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Stop al «mini-affidamento» della fattibilità quando il progetto complessivo supera la soglia Ue

Parere Mit: priorità all’assegnazione unitaria degli incarichi tecnici, vietato il frazionamento senza autonomia funzionale

 

Nuovo chiarimento del servizio giuridico del Mit sul divieto di frazionamento artificioso degli incarichi di progettazione. Con il parere (quesito 4139, emissione 2 marzo 2026), il ministero interviene su un tema operativo di forte impatto per le stazioni appaltanti: la possibilità di affidare direttamente il solo progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) quando il valore complessivo della progettazione – sommando Pfte, progettazione esecutiva e direzione lavori – supera la soglia eurounitaria.

Il quesito posto da una stazione appaltante chiedeva se fosse legittimo procedere con affidamento diretto del solo Pfte, il cui importo rientra nella soglia prevista per tale procedura, rinviando invece a una gara competitiva l’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione lavori. La risposta del Mit, richiamando un orientamento già espresso dall’Anac, è di segno restrittivo.

Il ministero ricorda che «le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono tenute a dare priorità (…) all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria», come chiarito nel comunicato Anac del 10 luglio 2024. Il riferimento è anche alla corretta attività di programmazione prevista dall’articolo 37 del nuovo Codice dei contratti.

Non solo. L’Anac ha precisato che l’articolazione dell’appalto in più parti è ammissibile solo se «ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta». È invece precluso il frazionamento quando i singoli segmenti di attività sono inseriti in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. La giurisprudenza – ricorda ancora il parere – qualifica come illegittima la suddivisione in parti «prive di autonomia funzionale» e non «idonee a essere utilizzate autonomamente, anche senza il completamento delle restanti frazioni».

Applicando questi principi al caso concreto, il Mit osserva che, se l’importo complessivo della progettazione (Pfte, progetto esecutico e direzione lavori) supera la soglia europea e l’opera è unitaria, «“pare doversi escludere l’affidamento diretto della sola progettazione relativa al Pfte». In altre parole, non è sufficiente che il valore del solo Pfte rientri sotto soglia per legittimare l’affidamento diretto, quando l’intervento progettuale nel suo complesso supera la soglia Ue.

Il criterio dirimente è l’unitarietà dell’opera da progettare. Se Pfte, progettazione esecutiva e direzione lavori costituiscono fasi strettamente integrate di un’unica prestazione tecnica, non è possibile scomporle artificiosamente per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto.

Il parere rinvia, per una fattispecie analoga, al provvedimento del presidente Anac del 22 gennaio 2025 (fascicolo 4283/2024), confermando un orientamento consolidato dell’Autorità.

 

 

 

 

FONTI       Mauro Salerno      “Enti locali & Edilizia”

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