Il chiarimento in due pareri dell’Anac e del Servizio giuridico della Provincia di Trento
Con il parere n. 430 del 7 novembre 2024, l’ufficio di supporto giudico della Provincia autonoma di Trento chiarisce che, seppur nel sottosoglia comunitario, in caso di servizi indicati nell’articolo 32 dell’allegato II.14, il direttore dell’esecuzione deve essere distinto dal Rup. Alle stesse conclusioni è arrivata l’Anac con il parere in funzione consultiva n. 53 del 16 ottobre.
Il quesito rivolto a Trento
La stazione appaltante pone, all’ufficio di supporto contratti d’appalto della Provincia autonoma di Trento, la questione della corretta interpretazione delle disposizioni (segnatamente dell’articolo 32 dell’allegato II.14) circa l’obbligo di individuare un direttore dell’esecuzione distinto dal Rup.
Più nel dettaglio, si chiede se l’elenco (di servizi anche del sottosoglia) indicati nell’art. 32 – comma 2 – debba essere considerato «in maniera rigorosa al ricorrere della tipologia di servizio o va comune verificato che i servizi debbano avere le caratteristiche del primo periodo del comma 2 dell’art. 32, ovvero: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi, necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità o servizi che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa».
Altra questione è se al ricorrere delle condizioni l’obbligo di avere due figure distinte (Rup e Dec) scatti automaticamente o sia necessario che «il dirigente/responsabile del servizio ne certifichi la complessità» o, al contrario, se si possa giustificare – in assenza di profili di complessità – «motivare la coincidenza delle figure».
Il riscontro
L’ufficio di supporto precisa che l’elenco dei servizi indicati nel comma 2 dell’art. 32 dell’allegato II.14 impone l’obbligo della nomina di un Dec distinto dal Rup anche nel sottosoglia senza possibilità di alternative.
Allo stesso modo, per le forniture, l’obbligo in parola scatta nel momento in cui si superi l’importo dei 500 mila euro.
In questi casi, si legge nel parere, non è necessario alcun «tipo di motivazione se non l’indicazione del dato testuale normativo da cui deriva il precetto».
Proseguendo, il parere spiega che per effetto del combinato disposto dell’art. 32 dell’allegato II.14 e l’articolo 114 e, segnatamente, il comma 7, la stazione appaltante può affiancare in casi di servizi diversi da quelli indicati nell’elenco predetto – per appalti complessi – al Rup direttamente da due «direttori operativi» in sostituzione del Dec (quando questo non è imposto dalle norme).
Nei casi in cui l’obbligo di distinguere le due figure non risulti specificamente esplicitato nelle disposizioni di legge, prosegue l’ufficio di supporto, la nomina del Dec deve «essere suffragata da motivazioni che attengano sia alla sussistenza delle caratteristiche» di complessità «descritte nel primo periodo del (…) comma 2, sia nell’insufficienza dell’affiancamento al Responsabile del progetto di meri Direttori operativi al fine di garantire all’Amministrazione la corretta gestione del contratto».
Dal complesso delle disposizioni, conclude il parere, si possono desumere le seguenti previsioni:
• nel caso di servizi, anche sottosoglia, indicati nell’allegato II.14 (art. 32) un Dec distinto dal Rup deve intendersi come obbligatorio;
• altresì è obbligatoria la nomina di un Dec distinto dal Rup nei servizi sopra la soglia comunitaria (anche se non rientrano nell’elencazione predetta);
• la distinzione è altresì necessaria nel caso di servizi, diversi da quelli compresi nell’elenco, che pur nel sottosoglia risultino complessi (secondo le precisazioni del primo periodo dell’articolo 32) con valutazione, quindi, della stazione appaltante;
• per le forniture invece, l’obbligo di figure distinte scatta in caso di importo superiore ai 500 mila euro; nel caso di importo inferiore è necessaria l’espressa valutazione della stazione appaltante (situazione affrontata e chiarita nello stesso senso con il Decreto correttivo (come già evidenziato sul quotidiano del 28 ottobre 2024 «Correttivo, incentivi anche per i dirigenti e le forniture rilevanti») fermo restando la possibile presenza di due direttori operativi.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
