verificando non solo se la mandante possedesse effettivamente la qualificazione necessaria, ma anche se la nuova distribuzione delle quote fosse sufficiente a garantire integralmente la copertura della categoria OG11 e la piena capacità esecutiva del RTI.
Sul punto il giudice ha richiamato i principi elaborati dall’Adunanza Plenaria n. 2/2022, secondo cui la stazione appaltante, in presenza di una perdita sopravvenuta dei requisiti, deve interpellare il raggruppamento e consentire la riorganizzazione interna del proprio assetto, assegnando un congruo termine per procedere alla rimodulazione.
Per altro, il TAR ha escluso che il principio di continuità del possesso dei requisiti potesse essere interpretato in modo rigidamente formalistico nel caso concreto, considerato che lo scorrimento della graduatoria è intervenuto oltre tre anni dopo l’aggiudicazione originaria e dopo la risoluzione del contratto con il primo affidatario.
Secondo il Collegio, anche questa anomala durata della procedura ha avuto un ruolo diretto sulla perdita della classifica SOA, considerato che il mancato avvio dei lavori ha impedito all’impresa di maturare quell’arricchimento curriculare utile al mantenimento della qualificazione.
Il TAR invita quindi a leggere il principio di continuità del possesso dei requisiti in modo non rigidamente formalistico, soprattutto quando la perdita della qualificazione dipende anche dalla durata patologica della procedura.
La decisione del TAR: esclusione illegittima e rimodulazione ammessa
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione del RTI e il contestuale diniego alla rimodulazione interna delle quote.
La stazione appaltante dovrà ora riesaminare l’istanza del raggruppamento e verificare concretamente se la redistribuzione delle quote consenta di garantire integralmente il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla gara.
La sentenza consolida così un orientamento sempre più favorevole a una lettura sostanziale del principio di immodificabilità del RTI, soprattutto nei casi in cui la modifica riguardi esclusivamente una riorganizzazione interna “in diminuzione” e non alteri né la concorrenza né l’identità del concorrente che ha partecipato alla gara.
Una decisione pienamente coerente anche con il nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 all’art. 68, comma 11, del nuovo Codice e nel rispetto del principio del risultato previsto dall’ art. 1.
FONTI “LavoriPubblici.it”
