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Base d’asta e costi del lavoro, il giudice fissa il perimetro del ribasso

Manodopera da indicare separatamente ma non da escludere: respinto dal Tar il ricorso dell’impresa che aveva ricalcolato l’importo di gara

 

Manipola l’importo a base di gara l’operatore economico che presenta nella propria offerta un ribasso sull’importo a base di gara che non comprende i costi della manodopera. Lo precisa il Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 284/2026. Secondo i giudici l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, include anche i costi della manodopera da impiegare nella commessa; l’offerente, pertanto, deve formulare un ribasso su tale importo, eventualmente anche quantificando tali costi in misura inferiore rispetto alla quantificazione effettuata dall’Amministrazione, purché siano giustificati dall’esigenza di una più efficiente organizzazione aziendale.

 

Il fatto
In una procedura di gara aperta per l’affidamento di un servizio un operatore economico, sulla base delle previsioni del disciplinare di gara ha formulato l’offerta economica scorporando dal valore dell’appalto sia gli oneri della sicurezza che quelli della manodopera. La stazione appaltante, tuttavia, applica il ribasso offerto all’importo complessivo comprendente anche i costi della manodopera e ritenendo l’offerta anomala provvede alla sua esclusione. L’operatore economico escluso presenta così ricorso al Tar eccependo l’errore della mancata individuazione, nell’ambito del disciplinare di gara, della base d’asta comprensiva dei costi della manodopera. Inoltre, si sostiene nel ricorso, la stazione appaltante non poteva provvedere a un autonomo ricalcolo e quindi alla modifica della sua offerta.

 

La decisione
Il Collegio conferma in primis che l’interpretazione dell’art. 41, co 14, del Dlgs n. 36/2023 ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale tra due diverse ricostruzioni delle modalità di determinazione della base d’asta: secondo una prima interpretazione, i costi della manodopera andrebbero specificati ed esclusi dalla base d’asta, mentre secondo un’altra interpretazione, invece, tali costi andrebbero separatamente indicati nell’ambito della documentazione di gara, ma inclusi nella base d’asta soggetta a ribasso. Secondo le più recenti e autorevoli pronunce (Cons. di Stato, Sez. V, n. 5712/2025 e n. 9577/2025), in base a un’interpretazione complessiva degli artt. 41, co. 14, 108 e 110 del Dlgs n. 36/2023, i costi della manodopera andrebbero certamente scorporati ma devono essere inclusi nella base d’asta soggetta a ribasso. L’art. 41 del Dlgs n. 36/2023 fornisce infatti indicazioni alla stazione appaltante ai fini della definizione degli elementi essenziali della procedura prescrivendo, non di sottrarre i costi della manodopera, ma di “individuarli” e di “scorporarli”, quindi di quantificarli e indicarli separatamente rispetto all’importo complessivo soggetto a ribasso.

La ratio di questa previsione è quella di:
a) imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e tutelare i lavoratori impiegati nella commessa ,come emerge dalla L. n. 78/2022;
b) consentire agli operatori economici di parametrare i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla Stazione appaltante mediante una valutazione preventiva dei predetti costi.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la tesi del ricorrente non è condivisa dal Collegio. D’altronde l’indicazione separata dei costi della manodopera non significa che l’importo a base di gara non li includa e che il parametro di riferimento ai fini della formulazione del ribasso non sia l’intero importo a base di gara, ma piuttosto convive con l’indicazione di un importo ribassabile che include anche tali costi. Infatti, lo scorporo dei costi della manodopera ha una finalità di tutela rafforzata dei diritti dei lavoratori, mediante un meccanismo di trasparenza immediata, attraverso l’autonomo e specifico indice di anomalia dell’offerta, immediatamente esaminabile. Nel caso di specie, seppure vi è qualche incongruenza nel capitolato, superabile mediante un interpretazione letterale e sistematica, è chiaro che l’importo posto a base di gara include anche i costi relativi alla manodopera da impiegare nella commessa e l’offerente avrebbe dovuto formulare un ribasso su tale importo, eventualmente anche quantificando tali costi in misura inferiore rispetto alla quantificazione effettuata dall’amministrazione e giustificandoli con il ricorso di una più efficiente organizzazione aziendale. Ne consegue, quindi, che è la ricorrente ad aver compiuto una manipolazione dell’importo a base di gara scorporando dallo stesso il costo della manodopera e formulando il ribasso su un importo diverso da quello indicato. Pertanto il ricorso dev’essere respinto.

 

 

 

 

FONTI    Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News