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Subappalti, pagamento diretto autonoma obbligazione del committente

Il caso definito dal Tribunale riguarda il saldo dei lavori eseguiti a un’impresa fallita nel corso del collaudo

 

La vicenda affrontata dal Tribunale di Benevento, sentenza n. 1016/2025, risulta di particolare rilevanza per gli aspetti pratici trattati in tema di pagamento diretto ai subappaltatori.

Il caso

Al netto degli aspetti civilistici sulla corretta configurazione giuridica della fattispecie dell’indebito pagamento e sulla ripetizione di quanto pagato (richiesto dal curatore fallimentare), l’aspetto centrale della sentenza è costituito dall’intervenuto pagamento, da parte del committente, a favore di subappaltatori in una situazione in cui l’impresa aggiudicataria è risultata dichiarata fallita durante il collaudo.

Da qui la pretesa del curatore di dichiarare l’inefficacia del pagamento intervento (a favore dei subappaltatori) con pretesa di restituzione della somma «indebitamente» pagata (nel giudizio la pretesa veniva azionata contro i subappaltatori).

L’epilogo della vicenda, pur svolta sotto l’egida dei pregressi codice del 2006 e del 2016 in cui, secondo la giurisprudenza (come si afferma in sentenza) l’assenso al subappalto non determinava di default l’obbligo di pagare direttamente i subappaltatori, è sicuramente applicabile anche in relazione all’attuale codice che, secondo il giudice, introdurrebbe, ora, un vero e proprio obbligo di pagare i subappaltatori al ricorrere di determinate condizioni.

A ben valutare l’attuale disposizioni non appare dissimile dal pregresso articolo 105 comma 13 del codice del 2016.

 

L’attuale disciplina
L’attuale disciplina sul tema, spiega il giudice, risulterebbe mutata con il nuovo codice visto che l’articolo 119, comma 11 prevede espressamente che la stazione appaltante debba corrispondere «direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto (…) l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente».

Questa disposizione, si spiega nella statuizione, costituisce attuazione diretta della direttiva Ue 2014/24.

Nel dettaglio, al netto di alcuni considerando, l’art. 77 paragrafo 7 in cui si legge che «Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto».

In pratica, queste specifiche sostanziano un obbligo di interpretare la normativa interna (anche anteriore alla direttiva) alla luce delle indicazioni comunitarie.

 

La decisione
Nel caso di specie, lo stesso contratto d’appalto prevedeva l’obbligo di pagare direttamente i subappaltatori. Fatto che, come anche prevede l’articolo 119, crea un rapporto un rapporto diretto tra la pubblica amministrazione committente e le piccole e medie imprese (subappaltatrici).

Se è vero, chiarisce il giudice, che il pagamento è intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento è altrettanto vero che lo stesso è stato disposto in presenza di Sal, determine di liquidazione e ordinazioni che hanno «cristallizzato» il diritto dei subappaltatori a ricevere il pagamento in ossequio a quanto declinato, appunto, nel contratto stipulato. La clausola contrattuale – che prevedeva il pagamento diretto – avrebbe in pratica trasformato una «facoltà» in un autentico obbligo di pagare direttamente i subappaltatori (una volta che le obbligazioni fossero risultate esigibili).

In difetto, si legge in sentenza, la stazione appaltante avrebbe violato anche il precetto comunitario anzidetto. La conclusione, pertanto, è che non si è affatto formata la fattispecie «dell’indebito pagamento» avendo il committente – anche per effetto della clausola del contratto che ha sostanziato un vincolo reciproco tra stazione appaltante ed appaltatore -, ossequiato una autentico obbligo e soddisfatto una autonoma obbligazione (dei subappaltatori) ed un preciso obbligo comunitario anche declinato nell’attuale codice.

 

 

 

FONTI       Stefano Usai        “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News