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Gare digitali, scadenza da riaprire in caso di dubbi sul funzionamento della piattaforma

Il Tar Umbria riammette in gara un concorrente che non era riuscito a caricare in tempo l’offerta per un errore del sistema non riscontrato dalla stazione appaltante

 

Nelle gare telematiche il diritto alla rimessione in termini di un concorrente, con la conseguente riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sorge non solo in caso di verificato malfunzionamento della piattaforma digitale, ma anche qualora vi sia una incertezza assoluta sulle cause del mancato invio dell’offerta. In sostanza, il rischio della «causa ignota» del malfunzionamento della piattaforma non può ricadere sul concorrente, al quale non può essere imputato il malfunzionamento né nell’ipotesi in cui sia evidente che lo stesso si sia effettivamente verificato, né nell’ipotesi in cui non vi siano certezze al riguardo (appunto la così detta «causa ignota»).

Sono questi i principi affermati nella sentenza del Tar Umbria, Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 854, che interviene sulla problematica molto dibattuta del malfunzionamento della piattaforma informatica nelle gare digitali, rispetto alla quale spesso non è agevole stabilire quando i ritardi nel caricamento della documentazione di gara siano ascrivibili a negligenza dei concorrenti e quando invece dipendano da cause oggettive non imputabili a questi ultimi.

Si tratta di una tematica molto complessa, anche in considerazione della varietà delle fattispecie che si possono verificare in concreto. Il che dà ragione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali tutt’altro che univoci, difficilmente riconducibili a principi certi e consolidati.

 

Il fatto
La Regione Lazio aveva indetto una gara telematica suddivisa in lotti per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti per gli enti localizzai nella Regione Lazio e nella Regione Umbria. Un concorrente procedeva a caricare nella piattaforma digitale tutta la documentazione di gara entro il termine prescritto. Tuttavia, a causa di un presunto malfunzionamento del sistema, la conferma dell’avvenuto caricamento perveniva dopo il termine ultimo previsto per l’invio dell’offerta, che quindi non veniva consentito.

A fronte di tale evento il concorrente presentava all’ente appaltante formale istanza di riapertura del termine per la presentazione dell’offerta. Tale istanza veniva tuttavia respinta dalla Regione Lazio, in quanto dall’analisi effettuata non erano state riscontrate problematiche di malfunzionamento della piattaforma nel giorno di scadenza della presentazione delle offerte. Il provvedimento di diniego veniva impugnato dal concorrente davanti al giudice amministrativo.

In sede di ricorso il concorrente evidenziava che pur avendo iniziato tempestivamente il caricamento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, nonché dell’offerta tecnica, mentre per i primi due caricamenti non erano sorti problemi, per il caricamento di quest’ultima erano stati riscontrati molteplici rallentamenti fino ad arrivare alla segnalazione da parte del sistema di un errore bloccante. Quest’ultimo era dovuto al fatto che la firma digitale sarebbe stata apposta in un formato non consentito. A causa di questo errore bloccante il sistema non aveva consentito l’invio dell’offerta, segnalando che il termine di presentazione della stessa risultava scaduto.

Secondo il ricorrente, a fronte di questi eventi che denotavano un malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire al concorrente di inviare la sua offerta, posto che il relativo caricamento era integralmente avvenuto nel termine prescritto dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte.

La Regione Lazio si costituiva in giudizio sollevando in primo luogo un’eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tar presso cui era stato proposto il ricorso. Riteneva infatti che fosse competente il Tar nella cui circoscrizione aveva sede l’ente che aveva indetto la gara, e cioè il Tar Lazio, come peraltro esplicitamente indicato nel disciplinare di gara.

Nel merito, la stazione appaltante contestava integralmente le censure mosse dal ricorrente. Confermava infatti che dall’analisi effettuata non erano risultati malfunzionamenti della piattaforma digitale, cosicchè il mancato invio dell’offerta sarebbe stato ascrivibile a esclusiva negligenza del concorrente, che aveva acceduto tardivamente alla piattaforma e aveva commesso errori nella procedura di caricamento della documentazione.

 

Il Tar Lazio: l’eccezione di incompetenza territoriale
Il giudice amministrativo ha respinto l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice presso cui è stato proposto il ricorso, cioè il Tar Umbria. Infatti nel caso in esame la Regione Lazio ha indetto una gara suddivisa in lotti. Di conseguenza, non si è in presenza di una gara unica ma di una pluralità di gare, ognuna distinta dalle altre, con autonome aggiudicazioni.

Nel caso di gara suddivisa in più lotti, proprio in virtù dell’autonomia di ogni singolo lotto, va valorizzato ai fini della competenza a decidere sulle eventuali controversie il criterio basato sugli effetti dell’atto. Ciò significa che, nel caso in cui l’atto produca effetti immediati e diretti nel territorio di una sola regione, il giudice competente va individuato in relazione a tale territorio.

Poiché nel caso di specie il lotto cui si riferisce l’aggiudicazione oggetto di impugnazione riguarda il servizio di manutenzione degli immobili localizzati esclusivamente nella Regione Umbria, il giudice territorialmente competente è appunto il Tar Umbria.

