Consiglio di Stato: il riferimento ai Cam è uno degli elementi essenziali per formulare l’offerta
La regolazione dei Cam e gli standard di qualità attesi devono essere previsti nella lex specialis considerato che essi sono elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale. In assenza di tale previsione, che costituisce una grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, vi è l’onere dell’ immediata impugnazione del bando. Infatti, in applicazione del principio di risultato e di buona fede, l’operatore economico è tenuto a segnalare alla stazione appaltante di corrisponde con un’offerta consapevole e conforme alla lex di gara, senza far proseguire la procedura e farla giungere al termine per poi contestarla sulla base di vizi integralmente afferenti alla legge di gara.
Questo è quanto enunciato con sentenza dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 6651/2025.
Oggetto della controversia è l’aggiudicazione alla società appellante della procedura di affidamento di un servizio all’esito della quale un concorrente presenta ricorso al Tar eccependo l’assenza nel bando di qualsiasi voglia riferimento ai Cam applicabili. Il provvedimento di accoglimento del ricorso del giudice di prime cure, con cui sono stati annullati tutti i provvedimenti della procedura di gara, viene impugnato in appello dall’aggiudicatario.
La questione sottoposta al Collegio è se vi sia l’onere di immediata impugnazione della lex specialis di gara nel caso in cui contenga prescrizioni non in linea con l’art. 57 del Dlgs. n. 36/2023. I giudici di Palazzo Spada affermano che l’inclusione dei Cam nei documenti di gara è un atto dovuto in quanto si tratta di «elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale» e non un mero adempimento di tipo formale. Sul punto i giudici ricordano che «la tutela dell’ambiente passa anche attraverso la conclusione delle procedure ad evidenza pubblica e la verifica della conformità ai Cam delle offerte presentate si traduce in un uso strategico dei contratti pubblici, coerente con una finalità ulteriore rispetto a quella della tutela della concorrenza».
I Cam pertanto:
1) rappresentano le indicazioni tecniche del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, mirando a garantire la tutela ambientale, etico-sociale dell’intero ciclo di vita del contratto;
2) si applicano alle varie fasi delle procedure di affidamento e riguardano non solo la definizione dell’oggetto dell’affidamento ma anche la selezione dei candidati che siano in grado di assicurare le migliori prestazioni ambientali;
3) di norma nei loro documenti includono una premessa che descrive l’approccio adottato per ridurre gli impatti ambientali significativi della categoria.
Alla luce di queste premesse ne consegue che:
1) la mancata indicazione dei Cam nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di «grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta» per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara;
2) anche il mero rinvio al decreto di adozione dei Cam può, a seconda dell’oggetto del contratto può concretizzarsi in una «grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta»;
3) l’indicazione di un Cam non conforme al decreto di adozione può essere oggetto di censura solo se vi è la prova fornita dall’operatore economico che «le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile».
Nel caso in esame, il ricorso è fondato perché le censure del ricorrente di primo grado, che contestavano l’assenza del richiamo ai Cam nelle regole di gara e l’indeterminatezza del richiamo ai relativi decreti regolatori, avrebbero dovuto essere semmai rivolte tempestivamente avverso la lex specialis, in quanto impeditiva della possibilità di formulare un’offerta mediata e consapevole.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
