La questione sollevata nella richiesta di un parere viene evasa ricordando la previsione massima di un rimborso spese nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria del codice appalti
La questione posta all’ufficio di supporto del Mit (risolta con il parere 3995/2026) in tema di costi per i servizi di committenza resi dalle stazioni appaltanti qualificate, risulta di particolare importanza. Nel quesito si chiede se sia «lecito che la S.A. qualificata possa svolgere a titolo oneroso le attività di appalto ovvero di esecuzione del contratto a titolo oneroso stabilendo degli importi in relazione, per esempio, a complessità delle opere, importo delle opere, ecc. ovvero se tale attività, in quanto disposta ex-Lege, debba svolgersi a titolo gratuito».
È bene annotare che il codice dei contratti, infatti, con l’art. 45 si limita a prevedere la corresponsione di una quota di incentivi per un importo non superiore al 25% (dell’importo 2% da calcolare sulla base dell’affidamento).
La risposta
Nel parere, in premessa, si rammenta che l’articolo 62 spiega le prerogative delle stazioni appaltanti qualificate e delle stazioni senza qualificazione (da notare che è rilevante in tema anche l’allegato II.4 del codice). Il comma 9 dello stesso articolo spiega che «il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione».
Se l’art. 30 richiama una species dell’ampia categoria di possibili «accordi» sulle modalità di definizione dei rapporti tra stazioni appaltanti (rappresentando una sorta di «contenitore»), un’ulteriore modalità è quella dell’accordo previsto l’art. 15 della legge 241/90.
Per questi accordi si prevede la possibilità di procedere con un «mero ristoro delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione degli stessi e degli obblighi da essi derivanti (cfr., ex multis, già Corte di giustizia, sentenza 19/12/2012, causa C-159/11, Consiglio di Stato, sez. II, 22/04/2015, n. 1178, Anac, parere funz.cons. 15/2024)».
Ulteriore corredo normativo, puntualizza l’ufficio di supporto, è rappresentato dall’art. 228 del codice che disciplina la tradizionale clausola di invarianza finanziaria.
In particolare, dalla disposizione emerge che «Dall‘attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Dal complesso di queste disposizioni, dal riscontro emerge l’esigenza – che dovrà essere ben presidiata dai responsabili di servizio interessati – che in caso di richiesta di servizi di committenza (dall’affidamento all’esecuzione del contratto) i rapporti finanziari vengano disciplinati «nei limiti precisati dalla legge, secondo l’interpretazione invalsa in giurisprudenza, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria».
Da questa risposta, oggettivamente, non è chiaro in che modo debba essere calibrata la quantificazione dei costi (alla base della domanda posta).
Sembra doversi negare, evidentemente, che i servizi di committenza possano essere prestati in modo totalmente gratuito (al netto degli incentivi che devono comunque essere trasferiti) considerato che la stazione appaltante qualificata mette a disposizione il lavoro del proprio organico. D’altra parte è altresì vero che occorre evitare sovraesposizioni economiche delle stazioni appaltanti non qualificate che richiedono i servizi di committenza.
Anche in questo caso sarebbe opportuno un intervento dell’Anacanche con effetti calmieranti del «mercato» considerando che le stazioni appaltanti qualificate non possono rifiutarsi di eseguire servizi di committenza per le stazioni non qualificate.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
