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Salute e sicurezza, dodici ore di formazione specifica per i preposti

Lezioni solo in presenza e con aggiornamento almeno biennale

 

Con il nuovo accordo, sottoscritto il 17 aprile scorso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ha definito nuovi modalità e contenuti per la formazione, diventano obbligatori responsabilità e compiti per i preposti introdotti dal Dl 146/2021 quattro anni fa. L’accordo è entrato in vigore lo scorso 24 maggio (giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e da tale data i datori di lavoro hanno 24 mesi per far concludere al preposto il corso di formazione per lo svolgimento responsabile delle funzioni individuate dal nuovo articolo 19 del Dlgs 81/2008. Rientrano tra gli obiettivi del corso, che avrà una durata di 12 ore, la conoscenza dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e le relative misure di prevenzione e protezione e, più nel merito, le funzioni di controllo ad esso attribuite quali: la sovraintendenza, la vigilanza, l’interruzione dell’attività, l’informazione e la segnalazione al datore di lavoro e al dirigente, nonché quanto specificamente previsto dagli articoli 96 e 97 del Testo unico nell’ambito degli obblighi delle imprese affidatarie, le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, gli strumenti di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione.

I preposti potranno accedere al corso di 12 ore loro dedicato solo dopo aver frequentato il corso di formazione generale (di 4 ore) e quello di formazione specifica per tutti i lavoratori con durata di ulteriori 4 ore per i settori della classe di rischio basso, di 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Il corso si svilupperà su quattro moduli: giuridico; gestione e organizzazione della sicurezza; valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori; comunicazione e informazione. L’obbligo di adeguata e specifica formazione del preposto e l’aggiornamento periodico sono sanciti dall’articolo 37, commi 7 e 7-ter, del Testo unico e, per assicurarne l’adeguatezza e la specificità, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute almeno con cadenza biennale nonché ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi esistenti o dall’insorgenza di nuovi. Comunque, si tratta di «requisiti che andranno verificati in relazione alla nuova disciplina ed in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole», secondo quanto indicato nella circolare 1/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In caso di mancata formazione o aggiornamento del preposto, il datore di lavoro e il dirigente saranno puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, in base all’articolo 55, comma 5, lettera c, del Testo unico.

 

 

 

FONTI      Luigi Caiazza e Roberto Caiazza       “Enti Locali & Edilizia”

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