Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Verifica requisiti negli appalti: richiamo ANAC alle stazioni appaltanti

Dal Comunicato del Presidente alla Delibera n. 116/2026, l’Autorità interviene su una prassi emersa in vigilanza: l’acquisizione documentale e i controlli restano in capo alla stazione appaltante

 

La verifica dei requisiti dell’operatore economico (concorrente, aggiudicatario, appaltatore o altro), intesa sia come acquisizione documentale che successiva valutazione, è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del proprium dell’attività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e che non può essere delegata ad operatori economici privati.

 

Il richiamo di ANAC sulle verifiche dei requisiti
A ribadirlo è ANAC con il Comunicato del Presidente del 1 aprile 2026, n. 8 nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, svolta dall’Autorità e condotta con l’ausilio della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, a seguito della quale è emerso che alcune stazioni appaltanti hanno affidato ad operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione relativa ai requisiti cd. generali (previsti dagli artt. 94, 95 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023).

In particolare, sulla base dell’attività sinora espletata dall’Autorità, è stato rilevato che un’Amministrazione abbia stipulato uno specifico contratto di appalto con un OE privato, delegati ad interloquire ed acquisire presso gli enti pubblici interessati la documentazione necessaria (es.: casellari giudiziali, documentazione antimafia ecc.), messa poi a disposizione della SA per la valutazione nell’ambito delle ordinarie attività di affidamento di contratti pubblici (es.: verifiche in ordine al possesso dei requisiti sia in fase di aggiudicazione che alla permanenza degli stessi in corso di esecuzione contrattuale).

 

Il quadro normativo e il ruolo del FVOE
Sul punto la stessa Autorità è intervenuta con la Delibera del 1° aprile 2026, n. 116, richiamata nello stesso Comunicato e con cui ha ricostruito il composito quadro normativo di riferimento, che si pone in sostanziale continuità con il d.lgs. 50/2016 e ribadendo appunto che la verifica dei requisiti è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante e non può essere delegata ad operatori economici privati.

Tale attività, specifica ANAC, avviene mediante l’utilizzo del FVOE 2.0, ormai prossimo ad una piena e completa interoperabilità tra le diverse banche dati che alimentano il sistema.

In questa direzione, come specificato sempre nella Delibera, depongono diverse norme del Codice Appalti, ovvero:

  • l’art. 17, comma 5, del Codice, secondo cui la stazione appaltante dispone l’aggiudicazione dopo aver verificato i requisiti;
  • l’art. 15 del Codice e l’art. 7 dell’Allegato I.2, che attribuiscono alla competenza del RUP (o anche dei responsabili di fase) l’attività di verifica dei requisiti in capo agli aggiudicatari;
  • l’art. 24 del Codice e la Delibera ANAC n. 262/2023, per cui la verifica dei requisiti avviene mediante accesso al FVOE;
  • l’art. 99 del Codice, per il quale è obbligo della stazione appaltante verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 100 del Codice e che al comma 3-bis prevede un meccanismo acceleratorio in caso di malfunzionamento degli ordinari strumenti;
  • gli artt. 62, comma 11, del Codice e l’art. 3, comma 1, lett. z), punto 4, dell’Allegato I.1, che precludono ad un operatore economico terzo di gestire procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, attività questa in cui risultano certamente incluse le fasi dell’acquisizione della documentazione concernente i requisiti degli aggiudicatari e della successiva verifica della stessa.

 

Le criticità e l’invito alle stazioni appaltanti
Spiega ANAC che il meccanismo di delega emerso in sede di vigilanza non solo si pone in contrasto con la normativa di riferimento, ma non consentirebbe all’ente pubblico che rilascia la documentazione di accertare l’effettiva identità di chi li abbia richiesti, dato che l’acquisizione avviene tramite l’OE delegato dalla stazione appaltante.

In questo modo non è chiaro se il titolare del dato (e quindi l’operatore economico e i vari soggetti sottoposti ai controlli di legge) siano consapevoli del trattamento espletato anche da parte di soggetti diversi dalla stazione appaltante.

L’invito dell’Autorità a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti è quello di espletare in proprio l’attività di verifica dei requisiti generali degli aggiudicatari nel rispetto del quadro normativo di riferimento chiarito con la Delibera 116 del 1° aprile 2026, dato che la delega dell’acquisizione dei dati per le verifiche dei requisiti rappresenta un’anomalia rispetto alle previsioni del Codice dei Contratti.

 

 

 

FONTI     “LavoriPubblici.it”

Categorized: News