Il MIT chiarisce se la trasmissione del verbale di somma urgenza all’affidatario possa essere considerata una forma di stipula del contratto ai sensi dell’art. 18 del Codice dei contratti pubblici e come si coordina con la disciplina dell’art. 140.
Quando si gestisce un intervento di somma urgenza, tutto avviene molto rapidamente. Prima si interviene per eliminare una situazione di pericolo, poi si ricostruisce il quadro amministrativo che giustifica l’affidamento e la spesa.
In questa fase operativa emerge spesso un dubbio. Il verbale di somma urgenza, inviato all’impresa tramite PEC e restituito firmato per accettazione, può essere considerato una forma di stipula del contratto? In altre parole, questo scambio documentale può essere assimilato allo scambio di lettere previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) per la conclusione del contratto pubblico?
È un dubbio che negli uffici tecnici emerge più spesso di quanto si pensi. Se il verbale fosse già il contratto, l’obbligazione contrattuale nascerebbe immediatamente, con conseguenze rilevanti sulla gestione della procedura e della spesa.
Su questo punto è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 4097 del 2 marzo 2026, fornendo un chiarimento utile per comprendere il rapporto tra art. 140 e art. 18 del Codice dei contratti pubblici.
Somma urgenza: il verbale inviato via PEC può sostituire la stipula del contratto?
Il parere del MIT nasce da un quesito che riguarda una situazione che nella pratica amministrativa è piuttosto frequente.
Quando si verifica una circostanza di somma urgenza, il RUP o il tecnico dell’amministrazione dispone l’immediata esecuzione dei lavori e redige il verbale di somma urgenza. Questo documento descrive la situazione che ha determinato l’emergenza, le cause che l’hanno provocata e le prestazioni necessarie per rimuovere il pericolo.
Il verbale viene quindi trasmesso all’impresa affidataria per la sottoscrizione per accettazione, spesso proprio tramite PEC.
Da qui nasce il dubbio interpretativo. Questo scambio documentale può essere considerato uno scambio di lettere commerciali e quindi produrre gli effetti della stipula del contratto prevista dall’art. 18 del Codice dei contratti? Oppure il verbale rappresenta soltanto un passaggio della procedura amministrativa e il contratto deve essere comunque stipulato in un momento successivo?
Somma urgenza e stipula del contratto nel Codice dei contratti: cosa prevedono gli articoli 140 e 18
Per comprendere il problema è necessario guardare alle due norme del Codice dei contratti che regolano la materia.
L’ art. 140 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le procedure di somma urgenza. La norma consente al RUP o ad altro tecnico dell’amministrazione di disporre l’immediata esecuzione dei lavori quando si verificano situazioni di pericolo che non consentono alcun indugio.
Contestualmente deve essere redatto il verbale di somma urgenza, nel quale vengono indicati la circostanza che ha determinato l’emergenza, le cause che l’hanno provocata e le prestazioni necessarie per rimuovere la situazione di rischio.
La norma prevede poi che entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione venga redatta una perizia giustificativa delle prestazioni richieste.
Verbale e perizia vengono trasmessi all’affidatario per la sottoscrizione per accettazione e successivamente inviati alla stazione appaltante.
Parallelamente entra in gioco l’ art. 18 del Codice dei contratti, che disciplina la stipula del contratto pubblico. Il contratto deve essere concluso in forma scritta e può essere stipulato anche mediante scrittura privata o scambio di lettere contenenti il contenuto essenziale della prestazione e le clausole contrattuali.
Il dubbio nasce proprio dall’incontro tra queste due disposizioni. Se il contratto può essere concluso anche mediante scambio di lettere, il verbale di somma urgenza inviato via PEC potrebbe essere interpretato come una forma di stipula contrattuale?
Il chiarimento del MIT: perché il verbale di somma urgenza non produce effetti contrattuali
Il parere del MIT affronta direttamente questo punto e fornisce una risposta netta.
Il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa devono essere trasmessi all’affidatario per la sottoscrizione per accettazione, ma questo passaggio non equivale alla stipula del contratto.
Secondo il MIT, l’invio degli atti all’impresa rappresenta solo un passaggio necessario della procedura, propedeutico alla successiva stipula del contratto ai sensi dell’art. 18 del Codice.
Il motivo è legato alla struttura stessa della procedura di somma urgenza.
