Le criticità dell’obbligo di copertura assicurativa per le imprese
La disciplina dell’obbligo per tutte le aziende tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di munirsi di una copertura assicurativa contro i rischi di fenomeni catastrofali – attuato con Dm 18/2025 – palesa numerose criticità e incertezze, tanto sul piano interpretativo quanto su quello applicativo. Il primo aspetto critico è quello prettamente economico, in considerazione del costo che l’applicazione dell’obbligo assicurativo – indipendente da una valutazione soggettiva della sua effettiva utilità – avrebbe inevitabilmente comportato per le aziende, configurandosi come un ulteriore aggravio finanziario.
Non poche perplessità sono emerse, poi, con riferimento al regime sanzionatorio, per le ipotesi in cui le imprese non provvedano a stipulare le polizze entro i termini stabiliti. Anziché prevedere l’applicazione di sanzioni dirette, il Legislatore ha infatti contemplato un sistema di penalizzazioni mediate, quali la perdita della possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche in caso di eventi catastrofici, il tutto reso ancor più disorientante dall’estrema vaghezza e genericità dell’enunciazione letterale della norma di riferimento (articolo 1, comma 102, della legge 213/2023), che non solo non permette di individuare con precisione le tipologie di contributi realmente interessate dal dettato normativo, ma neppure specifica quali siano i reali effetti di questa valutazione, con la conseguenza che ogni amministrazione pubblica responsabile di incentivi o agevolazioni dovrà autonomamente decidere come applicare in concreto tale previsione. Senza contare gli ulteriori effetti che, da un sistema sanzionatorio così concepito, rischierebbero di derivare a carico delle imprese inadempienti, potendo l’inosservanza dell’obbligo assicurativo arrivare a rappresentare una potenziale causa di esclusione da procedure di gare e appalti pubblici o finanche un elemento di ostacolo per l’accesso al credito e ai finanziamenti, quale rischio aggiuntivo cui tener conto nel processo di valutazione da parte degli istituti di credito del merito creditizio di un’impresa. Altro profilo critico aveva riguardato la possibilità di assoggettare all’obbligo di assicurazione anche i piccoli imprenditori ex articolo 2083 del Codice civile, fino al chiarimento pervenuto dalla relazione illustrativa del Dm 18/2025 secondo cui, poiché l’obbligo assicurativo è diretto a tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese – con la sola esclusione delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile per le quali continua ad operare il regime di rischio speciale del Fondo AgriCat – anche le Pmi, se e in quanto iscritte nella Sezione speciale del Registro delle imprese (Rea), devono considerarsi rientrare nel perimetro applicativo della norma. Ciò, alla luce di un’interpretazione coerente con l’obbiettivo del Legislatore di offrire una valida tutela alle micro e piccole imprese, maggiormente esposte a vulnerabilità economiche.
Lo stesso piano oggettivo è stato argomento di confronto, stante l’incertezza normativa circa l’eventualità di far ricadere l’obbligo di stipula anche in relazione a quei beni detenuti in godimento a titolo diverso dalla proprietà (locazione, leasing, comodato ecc.) e alla difficoltà di individuare il soggetto tenuto ad assicurarsi nelle ipotesi di affitto di azienda e di usufrutto di azienda. A chiarire la questione, l’articolo 1-bis, comma 2, del Dl 155/2024 e l’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dm 18/2025 dispongono che devono essere oggetto della copertura assicurativa tutti i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa – quindi indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà – con la sola esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza. In definitiva, ogni valutazione sulla questione deve tuttavia considerare che la normativa sulle assicurazioni obbligatorie contro i rischi catastrofali, per quanto utile nella gestione delle emergenze, non può che essere intrinsecamente orientata più alla mitigazione degli effetti che alla loro prevenzione. Non affronta la radice del problema né contribuisce a contrastare i danni che sono conseguenza dei dissesti idrogeologici e di altre fragilità strutturali che caratterizzano il nostro Paese, per fronteggiare i quali non pare possibile prescindersi da un piano strutturale e integrato di interventi finalizzati alla profilassi e alla messa in sicurezza del territorio, oltre che da iniziative pratiche di carattere strategico con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità propria delle strutture costruite e dell’ambiente naturale, quali l’investimento nella protezione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, la promozione di tecniche costruttive innovative e resilienti e lo sviluppo di politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali.
FONTI Mario Benedetti e Gianfilippo Chiricozzi “Enti Locali & Edilizia”
