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Divieto di commistione offerta: quando a sbagliare è la stazione appaltante e non l’operatore

Illegittima l’esclusione di un’impresa per presunta commistione tra offerta tecnica ed economica: nessuna violazione se l’indicazione del “valore offerto” deriva da modulistica ambigua predisposta dalla SA

 

Cosa accade quando la documentazione di gara impone un adempimento ambiguo che determina una possibile violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica? Può essere escluso un concorrente che si è limitato a compilare i moduli predisposti dalla stazione appaltante, seguendo pedissequamente le istruzioni del portale telematico? E come si bilancia, in questi casi, il principio di segretezza dell’offerta economica con quello del legittimo affidamento dell’operatore che ha agito in buona fede?

 

Ambiguità nella lex specialis: il TAR sul legittimo affidamento dell’OE
A chiarire i confini interviene la sentenza del TAR Calabria, 15 ottobre 2025, n. 1669, pronunciata a seguito di un contenzioso sorto nell’ambito di una procedura per l’affidamento di servizi, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’impresa ricorrente, pur avendo ottenuto il miglior punteggio complessivo, era stata esclusa per avere indicato nell’offerta tecnica il “valore offerto”, ritenuto elemento economico vietato dalla lex specialis.

La particolarità del caso risiedeva nel fatto che la piattaforma Consip SDAPA, utilizzata per la presentazione delle offerte, prevedeva all’interno del file “Offerta Tecnica” un campo obbligatorio denominato proprio “valore offerto”.

Secondo la ricorrente, tale campo aveva funzione meramente ricognitiva e non valutativa, e la sua compilazione non poteva quindi integrare una violazione del principio di segretezza.

 

Il quadro normativo di riferimento
La decisione si colloca nel solco dei principi generali del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in particolare:

  • art. 2, che valorizza il principio di fiducia e la correttezza dell’azione amministrativa;
  • art. 5, comma 2, che impone alle stazioni appaltanti di operare nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e tutela dell’affidamento.

Il TAR richiama anche i precedenti del Consiglio di Stato, nei quali è stato affermato che “non può essere sanzionata un’impresa che rende una dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche se la modulistica risulti non perfettamente conforme alla legge di gara”.

 

La decisione del TAR
Nel caso di specie, la presenza del “valore offerto” era stata riscontrata solo dopo la conclusione delle operazioni di valutazione tecnica e l’apertura della busta economica, senza alcuna incidenza sull’operato della commissione.

Sulla base di tali presupposti, il TAR ha accolto il ricorso, affermando che:

  • non può essere escluso un concorrente che si è attenuto alle istruzioni della piattaforma di gara, anche se ambigue o imprecise;
  • la stazione appaltante non può trasferire sul concorrente le conseguenze di un proprio errore nella predisposizione della modulistica, dovendo prevalere la tutela dell’affidamento;
  • il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica va valutato “in concreto e non in astratto”, e sussiste solo se l’indicazione economica consente di ricostruire anticipatamente la convenienza dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732).

Il tribunale ha pertanto annullato gli atti di esclusione e di aggiudicazione, indicando alla stazione appaltante di riesercitare il potere amministrativo.

 

Conclusioni
L’esito del giudizio conferma che:

  • il legittimo affidamento dell’operatore che segue le istruzioni di gara deve sempre essere tutelato;
  • il divieto di commistione non ha applicazione automatica, ma richiede una verifica sostanziale degli effetti;
  • le stazioni appaltanti devono prestare maggiore attenzione alla chiarezza della modulistica digitale, soprattutto nei sistemi automatizzati come SDAPA o MePA, per evitare esclusioni fondate su ambiguità di sistema.

La sentenza costituisce un importante richiamo alla responsabilità delle amministrazioni: la trasparenza e la coerenza delle piattaforme telematiche sono parte integrante delle garanzie di parità di trattamento e di affidamento legittimo.

 

 

 

FONTI     “LavoriPubblici.it”

 

Categorized: News