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Incarichi esterni, l’appalto irregolare potrebbe configurare somministrazione illecita di manodopera

Il caso si verifica quando l’appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti

 

L’affidamento di servizi di supporto nell’ambito della gestione delle ordinarie attività dell’ente, se non scrupolosamente valutato, può comportare problematiche non di poco conto ai soggetti affidanti. Come nel caso del rilievo che la Sezione regionale per l’Emilia Romagna ha mosso nei confronti di un ente locale con la deliberazione n. 152/2025.

Il Comune in questione aveva affidato il servizio di “supporto alla gestione e riscossione delle entrate” alla società già concessionaria per la riscossione, regolarmente iscritta alla Sezione prima dell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, Dlgs 446/1197. L’affidamento prevedeva la messa disposizione, da parte della appaltatrice, di una risorsa, adeguatamente formata sui tributi e sulle procedure del sistema in uso presso l’ente, per un monte orario quindicinale pari a ore 8 ore dedicate all’attività di sportello del cittadino e alla creazione e manutenzione delle banca dati tributarie; l’ente avrebbe dovuto mettere a disposizione gratuitamente un locale idoneo dotato delle strumentazioni hardware e software (linea ADSL, linea telefonica, FAX, PEC, MAIL, postazioni complete per gli operatori) necessarie per il corretto svolgimento del servizio. Nella determinazione di incarico venivano disposti anche i giorni e gli orari di presenza per il servizio di sportello con previsione degli istituti di flessibilità come per i dipendenti comunali.

Per la Sezione emiliana, in questo contesto, viene in rilievo l’irregolarità dell’appalto, evidenziando in particolare che ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile tra i requisiti essenziali dell’appalto c’è il necessario impiego di una propria organizzazione di mezzi da parte dell’appaltatore, la quale presuppone la disponibilità di macchinari e attrezzature per la realizzazione del servizio, oltre che l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Nel caso di specie, tali requisiti risultano mancanti.

E infatti le attività – tra le quali assume rilievo preponderante il ricevimento del pubblico – viene svolta presso gli uffici comunali e le attrezzature software e hardware utilizzate sono quelle dell’ente committente, il quale stabilisce addirittura l’orario e i giorni di servizio del personale della società appaltatrice, estendo a quest’ultimo anche gli istituti di flessibilità previsti per il personale dipendente. Inoltre, la stessa offerta presentata dalla società appaltatrice prevede la “messa a disposizione di una risorsa” e il corrispettivo viene quantificato sulla base delle ore di lavoro e non in relazione al servizio complessivamente inteso.

Quelli indicati sono tutti indici sintomatici della ricorrenza di un appalto irregolare, configurandosi potenzialmente una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, la quale si verifica quando l’appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, in violazione dell’articolo 29, comma 1, Dlgs 276/2003, ed è sanzionata anche sotto il profilo penale ai sensi dell’articolo 18, comma 5-bis, del Dlgs. 276/2003, così come modificato dall’articolo 29, comma 4, lettera c), del Dl 29/2024.

Ne discende, inoltre, sotto il profilo della responsabilità erariale, che le attività oggetto del contratto stipulato, ben avrebbero potuto essere assegnate a personale interno opportunamente formato, già in servizio ovvero da assumere utilizzando gli ordinari strumenti di programmazione del fabbisogno di personale, da retribuirsi secondo le previsioni del contratto e, quindi, con oneri per l’Amministrazione significativamente inferiori rispetto al compenso riconosciuto all’appaltatore.

 

 

 

FONTI      Corrado Mancini       “Enti Locali & Edilizia”

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