Prima della lettera di invito (non della scadenza del termine per le offerte), precisa il Consiglio di Stato
Possono partecipare ad un appalto specifico, nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, solo coloro che sono stati ammessi al sistema (ovvero che hanno ottenuto l’accreditamento) prima dell’invio delle lettera di invito, quale «data spartiacque» per l’individuazione dei soggetti da invitare.
Questo è quanto enunciato con sentenza del Cons. di Stato, sez. V, n. 5599/2025. In particolare, con ricorso in appello si contesta la decisione del giudice di prime cure secondo la quale possono essere ammessi ad un appalto specifico tutti gli operatori ammessi al sistema dinamico di acquisizione prima della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Per il Consiglio di Stato, invece, la «data spartiacque» per l’individuazione dei soggetti da invitare è quella dell’invio della lettera di invito e ciò è confermato anche dall’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, per il quale le stazioni appaltanti valutano le domande di ammissione al sistema dinamico, in base ai criteri di selezione, entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento, prevedendo un termine di prorogabilità per la valutazione delle domande di ammissione, nel caso in cui sia stato già inviato l’invito al primo appalto specifico. Pertanto, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, non avrebbe alcun senso consentire la partecipazione all’appalto specifico anche di operatori non ammessi al sistema alla data dell’invio della lettera di invito. Questa ricostruzione è confermata anche dal richiamo dell’art. 32 alla disciplina delle procedure ristrette, per il quale qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara e, a seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, solo gli operatori economici invitati possono presentare l’offerta. La partecipazione all’appalto specifico, quindi, è riservata agli operatori economici che hanno ottenuto l’accreditamento in tempo utile, ex art. 32, comma 8, del d,lgs n. 36/2023 e, dunque, non può essere condivisa l’interpretazione del giudice di prime cure che conduce a strutturare la procedura «soggetta al continuo aggiornamento degli operatori da invitare dopo che è già stata inoltrata la lettera di invito». Diversamente, significherebbe «“saltare” la fase di prequalifica che non si può pretendere che venga svolta “al contrario” cioè dopo l’avvio dell’appalto specifico».
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
