La Cassazione sui casi in cui l’appaltatore non ha autonomia decisionale. I motivi di dissenso devono essere ben esplicitati e così eventuali criticità
Con una pronuncia in tema di appalto (ordinanza 18 aprile 2025, n. 10231), la Cassazione si esprime sulla figura dell’appaltatore che agisce in qualità di nudus minister, nonché sui confini della responsabilità di quest’ultimo, con particolare attenzione al dovere di controllo circa la bontà del progetto e le istruzioni impartite dal committente. Gli articoli 1655 e seguenti del Codice civile richiedono che l’incarico di appalto sia assunto «con organizzazione dei mezzi necessari ed a proprio rischio». Diversamente, si configura come nudus minister il soggetto appaltatore che, privato di autonomia decisionale e operativa, si limiti a realizzare quanto commissionato sulla base delle indicazioni dettate dal committente. In tali casi, è esclusa l’applicabilità delle garanzie di cui all’articolo 1667 del Codice civile in tutte quelle ipotesi in cui il coinvolgimento del committente nella realizzazione dell’opera commissionata sia tale da ridurre l’appaltatore a mero esecutore. La controversia ruotava attorno all’azione promossa da due proprietari di un immobile nei confronti del titolare dell’impresa edile, incaricata della realizzazione di un fabbricato residenziale limitrofo. Nello specifico, parte attrice lamentava danni strutturali al proprio immobile (consistenti, tra gli altri, in fessurazioni e crepe) riconducibili alle operazioni di scavo e palificazione effettuate dall’impresa resistente durante i lavori di realizzazione del succitato manufatto.
Seguiva una separata azione promossa dall’impresa resistente avverso il soggetto incaricato per l’esecuzione delle opere di scavo, volta a essere manlevata per il caso di condanna al risarcimento. La Cassazione riafferma, in forza del contenuto dell’articolo 1176, comma 2 del Codice civile, l’obbligo dell’appaltatore di realizzare l’opera commissionata «a regola d’arte», anche qualora operi sulla base di un progetto e di indicazioni forniti dal committente. Sicché – sottolineano i giudici di legittimità – un’eventuale esclusione della responsabilità dell’appaltatore opererà solamente ove l’appaltatore stesso non riesca a dar prova di aver manifestato il proprio dissenso rispetto al progetto ovvero alle istruzioni impartite dal committente e di essere stato nondimeno spinto, in qualità di nudus minister, a proseguire nell’esecuzione dell’opera commissionata «per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo». Questo orientamento, che parrebbe ormai consolidato, sembrerebbe dunque individuare un bilanciamento tra le esigenze del committente e la tutela dell’appaltatore: pur operando come nudus minister, quest’ultimo non è esonerato dall’obbligo minimo di vigilanza e deve attivarsi per segnalare eventuali difformità, pena la persistenza della responsabilità.
E invero, in mancanza di tale allegazione fattuale – ovverosia la prova della avvenuta segnalazione ovvero la manifestazione del proprio dissenso a quanto impartito dal committente – l’appaltatore, in capo al quale è posto un obbligo di risultato, sarà contrattualmente responsabile per l’intera garanzia per vizi o imperfezioni dell’opera realizzata, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente. Nel concreto, quanto affermato dalla Cassazione potrebbe in concreto indurre gli appaltatori ad adottare prassi più rigorose nella formalizzazione del proprio dissenso ovvero nella segnalazione di eventuali difetti o criticità progettuali, al fine di evitare o limitare possibili responsabilità. Ne consegue che l’onere probatorio, gravante sull’appaltatore, di dimostrare sia i limiti imposti dal committente sia la propria tempestiva opposizione, potrebbe, di fatto, comportare una maggiore attenzione documentale nonché una possibile riformulazione di talune clausole contrattuali, in particolare in tema di doveri di preventiva informazione e consultazione oltreché obblighi di responsabilità e manleva.
FONTI Luca Sfrecola e Alice Zago “Enti Locali & Edilizia”
