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Servizi tecnici oltre il milione, illegittimo cumulare direzione lavori e coordinamento sicurezza

Tar Puglia: stop al doppio incarico. Individuare un solo soggetto per i due ruoli possibile solo per contratti sotto questa soglia e senza rischio di interferenze

 

Nei contratti di lavori di importo superiore a un milione di euro vige il divieto di cumulo tra l’incarico di coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori. L’art. 114, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce un precetto vincolante e non derogabile, la cui violazione implica una lesione diretta e immediata del principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto altera l’equilibrio competitivo della gara e pregiudica il corretto svolgimento della selezione pubblica. La norma, pertanto, ha la finalità di disciplinare un ben preciso requisito di partecipazione alla gara che l’aggiudicatario deve possedere. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Puglia, Bari, sez. II, n. 85/2026.

 

Il fatto
la questione è sorta all’interno di una gara da oltre un milione di euro per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria. Dopo l’aggiudicazione, in difetto della pubblicazione degli atti di gara nelle modalità previste dall’art. 36 del Dlgs n. 36/2023, il secondo in graduatoria, in riscontro a una richiesta di accesso agli atti, appurava che un ingegnere era stato nominato sia direttore dei lavori sia come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in palese violazione dell’art. 114, co. 4 del codice appalti e del disciplinare di gara. L’operatore economico presenta così ricorso al Tar.

 

La decisione
Il ricorso viene accolto. I giudici del Tar ricordano che l’art. 114, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che solo in caso di contratti inferiori a un milione di euro, e in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti, può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Tale previsione normativa rappresenta un precetto vincolante e non derogabile, la cui violazione implica una lesione diretta e immediata del principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto altera l’equilibrio competitivo della gara e pregiudica il corretto svolgimento della selezione pubblica. La norma, pertanto, ha la finalità di disciplinare un ben preciso requisito di partecipazione alla gara che l’aggiudicatario deve possedere.

La violazione riscontrata non può essere considerata come una mera irregolarità formale, trattandosi, invece, di una carenza sostanziale e originaria dei requisiti di partecipazione che incide direttamente sulla validità dell’offerta e sull’affidabilità del concorrente ad eseguire correttamente il servizio richiesto. Entrano così in gioco, anche questa volta, i principi di fiducia e del risultato in vista del raggiungimento dell’interesse pubblico primario che si intende realizzare anche nel rispetto della normativa vigente.

L’aggiudicatario ha erroneamente indicato nella propria dichiarazione di impegno un solo soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza e di direttore dei lavori in fase di esecuzione, malgrado il divieto di cumulo delle funzioni direttamente derivante dalla legge. L’aggiudicazione, dunque, è illegittima e dovrà essere annullata con conseguente necessaria esclusione del concorrente dalla procedura di gara, per difetto originario di un requisito essenziale di partecipazione.

 

 

 

FONTI     Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

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