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Principio del risultato negli appalti: il Consiglio di Stato fa il punto

Palazzo Spada chiarisce che il ripristino della legalità non basta: ogni decisione deve essere bilanciata con l’obiettivo di assicurare l’affidamento e l’esecuzione del contratto nel rispetto del principio del risultato

 

Quando un’amministrazione decide di annullare in autotutela un’aggiudicazione, fino a che punto può spingersi senza ridurre l’azione amministrativa a un puro formalismo? Il ripristino della legalità è sempre sufficiente a giustificare un simile intervento? E quale ruolo gioca oggi il principio del risultato, che il Codice dei contratti (art. 1, d.lgs. n. 36/2023) ha elevato a stella polare per l’attività delle stazioni appaltanti?

 

Principio del risultato: una bussola per l’operato delle Amministrazioni
A rispondere è il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 luglio 2025, n. 6495, pronuciandosi su provvedimento di annullamento in autotutela di un affidamento. In particolare, la SA aveva contestato ai primi due classificati la mancata dichiarazione di disponibilità degli impianti per lo svolgimento del servizio, affidandolo in urgenza al terzo classificato.

Il TAR aveva respinto il ricorso dell’aggiudicatario escluso, sostenendo che:

  • la disponibilità degli impianti fosse un requisito essenziale di partecipazione;
  • l’annullamento rispettasse i termini dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990;
  • non vi fosse alcun legittimo affidamento, irrilevante la gestione provvisoria dell’appalto.

In appello, l’operatore ha sottolineato come la lex specialis non imponeva alcun obbligo di dichiarazione degli impianti a pena di esclusione. Ed è qui che il Consiglio di Stato interviene, ribaltando la prospettiva.

 

Il principio del risultato
Cuore della sentenza è l’  art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che la stazione appaltante deve tendere a un obiettivo preciso: “l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.

Il comma 3 aggiunge che questo principio costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”. Significa che ogni scelta amministrativa, anche in autotutela, deve essere orientata al conseguimento del miglior risultato possibile per l’interesse pubblico.

Il principio, esplicitato solo con il nuovo Codice, era già presente come espressione del buon andamento (art. 97 Cost.) e oggi assume un ruolo centrale:

  • orienta l’azione amministrativa non verso il formalismo, ma verso il conseguimento effettivo dell’interesse pubblico;
  • costituisce il criterio prioritario per l’esercizio della discrezionalità e per l’individuazione della regola del caso concreto;
  • non si oppone alla legalità, ma la integra, imponendo un bilanciamento ragionevole tra rispetto delle regole e capacità di raggiungere l’obiettivo della gara.

La Corte costituzionale ha più volte confermato questa visione (sentt. n. 132/2024 e n. 77/2025), sottolineando che il principio del risultato traduce in concreto il canone di buon andamento. Anche la giurisprudenza amministrativa lo utilizza come parametro di valutazione, estendendone l’applicazione persino a procedure non coperte dal Codice (Cons. Stato, V, n. 1924/2024; VI, n. 4996/2024; II, n. 3959/2025). Non si tratta, quindi, di un criterio secondario o residuale: è un parametro che permea l’intera azione amministrativa e che il giudice può utilizzare per verificare la ragionevolezza e la coerenza delle decisioni prese.

In altre parole, il principio del risultato impedisce che l’azione amministrativa venga vanificata in nome di irregolarità formali, quando non vi sono effettive ragioni ostative al raggiungimento dell’obiettivo finale. Il giudice, senza sostituirsi all’amministrazione, può verificare se la scelta adottata sia coerente con il risultato dichiarato nel bando e con l’interesse pubblico perseguito.

 

La sentenza del Consiglio di Stato
Trasferendo questa impostazione alla vicenda esaminata, emerge che l’amministrazione avrebbe dovuto chiedersi se l’offerta dell’aggiudicatario, pur con le contestazioni sollevate, fosse in grado di garantire la prestazione richiesta.

Anzi, la soluzione proposta — incentrata sul trattamento e recupero — poteva risultare persino più coerente con le finalità ambientali rispetto al semplice smaltimento in discarica.

Sulla base di queste indicazioni, il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e annullato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, mettendo in evidenza tre aspetti cruciali:

  • il provvedimento si limitava a invocare il “ripristino della legalità”, senza indicare alcun concreto interesse pubblico che giustificasse l’annullamento;
  • la presunta mancanza dei requisiti era il frutto di un’interpretazione, non un’irregolarità palese tale da attenuare l’onere motivazionale;
  • non è coerente escludere un operatore per carenza di requisiti e, contemporaneamente, affidargli lo stesso servizio in via provvisoria.

Secondo i giudici, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare non solo la legittimità formale, ma anche il risultato concreto da perseguire con la gara.

 

Conclusioni operative
La sentenza si chiude con l’accoglimento dell’appello e l’annullamento del provvedimento in autotutela.

Da qui derivano alcune indicazioni pratiche per le stazioni appaltanti:

  • l’autotutela va motivata con riferimento a un interesse pubblico attuale e specifico, non con formule generiche;
  • occorre bilanciare costantemente legalità e risultato, valorizzando la capacità dell’offerta di realizzare l’obiettivo della gara;
  • le contraddizioni (come affidare provvisoriamente il servizio a chi si ritiene privo di requisiti) minano la credibilità dell’azione amministrativa;
  • anche nelle procedure d’urgenza è necessario calibrare verifiche e cautele, perché il risultato finale resta il baricentro da perseguire.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

 

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