Il Mit spiega la procedura da seguire in caso di disaccordo sugli esiti della verifica degli eleborati
L’atto di validazione del progetto è un atto “formale” sottoscritto dal Rup che riporta gli esiti della verifica, il preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso del Rup è richiesto che l’atto sia motivato e che quindi siano riportati i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la sua decisione. Questo è quanto chiarito dal Mit con parere n. 4141/2026 rilasciato il 2 marzo.
Il quesito
Il quesito posto al Mit è una problematica costante e attuale del Rup negli appalti di lavori. In particolare, è stato richiesto quale sia la prassi da seguire nel caso in cui egli esprima dissenso rispetto agli esiti delle verifiche di progetto e se l’atto dev’essere motivato.
La risposta
È necessario premettere che gli articoli principali di riferimento all’interno del Dlgs n. 36/2023 sono l’art. 42 e le disposizioni dell’all. I.7. La verifica è quel procedimento finalizzato ad accertare la conformità dell’azione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli approvati e può essere svolta da diversi soggetti a seconda dell’importo dei lavori. Essa è condotta sulla documentazione progettuale per ciascuna fase con riferimento ai criteri di affidabilità, completezza e adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità.
La validazione del progetto posto a base di gara, invece, è un atto formale di competenza del Rup che riporta gli esiti della verifica e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Il Mit rileva dapprima che il previgente art. 55, co. 2, del Dpr 207/2010 disciplinava sia la competenza all’adozione dell’atto di dissenso che il contenuto. Infatti, esso disponeva che, in caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche, l’atto formale di validazione o di mancata validazione del progetto doveva:
1) essere sottoscritto dal responsabile del procedimento;
2) far preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista;
3) in caso di dissenso, riportare «specifiche motivazioni».
Questa disciplina, purtroppo, non è stata trasfusa puntualmente all’interno del vigente codice dei contratti, il Dlgs n. 36/2023, così ai Rup non resta altro che ricorrere alla lettura sistematica dell’art. 42, co. 4, , dell’art. 12, co. 1 lett. a), dell’art. 6 dell’All. II del codice e dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Secondo il Mit, infatti, le ragioni di semplificazione e razionalizzazione che hanno ispirato la redazione del codice dei contratti a vantaggio della discrezionalità amministrativa, consentono al Rup, ai sensi dell’art. 42, co. 4 del Dlgs 36/2023, nell’atto “formale” di validazione, da lui sottoscritto, di riportare gli esiti della verifica, di far preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista e, secondo l’art. 6, co. 2 lett. e) dell’All.II del Codice che elenca i compiti del Rup, di dissentire fornendo «adeguata motivazione». Come dovrà essere predisposta questa motivazione? La risposta trova conforto nell’art. 3 della L. n. 241/1990 che dispone che la motivazione deve fornire «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
