Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Rup: focus su ruolo e compiti dei collaboratori

Primo di tre articoli per approfondire le attività di supporto al Responsabile del progetto: il seggio di gara

 

Approfondire il ruolo e i compiti dei principali collaborati del responsabile di progetto: è l’obiettivo di questo nuovo focus che suddivideremo in tre parti. La prima la dedichiamo al seggio di gara, organo per cui l’attuale codice prevede espressamente una disciplina specifica.

La disposizione in argomento è contenuta nel co. 7 dell’art. 93 in cui si spiega che «nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5».

Una delle prime riflessioni che si può esprimere è che in questo modo il seggio di gara viene visto come “organo” omologo alla commissione di gara ma, a differenza di questa che deve necessariamente essere presente negli appalti da assegnare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il primo non solo è eventuale ma viene previsto limitatamente al caso dell’appalto da aggiudicarsi al minor prezzo.

Il seggio di gara, in realtà, è stato oggetto di considerazione fin dalle linee guida Anac n. 3 non con il riferimento espresso nell’articolo 93 ma, in realtà, come organo “ausiliario” del Rup, in particolare in relazione alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico.

Da notare, inoltre, con la precisazione – sempre nelle linee guida citate – che «nella fase dell’affidamento, il Rup si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate».

Il nuovo codice, invece, assegna al seggio il compito di valutare le offerte.

La decisione degli estensori, quindi, di introdurre una disciplina – anche sulla composizione – per il seggio pare operazione probabilmente non necessaria visto che le previsioni “chirurgiche” possono comunque alimentare contenziosi.

 

La composizione
Prima di soffermarsi sui compiti che, come si vedrà, in realtà risultano nella prassi operativa più estesi e qualificanti, è necessario analizzare la disciplina sulla composizione e sulle cause di incompatibilità. Il primo aspetto riguarda la puntualizzazione per cui l’organo può essere monocratico e, quindi, anche collegiale.

L’aspetto pratico da affrontare è se il Rup debba o meno far parte del seggio qualora questo venga costituito come organo collegiale. La risposta è negativa – pur potendo il Rup anche farne parte. È logico però evidenziare che se il seggio deve svolgere compiti in ausilio/supporto del Rup evidentemente lo stesso non dovrebbe fare parte. In caso di collegio, il personale deve appartenere alla stazione appaltante.

La precisazione deve essere intesa anche come diretta a contenere i costi. Il seggio, in effetti, deve essere concepito e configurato come un organo diverso da una unità/ufficio costituito ad hoc. Si pensi alla struttura di supporto che può essere stabile o appositamente costituita per uno specifico appalto e di cui può far parte anche personale esterno.

Il comma 7 richiamato, dell’articolo 93 spiega che i componenti (il personale della stazione appaltante) devono essere scelti «secondo criteri di trasparenza e competenza». Sottolineatura che induce a ritenere necessario un apposito regolamento interno. Invero un regolamento interno non è affatto necessario salvo ipotizzare l’innesto di previsioni specifiche in regolamenti interni destinati a disciplinare, in generale, l’attività contrattuale della stazione appaltante. Il comma richiama anche l’esigenza di verificare eventuali situazioni di incompatibilità che impediscono la nomina.

In particolare le cause di incompatibilità sono quelle previste «alle lettere b) e c) del comma 5» ovvero non possono fare parte dell’eventuale collegio (né essere organo monocratico):

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (e successive modifiche).

Per i componenti si richiede che siano competenti in materia di appalti.

 

I compiti
Circa la composizione, non è chiaro il riferimento alla trasparenza. Il richiamo sembra alludere al fatto che, se vengono assegnati compiti a questo organo, potrebbe essere necessario anticiparlo agli operatori economici. In realtà si deve ritenere che un eccesso di disciplina possa determinare maggiori problemi apparendo sufficiente evidenziare nella legge di gara che il Rup si avverrà della collaborazione di collaboratori quando lo riterrà opportuno (ex art. 2 allegato I.2 del codice).

Del resto neppure lo stesso allegato I.2 – a differenza delle linee guida Anac n. 3 – non richiama espressamente il seggio di gara.

Si pensi, in effetti, alla fase del controllo della documentazione amministrativa, l’allegato I.2 (art. 7, comma 1 lett. a)) spiega che il Rup «effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato (…)», mentre il seggio potrebbe essere utilizzato proprio per questo compito anche nell’appalto da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Lo stesso allegato I.2, sempre stesso articolo 7 comma 1, ma con la lettera f) sottolinea che «quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il Rup può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche». La previsione, quindi, non contiene alcun richiamo all’articolo 93, comma 7, in cui, in realtà, si conferma che se il criterio è il minor prezzo la valutazione viene rimessa al seggio di gara.

La giurisprudenza, come anticipato, configura il seggio di gara come autentico organo ausiliario che può occuparsi dei vari sub-procedimenti e tra questi, nella specie, rientrano l’escussione formale della documentazione amministrativa prodotta, l’attivazione del soccorso istruttorio, la verifica dei requisiti e, nel caso dell’appalto al minor prezzo, la verifica della potenziale anomalia, la predisposizione della proposta “atenica” di aggiudicazione (da sottoporre al Rup).

La configurazione giuridica, corretta, in termini di organo ausiliario del seggio di gara consente di individuare facilmente le competenze che si collocano a livello di mero responsabile di procedimento che opera con redazione di proposte/verbali per il responsabile unico del progetto.

Come già spiegavano le linee guida Anac n. 3, in ogni caso, al Rup rimane la «funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate». In questo senso, Tar Lazio III-ter, con la sentenza n. 13575/2025.

Tra i casi più recenti, ad esempio, trattati in giurisprudenza, si richiama la sentenza del Tar Lazio, sez. V-ter n. 21458/2025. Nel caso di specie, il seggio di gara ha attivato il sub-procedimento del soccorso istruttorio. Per la nomina, trattandosi di organo con compiti di responsabile di procedimento, si ritiene che la stessa possa già essere decisa dal dirigente/responsabile di servizio nell’ordine di servizio con cui si nomina il Rup (o con provvedimento separato).

Nel caso di nomina diretta da parte di un Rup non dirigente né responsabile di servizio si può ritenere che l’atto possa essere viziato da incompetenza anche se dovrebbe configurare una mera irregolarità (salvo che questo “compito” sia stato assegnato con il provvedimento di nomina a responsabile unico).

 

 

 

FONTI    Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News