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Polizza anticatastrofe, non solo le mareggiate: la lista delle esclusioni è ampia

Lo schema previsto dalla legge prevede indennizzi circoscritti a fattispecie ben precise. Escluse bombe d’acqua, subsidenza e tutto il vulcanismo, primario e secondario. I tecnici: la frana di Niscemi è coperta. Finora assicurate il 7% delle imprese

 

Come è noto, la mareggiata che ha colpito la Sicilia ha rivelato che l’evento, nonostante possa provocare una catastrofe, non era previsto dalla polizza nazionale di cui le imprese, dal primo gennaio di quest’anno, devono obbligatoriamente dotarsi. A ben vedere, però la mareggiata – in quanto evento “non catastrofale” non è un caso isolato. Nel senso che la lista delle esclusioni di eventi con conseguenze potenzialmente catastrofiche – per le quali le compagnie di assicurazione non riconosceranno indennizzi alle imprese in base allo schema di polizza che discende dalla legge – è molto lunga.

A ricordare la tassonomia sulla materia è il focus realizzato dall’Ance sulla polizza obbligatoria. Il documento – aggiornato proprio in questi giorni – dà ampio spazio a tutti gli eventi inclusi ed esclusi dal perimetro di copertura della polizza. Il focus illustra inoltre tutti i casi in cui un evento espressamente previsto dalla polizza, può essere escluso dalla copertura al variare di alcune circostanze, vanificando, anche in questo caso, l’assicurazione.

Partiamo dai punti fermi. Sono indennizzabili – secondo il Dm attuativo Mef-Mimit n.18/2025 – gli eventi causati da: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana, come definiti appunto dal decreto. A precisare ulteriori dettagli e le circostanze è la relazione al Dm – che i ministeri non hanno diffuso – e che si trovano sintetizzati sul sito dell’Ania (con relativa guida e faq) e del ministero delle Imprese, oltre che nel citato dossier dell’Ance. A questo livello di informazione si apprende che i danni causati da allagamento sono indennizzabili solo se l’allagamento è causato appunto da alluvione, esondazione o inondazione. Nessun indennizzo nel caso di mareggiate (e lo abbiamo scoperto), ma anche a una marea o a un maremoto. L’impresa che ha sottoscritto la polizza “base” non vedrà un soldo neanche se il danno è causato da una «penetrazione di acqua marina» oppure dalla «variazione della falda freatica», cioè se l’acqua risale dal terreno. Esclusi anche «umidità», «stillicidio» e «trasudamento». Non solo. La polizza non riconosce neanche l’allagamento causato da «piogge brevi ma di elevatissima intensità», cioè dalle bombe d’acqua. Con chi prendersela se la colpa è dell’«impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo»? In tutti questi casi “acquatici” le polizze non riconosceranno indennizzi.

Anche la fattispecie del terremoto viene precisata. L’unico terremoto indennizzabile, secondo la polizza “base” che discende dalla legge, è quello definito come «sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene», con la specificazione che i beni danneggiati devono trovarsi all’interno dell’«area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in relazione all’epicentro del sisma». Tuttavia, il maremoto, come detto, è escluso dalla polizza, nonostante sia quasi sempre un evento causato appunto da un terremoto. In relazione ai sismi, si ricorda inoltre che sono espressamente esclusi: valanghe, slavine, alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate, umidità, stillicidio, trasudamento, oltre alla «infiltrazione e penetrazioni di acqua marina, anche se conseguenti a terremoto».

C’è poi tutta una famiglia di catastrofi che la polizza lascia fuori dalla porta: quelle legate al vulcanismo, sia primario che secondario. E questo appare abbastanza curioso visto che in Italia ci sono almeno due vulcani – Etna e Stromboli – che secondo l’Istituto di geofisica e vulcanologia hanno una «attività persistente», cioè «danno eruzioni continue o separate da brevi periodi di riposo (dell’ordine di mesi o di pochissimi anni)». Altri, come Vesuvio e Vulcano, spiega sempre l’Ingv, «sono entrati in una fase di quiete dopo l’ultima eruzione» e «altri ancora, come i Campi Flegrei, non eruttano da tantissimo tempo ma sono irrequieti, e numerose manifestazioni segnalano la loro vivace “personalità”»; «tutti questi vulcani – conclude l’Ignv – possono produrre eruzioni in tempi brevi o medi ma non è possibile fare previsioni certe sul loro comportamento futuro». Dal canto suo, anche la Protezione civile avvisa che i «fenomeni di vulcanismo secondario – come degassamento dal suolo, fumarole – nell’ordinario possono indurre a situazioni di rischio». Insomma, il rischio c’è ma la copertura no, a meno che l’interessato non la chieda espressamente. I Campi Flegrei, sono pertanto penalizzati dal fatto che «il fenomeno del bradisismo» – come pure della subsidenza – è espressamente escluso dal perimetro della copertura “base”. Quanto al Vesuvio, la sua rischiosità è alla base del Piano nazionale definito dalla Protezione civile, per l’eventuale evaquazione in caso di “risveglio”.

I distinguo sono particolarmente cavillosi nel caso di danni causati da una frana, definita come «movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua». Niente indennizzo però nei casi di «movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra». Niente indennizzo neanche ai danni causati da «frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori».

Anie e Mimit precisano inoltre che «restano escluse frane già note o potenzialmente già note». Ovviamente viene in mente il caso di Niscemi, interessato da una frana importante già nel 1997. Esperti del mondo assicurativo che hanno lavorato sulla polizza catastrofale affermano che il recente l’evento di Niscemi trova copertura nella polizza “base”, come discende dalla legge e dal Dm attuativo n.18/2025.

C’è infine da dire che, almeno finora, non c’è stata alcuna corsa a dotarsi della nuova polizza, obbligatoria dal 1° gennaio (salvo alcune categorie che dovranno adempiere entro il prossimo marzo). Il presidente dell’Ania, Giovanni Liverani, ha riferito pochi giorni fa che le imprese che si sono assicurate sono fiora il 7% del totale.

 

 

 

FONTI        Massimo Frontera        “Enti Locali & Edilizia”

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