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Controlli in fase di esecuzione: richiamo di ANAC alle stazioni appaltanti

L’Autorità ribadisce l’importanza di verifiche misurabili, tracciabili e documentate per garantire la corretta esecuzione dei contratti pubblici

 

Quando un contratto pubblico entra nella fase più delicata – quella dell’esecuzione -, quanto contano davvero i controlli? Possono le verifiche del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ridursi a formalità cartacee, oppure devono tradursi in una valutazione tecnica puntuale, fondata su parametri oggettivi e riscontri documentali?

Tutti quesiti a cui ANAC, con l’  atto del presidente del 16 settembre 2025, fasc. n. 5554/2024, ha risposto negativamente in riferimento a un procedimento di vigilanza su un appalto di servizi di ristorazione, ponendo l’accento sulla sostanza dei controlli in fase esecutiva.

 

Controlli in fase di esecuzione: per ANAC serve sostanza, non forma
L’indagine condotta dall’Autorità ha riguardato la gestione di un contratto per un servizio di ristorazione collettiva, affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Dalla documentazione acquisita emergeva un sistema formalmente corretto, con capitolato, penali e controlli ben definiti. Tuttavia, l’esame dei verbali di verifica ha rivelato una carenza strutturale nell’attuazione delle attività di controllo: le ispezioni risultano descritte in modo estremamente sintetico, senza alcun riferimento a criteri di misurabilità della qualità o della quantità delle prestazioni.

Le relazioni prodotte si limitano a constatazioni di conformità o non conformità, prive di parametri oggettivi, metodi di rilevazione e riscontri documentali.

Ancora più rilevante è l’assenza di verifiche puntuali sull’effettiva realizzazione delle migliorie offerte in sede di gara e sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), entrambi elementi che avrebbero dovuto essere monitorati e documentati in modo sistematico.

L’Autorità rileva inoltre la mancata evidenza dell’attività di vigilanza del RUP, figura centrale nella catena dei controlli e nella validazione dei verbali redatti dal DEC.

Sotto il profilo tecnico, il riferimento operativo nell’Atto è l’art. 18, comma 2, del D.M. 49/2018, secondo cui il controllo condotto durante l’esecuzione del contratto “deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi”.

A ciò si aggiunge la Delibera ANAC del 29 ottobre 2024, n. 497, che impone alle stazioni appaltanti di formalizzare ogni verifica mediante verbali dettagliati, indicando data, soggetto verificatore, criteri di controllo, esito e azioni correttive.

 

L’analisi dell’Autorità
L’Autorità riconosce che la documentazione di gara era ben impostata sul piano normativo, ma sottolinea come la mancata applicazione sostanziale dei controlli ne abbia vanificato la funzione.

I verbali esaminati pur formalmente regolari – non forniscono alcuna prova concreta dell’attività svolta e risultano privi di evidenze su quantità, qualità e conformità delle prestazioni.

L’ANAC definisce tale impostazione “inadeguata”, osservando che i controlli dovrebbero rappresentare lo strumento principale per accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e il rispetto delle migliorie che hanno inciso sull’aggiudicazione.

Particolare rilievo è attribuito al ruolo del RUP, la cui funzione di vigilanza e coordinamento deve essere effettiva, documentata e integrata con quella del DEC. La sua assenza dai verbali – rileva l’Autorità – compromette la tracciabilità del processo di controllo e indebolisce la catena di responsabilità tecnica e amministrativa.

 

Conclusioni operative
Il procedimento si è chiuso con un formale richiamo alla Stazione appaltante, invitata ad adeguarsi per il futuro, ma con un messaggio che va ben oltre il caso specifico: “I controlli in fase di esecuzione dei contratti pubblici non devono essere intesi come mero adempimento formale, rivestendo piuttosto un ruolo sostanziale nel garantire l’adeguata e conforme esecuzione delle prestazioni contrattualizzate”.

L’Autorità riafferma quindi un principio operativo destinato a incidere su tutte le amministrazioni: la fase di esecuzione è il banco di prova dell’efficacia del contratto, e solo controlli tecnicamente misurabili, tracciabili e documentati possono assicurare la qualità delle prestazioni e la piena tutela dell’interesse pubblico.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

 

Categorized: News