Dopo la restituzione degli atti sottoscritti dall’affidatario, questi devono essere trasmessi alla stazione appaltante, che provvede con proprio provvedimento:
- all’approvazione della prestazione affidata;
- alla copertura della spesa;
- all’acquisizione del CIG.
Solo dopo questo passaggio si procede alla stipula del contratto, anche nel caso in cui i lavori o le prestazioni siano già stati completati.
Il MIT precisa, quindi, che la trasmissione del verbale tramite PEC non può essere considerata una forma di stipula contrattuale e non produce gli effetti previsti dall’art. 18 del Codice.
Somma urgenza: perché ordine di esecuzione e contratto restano due momenti distinti
Il parere ministeriale richiama implicitamente una caratteristica tipica della procedura di somma urgenza.
Nelle situazioni di emergenza l’amministrazione deve poter intervenire immediatamente per rimuovere una situazione di pericolo. Per questo motivo l’art. 140 consente di ordinare l’esecuzione dei lavori prima che sia stato formalizzato il contratto.
Il verbale di somma urgenza serve a documentare e motivare l’intervento, ma non rappresenta ancora l’atto negoziale che regola il rapporto tra amministrazione e impresa.
Il contratto arriva in un momento successivo, quando la stazione appaltante ha completato i passaggi amministrativi necessari per approvare l’affidamento e garantire la copertura della spesa.
Questa separazione tra ordine di esecuzione e stipula del contratto appare coerente con la logica della disciplina della somma urgenza, che consente di intervenire immediatamente ma richiede comunque una successiva regolarizzazione amministrativa.
Resta però una domanda interessante. Se il verbale non produce effetti contrattuali, su quale base giuridica l’impresa esegue le prestazioni nella fase iniziale dell’intervento? È un tema che nella pratica amministrativa merita probabilmente un ulteriore approfondimento.
Somma urgenza e controlli sui requisiti: cosa succede prima del pagamento delle prestazioni
Il MIT richiama inoltre un ulteriore aspetto previsto dall’art. 140, comma 7.
L’affidamento dei lavori e il contratto restano comunque condizionati all’esito positivo delle verifiche sui requisiti dell’operatore economico.
Questo significa che anche negli interventi di somma urgenza devono essere effettuati i controlli previsti dal Codice dei contratti pubblici. E, fino a quando queste verifiche non si concludono positivamente, non è possibile procedere al pagamento delle prestazioni.
Il chiarimento è particolarmente rilevante perché, nella pratica, può accadere che i lavori vengano completati molto rapidamente, prima che l’amministrazione abbia concluso tutte le verifiche amministrative.
Somma urgenza: cosa devono fare RUP e stazioni appaltanti
Il chiarimento del MIT consente di leggere con maggiore chiarezza il rapporto tra la disciplina della somma urgenza e quella generale sulla stipula dei contratti pubblici.
La procedura prevista dall’art. 140 è costruita per consentire all’amministrazione di intervenire immediatamente quando esiste una situazione di pericolo che non consente alcun indugio. In questa fase la priorità è rimuovere il rischio nel più breve tempo possibile. La formalizzazione del rapporto contrattuale arriva invece in un momento successivo, quando la stazione appaltante ricostruisce e approva il quadro amministrativo dell’intervento.
Il parere del MIT chiarisce proprio questo passaggio. Il verbale di somma urgenza non rappresenta l’atto con cui si perfeziona il contratto, ma uno strumento che documenta l’intervento e consente di avviare la successiva regolarizzazione amministrativa dell’affidamento.
In altre parole, nella somma urgenza l’ordine di esecuzione dei lavori e la stipula del contratto restano due momenti distinti della procedura. Prima si interviene per eliminare la situazione di pericolo, poi si completano i passaggi amministrativi necessari per approvare la prestazione, garantire la copertura della spesa e formalizzare il rapporto contrattuale.
È una distinzione che nella pratica operativa può sembrare sottile, ma che diventa decisiva per evitare equivoci nella gestione degli affidamenti e nella corretta ricostruzione amministrativa degli interventi eseguiti in emergenza.
Ed è proprio questo il punto che il parere del MIT contribuisce a chiarire: nella somma urgenza l’esigenza di intervenire subito non elimina la necessità di ricostruire correttamente, anche a posteriori, il percorso amministrativo che porta alla nascita del contratto pubblico.
FONTI “LavoriPubblici.it”
