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Dal regolamento alla liquidazione: guida agli incentivi 2 per cento/2

Un focus distribuito in tre articoli con tutto cio che c’è da sapere sui bonus per i tecnici della Pa: il premio ai dirigenti

 

Il Dl 73/2025 – in particolare con l’articolo 2, comma 1, lett. a) -, modificando il comma 4 dell’articolo 45 risolve la querelle sul riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti.

Possibilità esclusa con la prima formulazione dell’articolo e ammessa solo in relazione agli appalti del Pnrr come anche chiarito con parere del Mit n. 3447/2025 in applicazione di quanto previsto dall’art. 8, co.5, del D.L. 13/2023 conv. con legge n. 41/2023.

La disposizione

Il secondo periodo (e terzo periodo) del comma citato oggi spiega che l’incentivo può essere riconosciuto al «personale con qualifica dirigenziale» in deroga al regime di onnicomprensività.

Si precisa che «le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari».

La recente legge di conversione del Dl 73/2025, legge n. 105/2025, completa – con una disciplina però esterna all’art. 45 – la previsione citata.

In particolare con tre commi aggiunti all’art. 2 del Dl 73/2025 in cui si precisa (co. 1-bis) che la disciplina degli incentivi (ai dirigenti) si applica relativamente «alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione». La norma, quindi, non può avere una applicazione retroattiva. Si ribadisce (co. 1-ter) l’esigenza di criteri di riparto ad hoc (e quindi l’adeguamento del regolamento/atto generale già adottato.

Infine, co. 1-quater, si spiega che gli incentivi devono essere «posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento». Sottolineatura che condiziona l’erogazione alla sussistenza di «stanziamenti» nei quadri economici.

 

Il controllo sulle erogazioni
L’ultima sottolineatura introduce uno degli aspetti, evidentemente, di maggior delicatezza relativi alla necessità di una «espressa attestazione» ovvero di un «controllo» (sulla relazione del Rup) prima dell’emissione dei mandati (in questo senso il parere del Mit n. 3525/2025). La Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo n. 111/2024 ha infatti ribadito l’esigenza di terzietà nell’erogazione dei compensi.

Per intendersi, l’incentivo non potrà essere liquidato direttamente dal soggetto/ufficio percettore ma da un soggetto terzo. Non a caso, il primo periodo del comma 4 dell’art. 45 spiega che «L’incentivo (…) è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il Rup, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo». Sottolineatura di rilievo visto che l’errore nell’erogazione può comportare danni erariali e la relazione predisposta dal Rup non può essere qualificata come «ordine» ad emettere i mandati per il responsabile del personale/finanziario (normalmente adibito all’erogazione/liquidazione effettiva).

In questo senso sempre la sentenza della Corte Conti Abruzzo già citata (che si è conclusa con condanna per danni erariali anche del responsabile dei servizi del personale/finanziario).

La previsione, pertanto, implica, in primo luogo, una relazione sull’attività svolta (e sui risultati raggiunti con indicazione anche delle penalizzazioni dovuti ad eventuali ritardi) a cura del Rup (o del responsabile del servizio interessato) che deve essere oggetto di verifica.

La verifica, evidentemente, deve essere intesa non in modo vessatorio ma rivolta a certificare l’esistenza delle condizioni propedeutiche ovvero, a titolo esemplificativo, l’esistenza del regolamento/atto generale di disciplina dei criteri di riparto, corretta indicazione nei quadri economici (e allocazione nei bilanci), esigibilità dell’incentivo (come oggi meglio chiarito anche nel principio contabile 4/2), inserimento nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane, in caso di beni e servizi corretta nomina del Dec, rispetto dei limiti rispetto al trattamento retributivo.

In caso di mancata individuazione della figura in parola, si deve ritenere che le incombenze riguardino, evidentemente, il responsabile del personale.

Il «fondo» per spese vincolate
Nell’attuale disposizione (co. 5) viene anche meglio chiarita la destinazione dei fondi cc.dd. per spese «vincolate». Fondo che è costituito dal 20% del 2% destinato all’incentivo, al netto del caso di interventi gestiti con finanziamenti europei o a destinazione vincolata che non potranno essere distolti dalla naturale destinazione.

Il fondo si incrementa anche degli importi di incentivo non erogati perché corrispondenti a funzioni non svolte all’interno dell’amministrazione oppure non erogati perché non dovuti (si pensi alle penalizzazioni per i ritardi nella realizzazione dell’intervento).

I commi 6 e 7 chiariscono gli interventi che possono essere realizzati e quindi, modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; efficientemento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

In ogni caso occorrerà finanziare la formazione – sulle competenze digitali – e la copertura degli oneri di assicurazione che riguarderà il solo personale coinvolto nelle attività contrattuali indicate nell’allegato I.10 (in questo senso il Mit con il parere n. 2163/2025). Spese che potrebbero essere integrate – in caso di necessità – anche con fondi di bilancio (in questo senso la Corte dei Conti, sez. reg. Toscana delib. 76/2025).

 

 

 

FONTI    Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

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