Per l’assegnazione di incarichi di supporto bisogna prima verificare la disponibilità di professionalità interne e prediligere gli accorpamenti
Nelle procedure sopra soglia il Rup deve valutare la possibilità di applicare le deroghe previste dalla legge 120/2020 (al comma 4) per velocizzare l’affidamento, e in tema di supporto al Rup, occorre sempre verificare la presenza delle condizioni legittimanti, ovvero l’assenza di professionalità interne, evitando arbitrari frazionamenti. Lo ha chiarito il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) con il parere n. 814/2021.
La questione
Nel parere il Mims, tra gli altri, ha affrontato il tema dell’affidamento del servizio di supporto al Rup chiarendo quale debba essere il corretto percorso istruttorio che occorre espletare, all’interno della stazione appaltante, per esternalizzare il servizio.
Inoltre il ministero hanno rammentato la particolare attenzione che occorre apprestare nel momento dell’indizione della procedura di affidamento degli appalti alla luce delle previsioni contenute nella legge 120/2020 (legge semplificazioni), considerata l’esigenza di giungere nel più breve tempo possibile all’assegnazione dell’appalto onde evitare, tra gli altri, la potenziale responsabilità erariale per il Rup come chiarito nel primo comma dell’articolo 2 della legge 120/2020.
Più nel dettaglio, a fronte di una richiesta, sul servizio di supporto al Rup per un appalto sopra soglia, correlata a una «procedura aperta, articolo 60 del Dlgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva», sono stati ricordati gli attuali riferimenti normativi.
In particolare deve essere sottolineata l’esigenza di verificare, in via preventiva, «se l’intervento rientra tra quelli di cui all’articolo 2, comma 4 della legge 120/2020 ai fini dell’utilizzo delle relative deroghe, posto che occorre applicare il decreto semplificazioni al fine di accelerare il più possibile gli affidamenti».
La legge 120/2020 al comma 1, ha puntualizzato che al netto delle «ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento».
Il riscontro sembra ribadire una sorta di perentorietà nell’applicazione delle norme emergenziali.
Il supporto al Rup
Nel quesito è stata inoltre posta la questione della possibilità, o meno, di poter “scorporare” gli importi per il supporto al Rup per la necessità di avvalersi di «diverse figure professionali esperte in campi specifici (ad esempio esperto in procedure espropriative, in monitoraggio investimenti pubblici, in procedure autorizzative, in scienze geologiche, in aspetti amministrativi legali)».
Evidentemente lo “scorporo” avrebbe consentito affidamenti diretti infra 75mila euro, circostanza esclusa per importi pari o superiori alla cifra predetta.
L’ufficio di consulenza del ministero ha evidenziato, nella riposta, in primo luogo l’esigenza di evitare azioni di artificioso frazionamento che si «configura quando prestazioni omogenee vengono artificiosamente suddivise allo specifico fine di eludere la disciplina del Codice degli appalti, per ottenere appalti di minor valore tali da poter astrattamente essere aggiudicati con procedure meno competitive, in sfregio al principio di concorrenza».
Pertanto, è stato rimarcato che la prima attività istruttoria è quella di accorpare le prestazioni omogenee che non possono essere frazionate per poi procedere con affidamenti separati.
È stato poi sottolineato che il Rup può procedere con l’esternalizzazione del supporto solamente dopo la verifica preventiva della totale assenza di professionalità all’interno della stazione valutando, quindi, «la possibilità di accorpare solo le prestazioni tra loro omogenee (ad esempio incarichi di tipo amministrativo-legale, diversi da incarichi di tipo tecnico)» proprio per evitare l’indebito frazionamento.
Il ministero ha suggerito, infine, di valutare in ogni caso «la possibilità di espletare una procedura suddivisa in lotti, ai sensi dell’articolo 51 del Codice».
Link utili
Il parere del Mims n. 814/2021
FONTI : Stefano Usai “Edilizia e Territorio”
