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Gare, va esclusa l’impresa che non indica i costi di sicurezza aziendali

Consiglio di Stato: si tratta di un onere che grava sugli operatori e integra una causa di espulsione automatica senza possibilità di modifica in sede di verifica di anomalia

 

Grava sull’operatore economico l’onere di prevedere nell’offerta i costi gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’indicazione di tali costi è importante per consentire alla stazione appaltante di poter verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e non lo abbia eccessivamente sacrificato per rendere maggiormente conveniente la sua offerta. La possibilità di rimodulare le singole voci di costo in sede di verifica dell’anomalia deve ritenersi consentita solo entro un perimetro ben delineato e a condizione che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori.

Questo è quanto enunciato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 4896/2025, pronuncia che può essere confermata anche dopo le diverse modifiche al codice degli ultimi mesi.

In particolare, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. All’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante provvedeva all’esclusione del Rti, in quanto non aveva adeguatamente giustificato la congruità dei costi aziendali per la sicurezza dichiarati in offerta. Il concorrente escluso, dopo aver proposto ricorso con scarso successo dinanzi al Tar, decide di ricorre in appello.

Il giudice, richiamando l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, afferma che grava sull’operatore economico l’onere di prevedere nell’offerta i costi gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di consentire alla stazione appaltante di poter verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e non lo abbia eccessivamente sacrificato per rendere conveniente la sua offerta. L’omessa indicazione di tali costi comporta, dunque, la «necessaria esclusione» dell’offerta. Tale disposizione ha la finalità di assicurare:

1) una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo di indicare in via separata il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza;
2) che gli operatori economici prima di fare il loro «ribasso effettivo» svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi.

Anche l’art. 110, comma 5, contempla due ipotesi di esclusione di offerta non congrua: «quello in cui le giustificazioni non siano risultate sufficienti a spiegare il livello dei costi o dei prezzi indicati in offerta…. quello dell’offerta anormalmente bassa per … la non congruità dei costi aziendali indicati in offerta» e nel caso in esame, l’importo indicato in offerta era «macroscopicamente e palesemente» insufficiente per far fronte ai costi necessari alla sicurezza dei lavoratori.

In sentenza si spiega che in questi casi l’esclusione è un «provvedimento vincolato» per la stazione appaltante e pertanto in quanto si tratta di «è una causa di esclusione imposta ex lege». Dunque «non ha alcuna necessità di essere specificamente ripetuta nella legge di gara» e «non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione».

Per ovviare non basta sostenere che la mancata congruità degli importi potrebbe essere «supplita» dalla complessiva «sostenibilità economica» dell’offerta. A tal riguardo è chiaro che, in sede di giustificazione dei costi della sicurezza indicati nell’offerta, «la mancata indicazione del corretto importo dei costi della sicurezza aziendale, al pari dell’omessa integrale indicazione, comporta l’esclusione dell’offerente interessato, a prescindere anche dall’incidenza di tale voce di costo sull’equilibrio complessivo dell’offerta» (sent. Cons. Stato, sez. V, n. 1677/2024).

A questo punto è opportuno chiedersi allora se tali costi possono essere modificati in sede di verifica dell’anomalia. Assume rilevanza dunque in tale contesto il «principio dell’immodificabilità dell’offerta» per il quale le variazioni delle voci di costo sarebbero possibili entro «precisi limiti» partendo dal presupposto che «i caratteri fondamentali dell’offerta economica devono restare invariati». Detto questo «le singole voci di costo possono essere modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi ovvero per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo». Dunque «non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione al solo scopo di “far quadrare i conti”, ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo».

Oggetto di valutazione quindi dev’essere l’offerta nella sua originaria composizione scevra di modificazioni per effetto di ripensamenti e correzioni, diversamente si introdurrebbero «elementi di negoziazione sul contenuto strutturale dell’offerta del tutto incompatibili con la garanzia di par condicio tra i partecipanti alla selezione». Il ricorso pertanto è bocciato.

 

 

 

FONTI    Silvana Siddi    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News

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