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Aggiudicazione revocabile in caso di perdita di finanziamento per l’opera

Lo ribadisce il Tar Friuli Venezia Giulia bocciando il ricorso e la richiesta di risarcimento dell’impresa prima in graduatoria

 

La perdita della copertura finanziaria costituisce un concreto motivo di interesse pubblico alla revoca del provvedimento di affidamento di un contratto. In quanto l’’assenza della «provvista economica» determina il sorgere in capo alle amministrazioni di una responsabilità amministrativa e contabile per aver incautamente assunto definitivamente obbligazioni a contrarre con terzi e/o essere addivenuti alla stipula dei relativi contratti.

Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 229/2025. In particolare, con ricorso è stata impugnata la revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, della determina di avvio della procedura aperta per l’affidamento congiunto per la progettazione esecutiva e lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per sopravvenuta carenza delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di un’opera.

La ricorrente, prima nella graduatoria provvisoria redatta dalla commissione giudicatrice, oltre a lamentare l’illegittimità della revoca ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per violazione delle regole di correttezza e buona fede nelle trattative e nella gestione della procedura, per violazione dei doveri di protezione su di essa gravanti, nonchè l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990. Il Collegio rileva che non si può prescindere dal fatto che la procedura di gara in argomento sia stata bandita in attesa di riscontro sulla richiesta di conferma di finanziamento e che, come adeguatamente motivato dall’amministrazione, la revoca è legittima in quanto «le sopravvenute difficoltà finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara, benché queste siano giunte all’aggiudicazione definitiva». Per i giudici «la perdita della copertura finanziaria rappresenta infatti una circostanza che legittimamente può indurre l’amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento di un contratto e dunque riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi». Viene poi sottolineato che nel caso in esame sussistono i «concreti motivi di interesse pubblico» alla revoca, poiché, in assenza di «provvista economica», le amministrazioni incorrono a una responsabilità amministrativa e contabile per aver incautamente assunto definitivamente obbligazioni a contrarre con terzi e/o essere addivenuti alla stipula dei relativi contratti.

In assenza della necessaria provvista finanziaria nessun risultato è legittimamente perseguibile dall’amministrazione e pertanto le motivazioni che sorreggono la revoca consentono di superare l’”affidamento” riposto dai concorrenti. Inoltre, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, dev’essere ribadito che «nei contratti pubblici, anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva… non è precluso all’amministrazione appaltante di revocare l’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell’opera». Alla luce di queste considerazioni, non può essere riconosciuto alcun danno da mancata aggiudicazione, come pure non può ritenersi che la stazione appaltante abbia violato nel corso delle trattative le norme di correttezza sulla responsabilità precontrattuale.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi     “Enti Locali & Edilizia”

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