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Tecnici Pa, dal Mit la bussola per risolvere i problemi di calcolo degli incentivi

 

Le indicazioni nelle risposte a tre quesiti proposti dalle stazioni appaltanti

 

L’ufficio legale di supporto del Mit, nei giorni scorsi, ha pubblicato una serie di pareri – ad altrettanti quesiti – in tema di incentivi per funzioni tecniche alla luce delle nuove disposizioni codicistiche (art. 45 e allegato I.10 che riportata l’elenco tassativo delle funzioni tecniche incentivate).

 

Dirigenti e incentivi
Con un primo parere   n. 2385,  l’ufficio interviene sul quesito in tema di incentivi e dirigenti. Più nel dettaglio se, in caso di appalto finanziato solo in parte dal PNRR – e per il resto con fondi della stazione appaltante -, la percentuale dell’incentivo debba comprendere solo il primo finanziamento o avere a riferimento l’importo del quadro economico (e quindi anche la parte di fondi della stazione appaltante).

Nel riscontro, ribadito che al personale dirigenziale la recente legislazione (articolo 8 comma 5 del D.L. 13/2023 convertito con L. 41/2023) conferma l’erogabilità degli incentivi ai dirigenti “in deroga al limite di cui all’articolo 23 comma 2 D.lgs. 75/2017” rileva una sorta di vuoto normativo visto che la predetta disciplina non contiene nessuna previsione “con riguardo al quantum da riconoscere” e non contiene alcun “riferimento all’effettiva incidenza del contributo PNRR”.

In assenza di disciplina si è indotti a ritenere, stante il divieto di riconoscere l’incentivo ai dirigenti – in particolare il comma 4 il cui ultimo periodo sancisce l’inapplicabilità dell’articolo 45 del codice -, che gli incentivi debbano essere limitati alla parte finanziata con i fondi del PNRR anche nel rispetto di un principio di cautela.

 

Incentivi per le concessioni
Con il parere   n. 2445    all’ufficio di supporto si pone la questione del corretto calcolo degli incentivi nel caso delle concessioni. Considerato, secondo la premessa posta nel quesito, che nella concessione occorre valorizzare il fatturato stimato per il concessionario si chiede se l’incentivo possa gravare sulla “sola” previsione di entrata determinata dal canone posto a carico del concessionario. Per poi essere liquidato come compenso di “un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata”.

Ad esempio, “Valore stimato della concessione: € 1.000.000,00 Durata della concessione: 4 anni Incentivo: (2% di 1.000.000,00) € 20.000,00 Canone annuo: € 15.000,00 (di cui 5.000,00 per la liquidazione dell’incentivo)”.

Il parere conferma la modalità di definizione della “base” dell’affidamento della concessione – come peraltro precisato dall’articolo 179 del codice dei contratti – non entrando sul calcolo ipotizzato nel quesito.

Anche in questo caso si è indotti a ritenere – fermo restando la necessaria disciplina nell’atto generale interno che deve disciplinare le regole e criteri di riparto degli incentivi -, che tecnicamente il compenso in parola non può che esser configurato come un “costo” a carico della stazione appaltante e non del concessionario. Nel senso che a questo andrà addebitato il canone su cui poi calcolare il compenso (apparendo pertanto condivisibile l’esempio espresso).

In alternativa si potrebbe ipotizzare che la stazione appaltante valorizzi l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 45 in cui prevede che “È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti”.

Questa modalità alternativa, dall’incerta interpretazione, dovrebbe essere oggetto di disciplina nell’atto generale predetto e potrebbe comportare, ad esempio, una esplicita previsione – nei quadri economici – di importi/stanziamenti vincolati che gravano, evidentemente, sul bilancio delle stazioni appaltanti/enti concedenti.

 

Incentivi e Cuc/Sua
Con il parere   n. 2397   si pone la questione incentivi con riferimento al caso di adesione (e quindi delega di funzioni tecniche) alla CUC o alla SUA.

Il Mit evidenzia che la questione relativa agli incentivi, nel caso di intervento di diversi soggetti giuridici nelle fasi dell’attività contrattuale, è rimessa alle decisioni delle amministrazioni coinvolte.

Il caso di specie trova l’espressa disciplina nell’ultimo comma dell’articolo 45 (comma 8) in cui si legge che “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono” oppure che “si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie” relative agli incentivi “ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo” stabilito.

 

 

FONTI    Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

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