 

Il malfunzionamento della piattaforma telematica
Nel merito, il giudice amministrativo ha accolto le censure avanzate dal ricorrente. Nello sviluppare il suo iter argomentativo, ricorda in primo luogo che in linea generale sui concorrenti che partecipano alle procedure di gara grava un obbligo di correttezza, riconducibile ai principi generali di buona fede e autoresponsabilità. Tale obbligo si connota in termini particolarmente significativi nelle gare gestite in forma telematica, in cui è necessario che i concorrenti osservino con scrupolo e diligenza le prescrizioni contenute nel disciplinare di gare e nel manuale operativo, restando a proprio rischio le conseguenze dell’erroneo utilizzo della piattaforma digitale.

Si colloca nell’ambito di questo indirizzo la clausola del disciplinare che nella gara in questione stabiliva che le operazioni di inserimento sulla piattaforma della documentazione di gara rimanevano ad esclusivo rischio del concorrente, accompagnata dalla raccomandazione di avviare l’attività di caricamento dei documenti con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per evitare inconvenienti.

Secondo il giudice amministrativo, questa clausola va tuttavia letta alla luce della previsione contenuta nell’articolo 25, comma 2 del Dlgs 36, secondo cui l’utilizzo delle piattaforme digitali non può alterare la parità di accesso tra gli operatori, né impedire o limitare la partecipazione degli stessi alle gare. Questo principio trova specificazione nel successivo periodo, secondo cui le stazioni appaltanti devono assicurare le condizioni per la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme digitali, anche eventualmente disponendo la proroga del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del sistema.

Nel caso di specie la stazione appaltante ha negato al concorrente che ne aveva fatto richiesta la riapertura del termine per la presentazione dell’offerta sostenendo che non vi sarebbe stato alcun malfunzionamento della piattaforma telematica. Di conseguenza, il mancato invio dell’offerta sarebbe ascrivibile a un comportamento negligente del concorrente, che aveva generato un errore bloccante nel sistema, tale da impedire il regolare invio della relativa documentazione.

Queste motivazioni sono state ritenute infondate dal giudice amministrativo. In particolare, con specifico riferimento al così detto errore bloccante, lo stesso sarebbe stato generato dal fatto che la firma digitale era stata apposta in un formato non consentito.

In realtà, il manuale operativo di utilizzo della piattaforma informatica non conteneva alcuna specifica previsione in merito al divieto di ricorrere al formato utilizzato dal concorrente, tanto che in precedenza alcune firme erano state apposte dallo stesso ricorrendo proprio al formato indicato. L’anomalia del sistema non poteva quindi ascriversi a una negligenza del concorrente.

Ma anche qualora tale anomalia fosse stata riconducibile a un errore procedurale del concorrente, occorre comunque considerare che il caricamento della documentazione era comunque avvenuto entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte. Solo successivamente a tale regolare caricamento si era riscontrato l’errore bloccante che aveva impedito l’invio dell’offerta.

Ne consegue che il mancato invio è riconducibile a un patologico rallentamento dell’operatività del sistema, come tale non addebitabile al concorrente.

Peraltro, il Tar Umbria ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le conseguenze pregiudizievoli derivanti da un non corretto funzionamento della piattaforma non possono ricadere sul concorrente non solo nel caso in cui sia palese che vi è stato un malfunzionamento del sistema, ma anche nella diversa ipotesi in cui non vi sia certezza sull’origine dell’errore generato dallo stesso.

In sostanza, qualora non sia comprovato l’errore del concorrente nell’utilizzo della piattaforma, il malfunzionamento del sistema non può essere imputato allo stesso, poiché il ricorso da parte della stazione appaltante alla gara telematica comporta quale effetto naturale che sulla stessa grava l’onere di accollarsi il rischio del cattivo funzionamento del sistema.

In conclusione, considerato che nel caso di specie il caricamento della documentazione era comunque avvenuto nel termine prescritto e che il successivo mancato invio è stato determinato da un anomalo funzionamento della piattaforma dovuto a un patologico rallentamento della stessa, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire la riammissione in termini, secondo la previsione generale contenuta nel D.lgs. 36.

 

Un difficile equilibrio
La sentenza del Tar Umbria è emblematica della difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilità dei concorrenti – a sua volta riconducibile ai più generali principi di par condicio e concorrenzialità – e l’esigenza di non pregiudicare in maniera eccessiva la partecipazione alle gare.

La pronuncia in commento appare maggiormente sbilanciata a favore di questa seconda esigenza. In altri casi il giudice amministrativo ha invece accolto un orientamento più rigoroso, accentuando gli obblighi di diligenza dei concorrenti nello svolgimento delle gare telematiche.

Un riferimento che può orientare nella ricerca delle diverse soluzioni può essere costituito dai principi generali del Dlgs 36. In primo luogo il principio del risultato, che può favorire un’interpretazione maggiormente indirizzata a favorire l’ammissione dei concorrenti, qualora errori minori nell’utilizzo della piattaforma digitale appaiano confliggenti con il raggiungimento del risultato più efficace sotto il profilo sostanziale.

Ma forse in termini ancora più rilevanti possono avere una significativa incidenza il principio della fiducia e quello di buona fede e tutela dell’affidamento. Entrambi tali principi sono volti a favorire la reciproca fiducia tra stazioni appaltanti e concorrenti nonchè l’affidamento su un comportamento in buona fede di entrambe le parti.

In definitiva, sia pure nell’assoluta necessità di individuare di volta in volta le soluzioni più idonee in relazione alle specificità dei singoli casi, è possibile affermare che in termini generali appare preferibile non assumere posizioni aprioristicamente rigide nella valutazione di errori emersi nell’utilizzo delle piattaforme digitali nelle gare informatiche.

 

 

 

 

FONTI      Roberto Mangani      “Enti Locali & Edilizia”

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