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Polizza obbligatoria anticatastrofe, alle grandi imprese restano due mesi per decidere

Per le medie imprese il vincolo scatterà dal primo di ottobre mentre le piccole avranno tempo fino al gennaio 2026

 

L’entrata in vigore dell’obbligo di copertura contro le catastrofi e le calamità naturali è stata prorogata per consentire alle imprese di acquisire sul mercato le informazioni relative a prodotti in commercio e a premi applicati. E per introdurre, anche attraverso norma di legge, i chiarimenti e i correttivi necessari a rendere percorribile l’applicazione della norma. Alle imprese di grandi dimensioni restano solo due mesi di tempo, fino alla fine di giugno, dopodiché terminerà la sospensione delle sanzioni, che saranno applicate sotto forma di impossibilità di accedere agli incentivi pubblici. Per le imprese di medie dimensioni la proroga durerà fino al primo ottobre 2025 e per le micro e piccole imprese fino al primo gennaio 2026.

Ma, come detto, il tempo scorre e si assottigliano i margini per introdurre correttivi, alcuni sotto la forma di emendamenti al decreto polizze catastrofali, approvato a fine marzo e che ha iniziato il percorso per l’iter di conversione in legge alla Camera. Emendamenti di varie tipologie sono stati presentati, ma lo screening attraverso le dichiarazioni di inammissibilità e poi con il sistema dei segnalati è rimasto sospeso dopo la proclamazione del lutto nazionale per la morte del Pontefice. Gli aspetti critici sollevati dai rappresentanti delle varie categorie produttive sono molti simili tra loro.

In cima alla lista c’è la questione dei beni in locazione: la norma prevede che l’imprenditore che utilizza, come persona fisica, un edificio o impianti in locazione per la sua attività è obbligato ad assicurare i beni. Le varie associazioni hanno rilevato che nell’ordinamento un simile obbligo non trova fondamento, nemmeno richiamando l’articolo 1 bis, comma 2, del decreto legge 155/2024. Sarà in ogni caso necessario rivedere i contratti di locazione, perché non può accadere che chi è in affitto paghi per assicurare beni non suoi e che sia il proprietario dei beni a beneficiare del rimborso (emendamenti su questo aspetto sono stati presentati).

Altro aspetto sollevato è la necessità di definire quali su quali contributi, sovvenzioni o agevolazioni le imprese perdono il diritto di accesso se non si assicurano: l’obiezione delle categorie produttive è che misure fiscali e contributive dovrebbero essere escluse. E questo poiché la norma stabilisce che in caso di inadempimento dell’obbligo assicurativo «si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sulle risorse pubbliche». (Anche su questo tema sono stati presentati emendamenti). Un ulteriore punto controverso, oggetto di emendamenti correttivi, è quello che riguarda l’esclusione dalla possibilità di stipulare una polizza catastrofale per gli edifici che hanno difformità edilizie. Il suggerimento avanzato è quello di distinguere i casi sanabili e di lieve entità dagli altri.

Altro aspetto chiave, che per ora non sembra aver trovato spazio tra gli emendamenti, è la necessità Ladi posticipare la durata del fondo da 5 miliardi, le cui risorse sono a servizio dei contratti di riassicurazione tra Sace e le compagnie assicurative. Quando fu istituito, nel 2023, doveva durare 3 anni: oltre un anno e mezzo è però trascorso senza che le polizze catastrofali siano ancora decollate. Viene infine auspicata l’entrata in funzione del portale informatico sui contratti per le polizze catastrofali che deve gestire l’Ivass (per l’istituzione manca il decreto attuativo). E ancora: è auspicata la costituzione del pool assicurativo annunciato da Ania.

 

 

 

FONTI        Laura Serafini          “Enti Locali & Edilizia”

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