Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Lavori di breve durata, possibile escludere la revisione prezzi con il capitolato

L’indicazione ai Rup in un parere del servizio giuridico della Provincia di Trento

 

Con il quesito (riscontrato con il parere n. 507/2025), l’istante chiede al servizio di consulenza della Provincia A. di Trento, se la revisione prezzi, per lavori «ad esecuzione istantanea» o di piccola entità, possa essere direttamente esclusa nella legge di gara in analogia a quanto prevede l’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.2-bis ( introdotto dal decreto legislativo 209/2024) per i contratti di servizi e forniture. Disposizione che prevede la revisione per i soli «contratti di durata, il cui oggetto non consista in una prestazione ad esecuzione istantanea».

 

Il riscontro
Il servizio di consulenza escusso con il quesito evidenzia la differenza tra le due fattispecie, ovvero il caso dei lavori dalla revisione dei prezzi che riguarda le forniture ed i servizi. Le due fattispecie, evidentemente, sono autonome e distinte e la casistica relativa ai contratti di durata e il concetto di prestazione istantanea sono declinate con solo riferimento «agli appalti di servizi e forniture (e) non sono di immediata e diretta applicazione agli appalti di lavori».

Da notare, anche se nel parere non viene trattata la disciplina del nuovo bando tipo n. 1/2025 visto che il parere è precedente al nuovo bando, che lo stesso riscontro fornito dal servizio di consulenza viene, puntualizzato anche nel documento dell’Anac.

Il nuovo bando, infatti (a differenza del pregresso bando n. 1/2023) spiega che la clausola della revisione (secondo peraltro quanto previsto per servizi e forniture nell’articolo 60 del codice) deve essere inserita solo per i contratti di durata «il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea, e il cui prezzo non è determinato sulla base di una indicizzazione».

 

La questione dei lavori

In relazione ai lavori, spiega il servizio di consulenza, in realtà «la disciplina applicativa dell’allegato II.2 bis, citato nel quesito, riferita ai lavori non trova ancora applicazione in base a quanto previsto dall’articolo 16 del medesimo allegato».

In effetti questo articolo prevede che la nuova disciplina si applicherà «alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice». E questo comma richiama il provvedimento da adottarsi a cura del «ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Istat» ovvero «i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis». Per effetto di quanto, in attesa del provvedimento predetto (in fase di elaborazione) il riferimento, per la revisione, è agli indici «elaborati dall’Istat secondo le regole ancora transitoriamente applicabili».

In relazione al quesito, e quindi entrando nel merito, il servizio di consulenza ritiene che la legge di gara – ed in particolare attraverso il capitolato speciale d’appalto -, il Rup possa definire «una ragionevole soglia temporale entro la quale può essere esclusa l’applicazione della clausola revisionale». Ovviamente occorre un prudente apprezzamento e la valutazione delle «caratteristiche di durata del contratto e il normale andamento del mercato di riferimento».

La presenza di una clausola di questo tipo, evidentemente, spiega il servizio di consulenza non potrà impedire che «in presenza di andamenti straordinari ed imprevisti comportanti un’anomala alterazione delle condizioni del mercato di riferimento, l’appaltatore possa eventualmente chiedere l’attivazione della procedura di rinegoziazione delle condizioni del contratto».

 

 

 

FONTI     Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News