Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Gare, anche i costi della manodopera in rialzo possono essere indice di anomalia

 

Il chiarimento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia

 

L’indicazione nell’offerta dei costi della manodopera in rialzo, diversamente dal caso della loro riduzione in cui l’offerta si presume iuris tantum anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrare, «che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale», può essere indice di anomalia solo laddove sia suscettibile di riflettersi, per dimensione e incidenza, e nella valutazione di altri elementi, sul «complessivo equilibrio economico dell’offerta». Questo è quanto disposto con sentenza dal Cgars, sezione giurisdizionale, n. 552/2025.

 

Il fatto
È stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di lavori da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, all’esito della quale la commissione di gara, dopo l’apertura delle offerte economiche, stabiliva di procedere alla verifica dell’anomalia inerente il costo della manodopera in rialzo, indicato da un operatore economico rispetto a quello stimato dall’amministrazione. Dinanzi al mancato riscontro della richiesta di giustificazioni, la commissione disponeva l’esclusione dell’impresa, procedeva a rideterminare il calcolo della soglia di anomalia e proponeva l’aggiudicazione alla prima classificata. La seconda in graduatoria presentava ricorso al Tar contestando, tra l’altro, l’illegittimità dell’esclusione del concorrente in quanto se non fosse stata disposta non si sarebbe variata la soglia di anomalia e l’aggiudicazione sarebbe stata a suo favore poiché avrebbe presentato la migliore offerta inferiore alla predetta soglia. Il giudice di prime cure riteneva l’illegittimità dell’esclusione dell’offerta dell’operatore economico «stante l’oggettiva e assoluta incapacità del maggiore costo della manodopera proposta da questa di incidere e influire, di per sé, sulla economicità dell’offerta» e pertanto annullava gli atti impugnati.

L’aggiudicatario, pertanto, presentava ricorso in appello eccependo, tra l’altro, che in linea di principio l’indicazione di un costo del lavoro superiore a quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara può essere indice di un’offerta non attendibile anche se ritenuta di modesta entità la differenza in aumento. Il Tar, nel caso di specie, sarebbe entrato nel merito dell’atto di espressione di discrezionalità tecnica amministrativa senza che questo presentasse profili di manifesta irragionevolezza. Inoltre, le indicazioni del Tar comporterebbero a carico della stazione appaltante «defatiganti indagini, contrarie al principio di celerità espresso nel principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, mentre lo stesso principio imporrebbe di ritenere anomala, e quindi da sottoporre a procedimento di verifica di congruità, qualunque offerta che esibisca un costo della manodopera diverso da quello stimato negli atti di gara».

 

La decisione
Secondo il Collegio il motivo è infondato e pertanto il Tar si è espresso correttamente. Un’offerta anormalmente bassa è quella che ingenera il sospetto della «scarsa serietà» e di una «possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale», in quanto non è idonea ad assicurare all’operatore economico un adeguato profitto. L’indicazione di maggiori costi della manodopera, invero, può essere indice di anomalia dell’offerta qualora sia «suscettibile di incidere sulla remuneratività dell’offerta», abbattendo l’utile rispetto all’importo offerto. La loro indicazione “a rialzo” si eleva, dunque, a indice di anomalia solo laddove sia suscettibile di riflettersi, per dimensione e incidenza, e nella valutazione di altri elementi sul «complessivo equilibrio economico dell’offerta». Perciò, ad avviso del Collegio, il giudice di prime cure, vista la manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza della valutazione discrezionale compiuta dalla stazione appaltante, si è correttamente insospettito del costo della manodopera in rialzo: «Non vi è alcuna ragione per ritenere, come in sostanza pretende l’appellante, che il Tar non potesse o non dovesse tenere conto dell’entità (minimale) di quella differenza in aumento del costo della manodopera che, per l’Amministrazione, ha ingenerato tale sospetto, e apprezzarne la oggettiva non significatività nel complesso della relativa offerta, ancorchè si tratti di un aspetto risultante di palmare e immediata evidenza, tale da non comportante neanche quelle defatiganti indagini a carico della stazione appaltante ipotizzate dalla deducente».

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News