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Bando privo dei Cam, Palazzo Spada conferma l’onere di impugnazione immediata

Per il Consiglio di Stato si tratta di una grave carenza della disciplina di gara, incidente su elementi essenziali per la formulazione dell’offerta

 

Il Consiglio di Stato, V Sezione, con la sentenza 4 febbraio 2026, n. 919, torna ad occuparsi della mancata previsione nella disciplina di gara dei criteri ambientali minimi. Il Collegio conferma il principio secondo cui la totale omissione, nella lex specialis di gara, dei criteri ambientali minimi applicabili allo specifico settore oggetto dell’affidamento configura una grave carenza della disciplina di gara, incidente su elementi essenziali per la formulazione dell’offerta, tale da far sorgere in capo all’operatore economico l’onere di immediata impugnazione del bando. Tale onere non ricorre, invece, nelle ipotesi in cui i criteri ambientali minimi siano stati indicati in modo erroneo, incompleto o comunque non conforme al decreto ministeriale di riferimento, salvo che l’erroneità sia di tale intensità da rendere impossibile o irragionevolmente difficoltosa la partecipazione alla procedura. Il principio viene enunciato in consapevole continuità con l’orientamento già espresso dalla medesima Sezione nella sentenza n 6651 del 25 luglio 2025, che ha fornito una ricostruzione approfondita del regime processuale delle censure afferenti ai Cam.

 

Il caso
La controversia esaminata dal Consiglio di Stato riguarda una procedura di affidamento in concessione di un servizio avente rilevanti implicazioni ambientali, sia sotto il profilo delle modalità di esecuzione, sia con riferimento alla gestione dei materiali e dei residui derivanti dagli interventi richiesti. L’ente concedente aveva predisposto una disciplina di gara che, pur articolando criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica, non conteneva alcuna espressa regolazione dei criteri ambientali minimi emanati per il settore di riferimento, né mediante un richiamo diretto al decreto ministeriale applicabile, né attraverso la trasposizione, nella lex specialis, delle specifiche tecniche previste dalla normativa di settore.

Un operatore economico partecipante alla procedura, risultato non aggiudicatario, impugnava gli atti di gara deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della lex specialis per violazione della disciplina sui criteri ambientali minimi. La censura era stata formulata in termini di totale pretermissione dei Cam, sottolineandosi come la mancanza di qualsivoglia riferimento a tali criteri avesse inciso sulla stessa struttura concorrenziale della procedura, impedendo la formulazione di un’offerta pienamente consapevole sotto il profilo ambientale. Il giudice di primo grado riteneva ricevibile la doglianza, sul presupposto che la violazione dei criteri ambientali minimi non integrasse una clausola immediatamente escludente e che, pertanto, l’interesse a ricorrere fosse sorto solo all’esito della procedura. Tale impostazione comportava l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non avevano recepito i Cam settoriali in vigore.

La decisione veniva impugnata in appello, deducendosi, in via assorbente, la tardività del ricorso di primo grado nella parte relativa ai criteri ambientali minimi. L’appellante sosteneva che la totale omissione dei Cam avrebbe dovuto essere contestata immediatamente, trattandosi di un vizio radicale della lex specialis, percepibile sin dalla pubblicazione del bando e idoneo a incidere sulla possibilità stessa di partecipare alla gara in modo informato e consapevole.

 

La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando irricevibile il ricorso introduttivo nella parte relativa alla censura sulla pretermissione dei criteri ambientali minimi. La motivazione del Collegio si caratterizza per un articolato richiamo alla propria precedente giurisprudenza, e in particolare alla sentenza del luglio 2025, che viene assunta come vero e proprio precedente guida.

In via preliminare, il Consiglio di Stato ribadisce la natura e la funzione dei criteri ambientali minimi nel sistema dei contratti pubblici. Essi vengono definiti come requisiti volti a orientare l’intero ciclo di vita dell’affidamento, dalla progettazione alla esecuzione del contratto, individuando soluzioni che mitigano l’impatto ambientale dell’intervento pubblico. In tale prospettiva, i Camdevono trovare una puntuale traduzione nella lex specialis, assumendo rilievo quali requisiti minimi di partecipazione, specifiche tecniche dell’offerta ovvero criteri di valutazione premiale.

Il Collegio ribadisce che l’inclusione dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara non costituisce un adempimento formale, bensì un elemento fondamentale della disciplina di gara, destinato a incidere in modo diretto sulla formulazione dell’offerta e sulle modalità di esecuzione del contratto. Da tale premessa discende la necessità di distinguere, sul piano processuale, tra diverse ipotesi di violazione della normativa sui Cam.

