Il Tar Salerno spiega in base a quali presupposti queste attività possono essere affidate a un organismo partecipato da una Pa
I servizi di committenza ausiliari, quando non svolti da una centrale di committenza, devono essere affidati a un operatore economico mediante gara o, in ragione del valore inferiore alla soglia Ue, anche mediante procedure negoziate o affidamento diretto, ma i costi non possono essere posti in capo ai partecipanti e agli aggiudicatari delle gare rispetto alle quali tali attività di supporto sono prestate.
Il Tar Campania-Salerno, sezione I, con la sentenza n. 1 del 2 gennaio 2021 ha chiarito in base a quali presupposti i servizi di committenza ausiliari possono essere affidati a un organismo partecipato da un’amministrazione pubblica, nonché in ragione di quali situazioni devono essere affidati con le procedure del codice dei contratti pubblici.
Le attività di committenza ausiliarie consistono in prestazioni di supporto alle attività di gestione delle procedure di affidamento, attraverso la messa a disposizione di infrastrutture tecniche che consentano di svolgere le stesse procedure, la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, nonché la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
L’articolo 39 del Dlgs 50/2016 prevede che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza e i giudici amministrativi rilevano come tale configurazione possa aversi solo quando il soggetto con tale ruolo sia qualificabile come amministrazione giudicatrice, come ente aggiudicatore o come organismo di diritto pubblico.
Peraltro, queste attività possono rientrare nell’ambito di servizi affidati in house a un soggetto che abbia i requisiti per tale particolare rapporto interorganico.
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I giudici amministrativi chiariscono quindi come una stazione appaltante possa affidare queste attività in maniera diretta, prescindendo quindi dalle procedure previste dal Dlgs 50/2016, solo a una centrale di committenza e unitamente a un’attività di centralizzazione delle committenze.
Le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), del Dlgs 50/2016 si configurano in tal caso come un ulteriore ausilio prestato in favore della stazione appaltante, volto a completare l’assistenza già fornita in relazione alle fasi prodromiche di progettazione della procedura e del contratto nonché di preparazione della documentazione di gara.
Al di fuori di questi casi, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie (a esclusione delle attività di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata), a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure previste dallo stesso Codice dei contratti pubblici.
La sentenza del Tar Campania evidenzia come l’affidamento dei servizi di committenza ausiliari richieda, in alternativa all’affidamento a una centrale di committenza o in house, lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica per la scelta dell’affidatario, privilegiando percorsi che comprendano l’assistenza per più procedure in un orizzonte temporale ragionevole.
Tuttavia i giudici amministrativi rilevano come, in ragione del limitato importo del valore dei servizi, gli stessi possano essere oggetto anche di affidamento diretto, quando rientranti nella fascia dei 40.000 euro stabilita dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 (e per il 2021 temporaneamente ampliata a 75.000 euro dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Dl 76/2020).
Il corrispettivo dei servizi di committenza ausiliaria non può tuttavia essere posto a carico del soggetto aggiudicatario della gara, in quanto verrebbe a essere posto in capo allo stesso un onere economico non previsto da alcuna disposizione del Dlgs 50/2016 né da altra disposizione normativa e vietato dallo stesso articolo 41, comma 2-bis, del Dlgs 50/2016 che prevede il divieto «di porre a carico di concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche. Tale disposizione, vietando di porre a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario i costi di gestione dei sistemi informatici per lo sviluppo della gara, non consente implicitamente di porre a carico degli stessi gli eventuali altri costi connessi alla procedura, sia che si interpreti la disposizione come riferita in generale a qualunque piattaforma telematica di gestione delle procedure di gara, sia che si interpreti la stessa come riferita alle sole e specifiche piattaforme di cui all’art. 58 del medesimo d.lgs. n. 50/2016».
FONTI: Alberto Barbiero Edilizia eTerritorio
