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RUP unico per più gare d’appalto? Il MIT chiarisce i limiti dell’art. 15 del Codice Appalti

Con il parere n. 3555/2025, il MIT ribadisce la necessità di una nomina formale per ciascun intervento: il principio dell’unicità del RUP va rispettato caso per caso

 

È possibile nominare un unico RUP per tutte le gare bandite in un anno? Come va interpretato il principio di unicità del RUP nei casi in cui le procedure di gara siano tra loro omogenee o collegate? E quali sono i margini di discrezionalità per le stazioni appaltanti nella nomina del RUP ai sensi dell’art. 15 del nuovo Codice?

 

RUP unico per più gare d’appalto: il parere del MIT
A rispondere a queste domande è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3555 del 23 giugno 2025, che ha chiarito il perimetro applicativo dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Il quesito posto al MIT riguarda una prassi potenziale che molte stazioni appaltanti vorrebbero adottare per semplificare le attività di gestione delle gare. Nello specifico:

“Si chiede se sia possibile per una stazione appaltante poter nominare un unico RUP per tutte le gare di appalto bandite nel corso di un intero anno, oppure se sia necessaria la nomina di un RUP specifico per ciascun appalto o procedura di gara, indipendentemente dal fatto che le gare siano svolte nello stesso periodo di tempo”.

Il quesito è andato oltre fornendo una possibile soluzione:

“Ad avviso dello scrivente si dovrebbe nominare un RUP per ciascun procedimento e non in forma annuale, tuttavia se le gare si riferiscono a procedimenti legati tra loro (ad esempio per appalti omogenei o in settori connessi), la stazione appaltante potrebbe decidere di nominare lo stesso RUP per più gare purché rispetti la specificità di ciascun procedimento”.

 

Il quadro normativo di riferimento
Il Codice dei contratti pubblici, all’art. 15, comma 1, prevede espressamente che:

“Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”.

Il successivo comma 4 dispone:

“Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.

Dal tenore della norma emerge chiaramente il legame diretto tra intervento pubblico, procedura soggetta al codice e nomina del RUP. Ciò comporta l’obbligo di un atto formale di nomina per ogni singola gara, in quanto ciascun procedimento ha caratteristiche e responsabilità specifiche.

 

Il parere del MIT: il principio dell’unicità per ciascuna procedura
Il Supporto giuridico del MIT ha chiarito che il principio dell’unicità del RUP va letto in stretta aderenza al tenore letterale dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L’uso dell’espressione “ciascuna procedura” non lascia spazio a interpretazioni alternative: per ogni singolo appalto soggetto al Codice è richiesta una nomina specifica del RUP, effettuata nel momento esatto in cui si avvia l’intervento. Ne consegue che non è legittimo designare un unico RUP “annuale” per più gare, nemmeno nel caso in cui siano previste nello stesso arco temporale o risultino omogenee per oggetto o finalità.

Il MIT estende questa conclusione anche ai casi in cui le procedure siano connesse tra loro o riguardino settori affini: resta comunque necessario che ogni gara abbia un proprio atto di nomina, che identifichi formalmente l’intervento e la correlata assunzione di responsabilità da parte del RUP.

L’obbligo non è legato alla persona fisica del RUP, bensì alla procedura: ciò implica che lo stesso soggetto possa essere nominato per più gare, ma solo a seguito di una valutazione caso per caso della compatibilità degli incarichi, della disponibilità di tempo e risorse, nonché della coerenza tra profilo professionale e complessità delle gare da seguire.

La ratio della disposizione è duplice:

  • garantire trasparenza e tracciabilità dell’azione amministrativa fin dal primo atto;
  • assicurare che il RUP possa esercitare in modo effettivo le proprie funzioni su ciascuna procedura, senza dispersioni di responsabilità o sovrapposizioni operative.

Il chiarimento del MIT, dunque, rafforza l’idea di un modello organizzativo puntuale, in cui il presidio tecnico-amministrativo del RUP viene attivato in modo specifico e diretto su ogni singolo appalto, senza automatismi o assegnazioni generalizzate.

 

RUP: nomina, responsabilità e tracciabilità
Il chiarimento ministeriale rafforza l’impostazione già prevista dal Codice, che attribuisce al RUP una funzione centrale e fortemente responsabilizzata:

  • il RUP deve essere formalmente individuato per ogni gara, per garantire la tracciabilità e l’attribuzione delle responsabilità;
  • non sono ammesse formule generiche o cumulative, che assegnino in anticipo l’incarico su un insieme di gare non ancora individuate;
  • in presenza di personale qualificato, è possibile riutilizzare lo stesso RUP, ma la stazione appaltante deve valutarne la capacità organizzativa, il carico di lavoro e l’idoneità rispetto alla specificità della procedura.

 

Conclusioni operative
Il parere n. 3555/2025 del MIT conferma l’interpretazione rigorosa ma operativa dell’art. 15 del nuovo Codice dei contratti pubblici: la nomina del RUP non può essere generalizzata o riferita a un arco temporale, ma deve essere specifica per ogni singola procedura.

Il principio di unicità, come chiarito, non esclude che un soggetto possa essere designato più volte, ma richiede che ogni incarico sia conferito attraverso un atto formale distinto, che individui con precisione l’intervento e le responsabilità correlate.

Un approccio che, se da un lato può apparire più gravoso sul piano organizzativo, dall’altro garantisce coerenza con i principi di trasparenza, tracciabilità e responsabilizzazione delle funzioni tecniche. E che restituisce centralità al RUP come figura di presidio concreto dell’intervento pubblico, dalla programmazione fino all’esecuzione, con un vincolo formale che le stazioni appaltanti non possono ignorare.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

 

 

 

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