In due sentenze tutti i passaggi da seguire per controllare correttamente la congruità delle offerte
Con due recenti sentenze, Tar Friuli V. Giulia, sez. I, n. 259/2025, Consiglio di Stato, sez. III, n. 5822/2025, in tema di conduzione del procedimento di verifica della potenziale anomalia dell’offerta (teoricamente) aggiudicataria, la giurisprudenza perimetra la discrezionalità tecnica entro cui si deve muovere il Rup.
Il perimetro della verifica
Con la sentenza del Tar Friuli V. Giulia, sez. I, n. 259/2025, viene contestato alla stazione appaltante la «legittimità dell’attivazione del subprocedimento di verifica di anomalia» ed una attivazione avvenuta , «in assenza dei presupposti normativi e sulla base di elementi non previamente individuati nella lex specialis». Secondo la prospettazione del ricorrente, con il nuovo codice risulterebbe non più consentita una forma di attivazione della verifica (da parte del Rup) svincolata dalla previa indicazione di indici «predeterminati nel bando o nell’avviso di gara».
In pratica, nel caso di «mancanza di tale predeterminazione, l’amministrazione, a detta della ricorrente, sarebbe vietata la verifica dell’anomalia». La censura viene ritenuta infondata con chiara argomentazione – utile, per il Rup, anche sotto il profilo pratico/operativo -.
Secondo la sentenza, l’art. 110 del codice – che effettivamente esige che il procedimento di verifica venga condotto «in base ad elementi specifici» e che «il bando o l’avviso» indichino «gli elementi specifici ai fini della valutazione» -, non deve essere letto in modo eccessivamente formalistico.
La previsione che obbliga il Rup ad indicare nel bando gli «elementi specifici» per la valutazione dell’anomalia – superando il regime delle soglie (di cui al pregresso codice dei contratti che possono comunque essere utilizzate previa indicazione) -, ha la finalità di «assicurare la trasparenza e prevedibilità del procedimento nei casi in cui la verifica sia imposta, automatica o vincolata».
Quanto detto, però, non deve indurre a ritenere che l’amministrazione non possa «attivare la verifica in via discrezionale, qualora emergano ex post elementi concreti e specifici che inducano a dubitare della sostenibilità dell’offerta».
Occorre rammentare, infatti, che l’obiettivo primario/ovvio del procedimento di verifica è quello di perseguire/tutelare l’interesse pubblico «alla serietà e affidabilità dell’offerta contrattuale, oltre che espressione del principio di buon andamento».
Il raggiungimento di questi obiettivi, necessariamente, consente all’amministrazione un «margine di flessibilità» nella verifica/valutazione concreta delle offerte ricevute al di là degli «elementi specifici» predeterminati, «pena un ingiustificato sacrificio dell’interesse pubblico in nome di un autovincolo dell’Amministrazione alla mera lettera della lex specialis non giustificato da un contrapposto interesse di pari rango».
L’interesse pubblico «alla serietà e sostenibilità dell’offerta» assurge, quindi, a «clausola generale che permea l’intera disciplina della contrattualistica pubblica».
L’indicazione degli elementi specifici nel bando – come richiesto dall’articolo 110 del codice -, non può essere concepit,o pertanto, come un autovincolo che limita l’esercizio dell’azione del Rup con conseguente impedimento a verificare l’offerta «in ipotesi, palesemente insostenibile per il sol fatto che l’indice sintomatico di tale insostenibilità non è stato ex ante previsto nella lex specialis».
In modo condivisibile, il giudice spiega che prevedere ogni possibile elemento/ragione – da cui far scaturire la verifica di congruità -, negli atti di gara è adempimento che non si può pretendere dalla stazione appaltante che, in difetto, si vedrebbe costretta ad aggiudicare l’appalto anche a proposte, in concreto non accettabili.
La discrezionalità del Rup
Con la sentenza più recente, Consiglio di Stato, sez. III, n. 5822/2025, si ribadisce l’orientamento consolidato in tema di verifiche dell’anomalia dell’offerta.
Il sub-procedimento amministrativo, in argomento, anche con il nuovo codice, evidentemente non può avere «per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto».
La valutazione, quindi, «deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978).
Il Rup, pertanto, nella conduzione concreta del procedimento non è affatto tenuto «a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti».
Costi più rilevanti, che secondo una discrezionalità tecnica, il Rup ritenga «in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. di Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430)».
Nell’ambito delle giustificazioni, gli operatori possono anche riparametrare alcune indicazioni contenute nelle offerte «con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più in generale, in tutti i casi in cui l’entità dell’offerta economica rimanga immutata, (Cons. di Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644)». Evidentemente, senza snaturare l’offerta originaria.
Infine, il giudice si può sostituire alla stazione appaltante solamente in caso di «manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, che renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (cfr., ex multis, Cons. di Stato , sez. III, 10 gennaio 2020, n. 249; sez. V, 24 settembre 2019, n. 6419; id. 17 maggio 2018, n. 2953; id. 24 agosto 2018, n. 5047)».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
