La Corte dei Conti ribadisce che l’erogazione dei bonus rientra nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato
La sezione della Corte dei Conti, reg Lombardia, con la recente deliberazione n. 120/2025 risponde ad un interessante quesito circa i tempi di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche e in particolare se la stessa liquidazione possa essere anticipata – rispetto alla realizzazione complessiva dell’intervento almeno in relazione ai funzionari/collaboratori del Rup «che esauriscono la loro attività prima della conclusione dell’opera o lavoro, servizio, fornitura».
In particolare, a titolo esemplificativo, per le funzioni relative alla «programmazione della spesa per investimenti, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione».
Il quesito, in sostanza pone la questione della disciplina dei tempi di liquidazione degli incentivi e se la regolamentazione interna (regolamento o atto generale) possa scandire termini diversi.
La deliberazione
In generale il collegio ricorda che la liquidazione dell’incentivo per funzioni tecniche esige un previo controllo sulle attività svolte «da parte del dirigente o del responsabile preposto alla struttura competente e previa consultazione del Rup». L’incentivo sarà erogabile, pertanto, se le funzioni indicate ora nell’allegato I.10 sono state effettivamente svolte (cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 43/2021/PAR).
Circa i tempi di liquidazione la sezione – anche con richiamo ad altri interventi dei giudici contabili (ex plurimis, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR; Sez. reg. contr. Campania, n. 21/2022/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2025/PAR) -, spiega che anche sul tema si applicano le regole della contabilità armonizzata e, segnatamente, il principio della competenza finanziaria potenziata con la conseguenza che l’impegno esige l’effettivo svolgimento dell’attività con imputazione nell’esercizio finanziario «nel quale si prevede che la spesa divenga esigibile».
L’esigibilità (e quindi la prerogativa del dipendente a richiede l’erogazione dell’incentivo) se realizza, in sostanza, nel momento in cui «ogni singola attività viene conclusa» con conseguente maturazione del «diritto del dipendente» (fermo restando il previo controllo da parte del Rup).
Non deve essere sottovalutato, infatti, il fatto che la relazione del Rup – che è soggetta a controllo da parte del responsabile del personale/finanziario che materialmente procederà con l’erogazione degli incentivi -, possa portare, invece, anche ad «eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento dell’ente (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR)» evidentemente al ricorrere dei presupposti. Ad esempio, attività/funzioni non svolte, esternalizzazioni o addirittura penalizzazione – che riducono l’importo dell’incentivo -, nel caso di ritardi nella realizzazione dell’intervento.
I tempi di liquidazione, quindi, vengono decisi secondo discrezionalità e autonomia regolamentare della stazione appaltante/ente concedente (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, n. 187/2023/PAR).
Sotto il profilo pratico-operativo, la stazione appaltante/ente concedente – come accade nella prassi -, può prevedere che la liquidazione avvenga per step oppure – secondo il quesito posto –, la stessa liquidazione potrebbe riguardare quei collaboratori che prendono parte a «frazioni» della procedura e che quindi, svolti i compiti assegnati, esauriscono la loro partecipazione.
Si pensi al caso dei responsabili di fase (per l’affidamento) o ai classici responsabili di procedimento che sono chiamati a collaborare con il Rup.
Occorre poi concretamente soffermarsi – anche dopo la comunicazione del Presidente dell’Anac del 7 maggio 2025 -, sui rapporti tra liquidazione per fasi/step e l’obbligazione di risultato che riguarda il Rup (chiamato ad assicurare la realizzazione dell’intervento).
Il riferimento al risultato, pertanto, sembra escludere la possibilità di erogazione di incentivi per step per il soggetto che deve continuare le attività (è il caso del RUP che deve occuparsi anche direttamente o attraverso figure ad hoc dell’esecuzione del contratto).
In ogni caso la conclusione della sezione è che «la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge». Pertanto, potrebbe anche accadere che la stazione appaltante/ente concedente, nella disciplina interna, escluda l’erogazione per fasi.
FONTI Stefano Usai “Enti locali & Edilizia”