Riprendendo la tripartizione già delineata nel precedente del 2025, il Consiglio di Stato ribadisce che la totale mancata indicazione dei criteri ambientali minimi si risolve, in linea generale, in una ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta. In tali casi, l’operatore economico è posto di fronte a una disciplina di gara che non consente di comprendere quali obblighi ambientali dovranno essere rispettati in fase di esecuzione, né di modulare coerentemente l’offerta tecnica ed economica. Ne deriva un’immediata lesione dell’interesse partecipativo, che fa sorgere l’onere di impugnazione del bando sin dalla sua pubblicazione.

Il Collegio richiama altresì l’ulteriore precisazione contenuta nella sentenza del luglio 2025, secondo cui anche il mero rinvio generico al decreto ministeriale di adozione dei Cam può, a seconda dell’oggetto dell’affidamento, risultare inidoneo a soddisfare l’esigenza di determinatezza della disciplina di gara, ove non consenta di individuare con chiarezza gli standard ambientali richiesti. Tuttavia, nel caso di specie, la censura non investiva un rinvio generico o una regolazione incompleta, bensì una vera e propria omissione radicale dei criteri ambientali minimi.

Diversa, secondo il Consiglio di Stato, è l’ipotesi in cui i Cam siano stati indicati nella lex specialis, ma in modo difforme rispetto al decreto di riferimento. In tali casi, la sentenza ribadisce che l’obbligo di immediata impugnazione sussiste solo se l’operatore economico dimostri che la formulazione delle clausole ambientali abbia una portata concretamente escludente, ovvero renda la partecipazione alla gara irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile. In assenza di tale dimostrazione, l’interesse a ricorrere sorge solo all’esito della procedura, allorché l’operatore sia in grado di apprezzare l’effettiva incidenza del vizio sull’aggiudicazione.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, il Consiglio di Stato ha rilevato come le censure formulate in primo grado fossero inequivocabilmente dirette a denunciare la totale pretermissione dei criteri ambientali minimi, qualificata come vizio strutturale della lex specialis. Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto immediatamente contro il bando, non potendo l’operatore economico attendere l’esito della procedura per far valere un vizio percepibile ab origine e idoneo a incidere sulla stessa possibilità di formulare un’offerta consapevole.

Il Collegio ha altresì escluso la necessità di rimettere la questione all’Adunanza plenaria, richiamando ancora una volta la sentenza del 2025, nella quale si era già affermato che le apparenti divergenze riscontrabili nella giurisprudenza sono riconducibili alla diversa qualificazione delle fattispecie concrete, e non a un contrasto interpretativo sui principi di diritto.

 

Considerazioni conclusive
Il Consiglio di Stato conferma l’importanza dei criteri ambientali minimi nel quadro dei contratti pubblici e, al contempo, delimita l’ambito dell’onere di immediata impugnazione del bando carente dei Cam. Per il Collegio, la sostenibilità ambientale non costituisce un elemento accessorio o eventuale della disciplina di gara, ma ne rappresenta un parametro strutturale. La totale omissione dei criteri ambientali minimi non può essere degradata a irregolarità formale, poiché incide sulla stessa configurazione dell’offerta e sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale.

Sul piano processuale, il principio affermato impone agli operatori economici un elevato standard di diligenza nella fase di esame della documentazione di gara. La verifica della presenza e della corretta trasposizione dei criteri ambientali minimi diviene un passaggio imprescindibile, poiché l’omessa previsione dei Cam fa sorgere immediatamente l’onere di impugnare, a pena di decadenza. In tal modo, la giurisprudenza mira a evitare che vizi radicali della lex specialis vengano fatti valere solo ex post, con effetti destabilizzanti sull’intera procedura.

Al contempo, la distinzione operata tra omissione radicale e indicazione viziata dei Cam consente di preservare uno spazio significativo per la tutela differita nelle ipotesi in cui la disciplina ambientale sia presente, ma non perfettamente conforme al decreto ministeriale. Tale impostazione appare coerente con l’esigenza di non gravare eccessivamente gli operatori economici di oneri processuali anticipati in presenza di vizi che possono manifestare la loro reale incidenza solo all’esito della procedura.

 

 

 

 

FONTI     Filippo Bongiovanni    “Enti Locali & Edilizia”

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