Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Il Mit sbarra la strada ai frazionamenti finalizzati a evitare la rotazione degli operatori

Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, ricorda l’ufficio di supporto di Porta Pia rispondendo a un quesito

 

Con il parere n.3838 dell’11 dicembre 2025, l’ufficio di supporto si sofferma sui rapporti tra affidamento diretto e l’esigenza della rotazione. Nel dettaglio con il quesito si richiedeva della possibilità (o meno) di poter riaffidare «per mezzo di affidamento diretto la fornitura di un dato servizio (importo inferiore ai 140mila euro) ad uno specifico operatore economico, posto che, allo stesso operatore economico sono già stati affidati incarichi per il medesimo servizio al di sotto dei 5.000 euro».

 

L’analisi
Il codice dei contratti, a differenza del codice pregresso, contiene una chiara disciplina in tema di rotazione (art. 49) a dimostrazione di quanto sia rilevante l’aspetto dell’alternanza che impone di evitare, all’operatore uscente, di far “prevalere” quel bagaglio di conoscenza che ha acquisito per il fatto di essere già stato contraente della pubblica amministrazione. Alternanza/rotazione che opera nella successione di contratti a prestazioni, sostanzialmente analoghe che appartengano «stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi». La previsione impone la rotazione nei confronti del solo pregresso contraente (a prescindere dalle modalità con cui abbia ricevuto l’assegnazione del contratto) salvo adeguatissime motivazioni. Nel caso posto all’attenzione dell’ufficio di supporto, il potenziale contraente risultava già affidatario pur di affidamenti infra 5 mila euro. Il riferimento ad importi inferiori ai 5 mila euro è collegato a quanto prevede il comma 6 dell’articolo 49 a mente del quale «è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro». La previsione deve essere attentamente applicata – circostanze pertanto che riguarda il Rup come soggetto che deve condurre il procedimento -, tenendo a mente il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni. Dato/elemento che valorizza anche l’ufficio di supporto nel suo riscontro.

 

L’indicazione dell’ufficio di supporto
Nel riscontrare l’istanza, l’ufficio di supporto ribadisce che la rotazione risponde ad una specifica esigenza ovvero quella «di garantire un’equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione nelle procedure di affidamento diretto e nelle procedure negoziate con restrizione del numero degli operatori economici da invitare». Da qui una prima indicazione per il Rup l’alternanza si impone nel momento in cui si utilizzino le procedure semplificate (che risultano sostanzialmente doverose nel sottosoglia salvo motivazione interna che giustifichi l’aggravamento delle procedure). In generale ed in astratto, spiega l’ufficio, il fatto che precedenti affidamenti siano intervenuti infra 5 mila euro, non precludono «l’opportunità per l’operatore economico uscente di essere selezionato per il successivo affidamento di un contratto rientrante nella medesima categoria merceologica di importo superiore alla predetta soglia». Da notare che l’ufficio si riferisce alla possibilità che l’affidatario venga nuovamente “selezionato” ovvero ad un sistema di assegnazione diverso dall’affidamento diretto visto che in questo non insiste alcuna selezione non avendo, il procedimento, alcuna logica competitiva. Nel merito, però, l’ufficio suggerisce estrema cautela nel valutare eventuali riaffidi premettendo che la possibilità di avvalersi della deroga della rotazione «deve essere valutata tenendo conto, come evidenziato nel precedente parere di questo Servizio n.2145, che anche per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14».

Il comma 6 dell’articolo 14 spiega al Rup che «la scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino». Pertanto, ridurre arbitrariamente i valori degli affidamenti (es. ricondurli infra 5mila euro) per reiterare l’assegnazione del contratto è un inaccettabile frazionamento. Parimenti, si legge ancora nel parere, «anche la reiterazione dell’affidamento avente ad oggetto uno stesso servizio ad un medesimo operatore economico per importi modesti non può trovare giustificazione se imputabile ad una carente programmazione dei fabbisogni della stazione appaltante». In realtà l’unica legittima possibilità per non applicare la regola dell’alternanza è l’approvazione di uno specifico regolamento interno con individuazione di fase di valore in modo da poter disciplinare la rotazione imponendone l’applicazione solo nell’ambito dei valori delle fasce individuate. Ed infatti il parere si conclude con una raccomandazione al Rup ovvero che si «valuti se, alla luce dei principi sopra richiamati, la deroga al principio di rotazione possa trovare applicazione nel caso concreto».

 

 

 

 

FONTI     Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

 

Categorized: News