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Gare, il know how dell’impresa limita l’accesso civico generalizzato

Lo ricorda il Tar Basilicata promuovendo l’operato della stazione appaltante che ha negato l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria di un contratto da parte di un’impresa che non aveva partecipato alla procedura

 

L’esibizione dell’offerta tecnica, contenente specifiche e riservate capacità tecniche e gestionali (know how), richiesta mediante istanza di accesso civico generalizzato, può essere negata per tutelare gli “interessi economici e commerciali” del soggetto privato.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar per la Basilicata, sez. I, n. 19/2025, pronuncia che pare valevole anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 209/2024, decreto correttivo ed integrativo del codice vigente, che all’art. 11 integra, tra l’altro, il comma 1 lett. a) dell’art. 35, disponendo l’aggiunta alla sua fine «… anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico».

In particolare, un operatore economico non partecipante alla procedura di gara, presenta un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto l’ostensione del contratto di appalto e dell’offerta tecnica per la fornitura di beni e servizi. Di detta istanza viene data notizia all’aggiudicataria, quale contro interessata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013, che ha proposto rituale opposizione. Decorso il termine prescritto dalla legge, la stazione appaltante ha assentito all’ostensione della convenzione sottoscritta col soggetto gestore e il successivo atto di rinnovo, mentre ha negato l’esibizione dell’offerta tecnica in quanto contenente «segreti tecnici e commerciali» ai sensi dell’art. 35, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023. L’istante decide così di presentare ricorso al Tar competente deducendo il difetto di motivazione, l’assenza di preavviso di rigetto e l’assenza di limitazioni al diritto di accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Il deducente di fatto non ha offerto alcuna allegazione giuridicamente rilevante all’ostensione della documentazione richiesta e né ha rappresentato di essere operatore di settore.

Secondo il Collegio l’operato della stazione appaltante «costituisce legittima declinazione dei precisi limiti legali che connotano l’accesso civico, con particolare riguardo all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui l’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali… Del resto… l’accesso civico generalizzato, non essendo correlato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, ben possa veicolare pretese meno incisive rispetto all’accesso documentale e, in presenza di contro interessi rilevanti, lo scrutinio di necessità e proporzionalità appaia orientato alla massimizzazione della tutela della riservatezza e della segretezza, in danno della trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817)».

Pertanto la stazione appaltante, ad avviso del giudice, ha agito correttamente non esibendo il documento recante specifiche e riservate capacità tecniche e gestionali (know how): «Con riferimento all’offerta della contro interessata, dunque, deve darsi prevalenza – nell’ottica della tutela degli “interessi economici e commerciali” del soggetto privato – alla volontà di mantenere segreti il contenuto della stessa, in quanto espressivo del know-how dell’impresa». Così pure non è accoglibile la doglianza concernente la mancata applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990. La particolare forma del procedimento di ostensione, il suo oggetto incentrato sull’accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa attorea non lasciano spazio alla disciplina del “preavviso di rigetto”. Infatti si deve ritenere inapplicabile l’art. 10 bis della L. n. 241/1990 al procedimento per l’accesso «“sia in base all’elemento testuale, in quanto l’elenco dei procedimenti cui non è applicabile contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale”(T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 settembre 2021, n. 267; T.A.R. Lazio, sez. III, 3 gennaio 2012, n. 30)».

Alla luce di queste considerazioni il giudice decide di rigettare il ricorso.

 

 

 

FONTI     Silvana Siddi       “Enti Locali & Edilizia”

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