Pubblicata la guida per imprese e Pa. Esclusi i progetti avviati prima di gennaio 2025 (a tutela dei contratti in essere) e gli interventi di manutenzione con modifiche non sostanziali. Chiarito il concetto di «praticabilità tecnologica»
Spingere l’adozione del Bim e semplificare la vita alle piccole stazioni appaltanti, quelle più in difficoltà sul fronte delle competenze. A poco più di un anno dall’entrata in vigore (il 1° gennaio 2025) dall’obbligo dell’uso del Bim (Building information modeling) negli appalti pubblici per le opere sopra i 2 milioni di euro, il ministero delle Infrastrutture ha emanato le linee guida operative (QUI IL DOCUMENTO).
Le difficoltà interpretative della norma erano state sin da subito evidenziate e segnalate dagli addetti ai lavori tant’è che lo scorso aprile, in attuazione dello stesso Codice, è stata istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Mit una Commissione ad hoc, la Commissione per il monitoraggio Bim –operativamente a regime dal mese di settembre – chiamata a monitorare la situazione ma soprattutto a produrre un documento operativo a servizio delle stazioni appaltanti. Presieduta da Massimo Sessa (Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e coordinata da Pietro Baratono (esperto presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici), la Commissione ha definitivamente messo nero su bianco le linee guida operative chiarendo dubbi e fornendo indicazioni pratiche affinché si possa più facilmente passare dal dire al fare. Documento peraltro inserito fra i target Pnrr.
La Commissione Bim ha esaminato le principali criticità con l’obiettivo di chiarire i punti più complessi da interpretare e consentire alle amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, di attrezzarsi per gestire la transizione al digitale.
E veniamo alle novità contenute nel documento che si presenta come un vero e proprio manuale di istruzioni andando a fare chiarezza sulle questioni che più hanno sollevato perplessità e nei mesi scorsi: dalle modalità di elaborazione delle procedure all’individuazione di ruoli e responsabilità fino alla gestione dei contratti. Ma soprattutto le linee guida indicano con puntualità quando, se e come vada adottato il Bim.
Stop alle conversioni forzate
Una delle questioni più discusse è stata quella della gestione dei procedimenti avviati in epoca pre-Bim a due milioni, quindi antecedenti al 1° gennaio 2025. Nelle linee guida si chiarisce che per evitare di compromettere la coerenza contrattuale ed esecutiva delle opere pubbliche, ossia a tutela dei contratti già in essere, è escluso l’obbligo di transizione in corsa al Bim. Se dunque un procedimento è stato avviato con metodologie tradizionali può proseguire in tale forma fino alla chiusura del cantiere – non esiste dunque retroattività degli obblighi – e l’impresa esecutrice non è tenuta alla generazione del modello informativo «as built» digitale. Un sospiro di sollievo per la filiera poiché viene sgombrato il campo da una delle criticità che ha generato maggiore incertezza negli ultimi mesi anche tenendo conto degli oneri tecnologici.
La questione della «praticabilità tecnologica»
Il codice appalti indica che nell’ambito dei lavori gestiti attraverso piattaforme digitali i modelli informativi quali il Bim debbano prevalere sugli elaborati grafici «nei limiti della praticabilità tecnologica». Ma cosa si intende precisamente con praticabilità tecnologica? Le linee guida chiariscono che è il progettista, sulla base delle richieste e delle esigenze della committenza, a stabilire la tipologia di dati debbano essere prodotti nella modalità digitale e quali invece in quella tradizionale segnalando il tutto nei documenti di commessa (il piano di gestione informativa e la relazione sulla modellazione). Vale a dire che la tecnologia va usata quando necessario e non obbligatoriamente alla stregua di un automatismo.
Il Bim negli interventi di manutenzione
Altro capitolo fondamentale quello dell’adozione del Bim nei progetti di manutenzione dell’esistente. Le linee guida chiariscono il perimetro di applicazione (il riferimento normativo è il Dpr 380/2001) e ne deriva dunque un ridimensionamento dell’obbligo al digitale nei casi in cui l’adozione del Bim risulti sproporzionato rispetto alla natura dell’opera, in particolare in caso di interventi di piccola o media entità. E più in dettaglio non è obbligatoria la gestione informativa digitale nel caso in cui dall’intervento edilizio non sortiscano alterazioni di volumetria o trasformazioni sostanziali. Alleggerito dunque il carico tecnico-amministrativo in capo alle amministrazioni locali meno strutturate digitalmente. E si sgombra il campo da dubbi applicativi che avrebbero potuto generare un rischio di contenzioso.
La sicurezza dei dati digitali
Qualora l’ACDat («Ambiente di condivisione dati») risieda in un’infrastruttura cloud, esso dovrà essere preventivamente qualificato in conformità al regolamento dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Il livello di sicurezza richiesto non sarà discrezionale, ma dovrà risultare rigorosamente coerente con la tipologia e la criticità dei dati trattati dalla stazione appaltante. Si tratta di un passaggio fondamentale: la sicurezza informatica non è più considerata un’opzione tecnica accessoria, ma un pilastro integrante della digitalizzazione del patrimonio informativo pubblico.
Ma la partita non è chiusa
Le linee guida sono l’ultimo tassello della partita? Secondo quanto risulta a «Nt+ Enti Locali & Edilizia» la Commissione Bim continuerà a lavorare per chiarire nel dettaglio ulteriore aspetti relativi al capitolato informativo e al piano di gestione informativa. Sempre a quanto risulta si sta lavorando alle modalità con cui nella gara si ingaggia l’operatore economico esterno. E la Commissione continuerà a monitorare la situazione intervenendo qualora vengano sollevate inedite criticità in corso d’opera.
FONTI Mila Fiordalisi “Enti Locali & Edilizia”
