Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Rup, no a nomine generalizzate

Mit: incarico specifico per ogni singolo progetto, anche più procedure gestite dallo stesso soggetto

 

Secondo il Mit, il Rup deve essere nominato in relazione ad ogni specifico intervento e l’incaricato può occuparsi anche di più procedure

 

Il quesito
Con il parere n. 3555 del 23 giugno 2025, l’ufficio legale di supporto del Mit viene chiamato a chiarire alcuni aspetti in tema di nomina del responsabile unico di progetto. La questione sostanziale è se il Rup possa (o meno) essere nominato – si potrebbe dire in modo generico –, per «tutte le gare di appalto bandite nel corso di un intero anno, oppure se sia necessaria la nomina di un Rup specifico per ciascun appalto o procedura di gara, indipendentemente dal fatto che le gare siano svolte nello stesso periodo di tempo».

Secondo l’istante, la nomina dovrebbe avvenire in relazione a ciascun procedimento «e non in forma annuale» salvo il caso in cui le procedure siano in qualche modo tra loro connesse, ad esempio «per appalti omogenei o in settori connessi». Solo in quest’ultimo caso, secondo l’istante, sarebbe possibile una nomina del Rup per più gare sempre che venga rispettata la specificità di ogni procedimento.

 

La risposta

Nel riscontrare il quesito, l’ufficio di supporto prende abbrivio da quanto il legislatore ha puntualizzato nel primo comma dell’articolo 15 del codice ovvero che «nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre stazioni appaltanti un responsabile unico del progetto (Rup) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.»

Secondo gli esperti, la disposizione legherebbe intimamente l’intervento pubblico ad ogni singolo contratto e, pertanto, a «ciascuna procedura». Da questo inciso, quindi, si ricava l’impossibilità/inconfigurabilità di una nomina (di un Rup) «per tutte le gare di appalto bandite nel corso di un anno». Piuttosto, prosegue il parere, la norma imporrebbe l’esigenza di «nominare un Rup specifico per ciascuna procedura di gara» e «questo sembra essere un principio generale applicabile, pertanto, anche in caso di procedure omogenee o connesse tra di loro».

Non può essere escluso, invece, prosegue l’ufficio di supporto «che lo stesso soggetto possa essere nominato Rup per più procedure sempre che venga fatta una valutazione caso per caso della compatibilità degli incarichi».

 

Considerazioni
Il parere deve ritenersi, evidentemente, condivisibile nel momento in cui esclude, in pratica, la possibilità di un incarico di tipo generico ovvero un ordine di servizio con riferimento generale ed astratto a tutte le gare dell’ufficio/servizio di riferimento. Un riferimento astratto e generale rischia anche di creare problematiche in tema di responsabilità (se non vengono chiariti i compiti/adempimenti specifici in relazione all’intervento da realizzare)

Sotto il profilo pratico, l’ordine di servizio (l’atto di nomina del Rup visto che si tratta di una «semplice» organizzazione di lavoro che rientra quindi nelle prerogative del responsabile del servizio quale datore/organizzatore del lavoro) ben potrebbe avere un riferimento a più appalti purché ciò avvenga in modo chirurgico/specifico ovvero con la chiara indicazione degli interventi da realizzare.

Un eventuale ordine di servizio di questo tipo richiede sicuramente una attenta analisi a monte e quindi, oltre alle valutazioni sul carico di lavoro, anche una verifica sulla eventuale presenza di disposizioni – nel piano anticorruzione della stazione appaltante -, circa la rotazione ordinaria del personale e, in ogni caso, la verifica di eventuali incompatibilità.

Il dirigente/responsabile del servizio che nomina il Rup ha, infatti, una responsabilità in eligendo – che impone quindi una analisi sulla figura nominata (le competenze e i requisiti) in relazione allo specifico intervento da assegnare -, ed una responsabilità in vigilando, che comporta l’osservazione dell’operato.

Una nomina di tipo «cumulativo» ma con chiara specificazione degli interventi da realizzare, del resto, sembra essere l’impostazione corretta richiamata anche dall’articolo 84 del contratto collettivo EE. LL 2019/2021 che consente l’assegnazione delle specifiche responsabilità al Rup formalmente nominato (e quindi una indennità specifica a valere sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane).

Assegnazione, che deve avvenire sulla base dei criteri approvati in delegazione trattante, che sembra avere come presupposto non un solo incarico ma, piuttosto, diversi obiettivi/interventi assegnati.

 

 

 

FONTI       Stefano Usai       “Enti locali & Edilizia”

Categorized: News