Il Tar Campania ricorda che nei settori «labour intensive» la determinazione complessiva dei costi inferiore ai livelli economici minimi fissati in sede di Ccnl può costituire un indice di inattendibilità economica della proposta
Nei contratti c.d. «labour intensive», ovvero quelli la manodopera è assolutamente prevalente, la determinazione complessiva dei costi inferiore ai livelli economici minimi fissati in sede di contrattazione collettiva per i lavoratori di settore può costituire un «indice di inattendibilità economica» dell’offerta e di lesione della par condicio dei concorrenti. In tale contesto, le tabelle ministeriali costituiscono essenzialmente uno dei parametri indicativi di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che, un eventuale scostamento di tali parametri delle relative voci di costo, non legittima un giudizio negativo dell’anomalia dell’offerta, salvo che non sia dimostrata una considerevole differenza, tale da incidere in misura significativa sull’affidabilità della stima complessiva, in relazione all’importanza del fattore lavoro, stravolgendo l’equilibrio economico del servizio da appaltare. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar della Campania, Napoli, sez. IV, n. 1799/2026.
Il fatto
In una procedura di gara per il servizio di pulizia, in seguito alla verifica dell’anomalia su un operatore, finalizzata a valutare la congruità dell’offerta, la stazione appaltante procedeva all’aggiudicazione della gara a suo favore. Un operatore economico presentava ricorso al Tar lamentando che l’aggiudicatario avesse offerto un ribasso del 50% sulle attività ordinarie e avrebbe dichiarato dei costi della manodopera che, a suo parere, sarebbero stati matematicamente inconciliabili con i contenuti dell’offerta tecnica e dei giustificativi. In particolare, il costo orario della manodopera avrebbe avuto un valore inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali per i dipendenti esercenti servizi di pulizia.
La decisione
Secondo la giurisprudenza, sebbene le tabelle ministeriali sul costo del lavoro abbiano natura non vincolante, resta comunque ferma l’inderogabilità dei trattamenti salariali minimi, ovvero il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Le tabelle ministeriali, pertanto, costituiscono essenzialmente uno dei parametri indicativi di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che un eventuale scostamento di tali parametri delle relative voci di costo non legittima un giudizio negativo dell’anomalia dell’offerta, salvo che non sia dimostrata «una considerevole differenza, tale da incidere in misura significativa sull’affidabilità della stima complessiva, in relazione all’importanza del fattore lavoro, stravolgendo l’equilibrio economico del servizio da appaltare».
Sebbene secondo la giurisprudenza più recente, i canoni di collaborazione e buona fede, impongono di considerare quali profili escludenti inderogabili, la violazione dei minimi salariali, l’erronea indicazione del costo della manodopera non può comunque comportare l’esclusione dell’offerta, qualora lo stesso non risulti inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, quali i contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, se l’aggiudicazione di un appalto si palesa illegittima ove l’aggiudicatario non abbia indicato i costi della manodopera o se questi siano inferiori ai minimi salariali stabiliti, l’eventuale mancata verifica di questi costi riportati nell’offerta dell’aggiudicatario, e non contestati dalla stazione appaltante, costituisce una mera irregolarità procedimentale non invalidante di per sé. Secondo la giurisprudenza, in tali casi, per censurare l’aggiudicazione la parte ricorrente dovrebbe contestarne la sufficienza, eventualmente supportando la contestazione con la prova della loro omessa verifica da parte della commissione di gara.
Nel caso in esame, il costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario in offerta, al netto del ribasso del 50% da esso proposto, è lievemente superiore a quello stimato dalla stazione appaltante sulla base dei valori previsti nelle tabelle ministeriali, ma, senza alcun ribasso, emerge l’implausibilità del costo della manodopera offerto dalla controinteressata, a valle del suo ribasso del 50%. Secondo il Collegio, infatti, dev’essere ritenuto illogico e contradditorio applicare un ribasso del 50% sui servizi ordinari, incidenti in misura assai prevalente nell’economia dell’appalto e contestualmente lasciare sostanzialmente invariato o lievemente incrementato il costo della manodopera, determinando di conseguenza l’incongruità dell’offerta presentata dalla controinteressata. La stazione appaltante, quindi, non ha agito correttamente in quanto avrebbe dovuto attivare un soccorso istruttorio per chiedere chiarimenti ed eventualmente, ricorrere anche a un esperto esterno (in tal senso, la sent. Tar Lazio, sez. II ter n.15081/2025 di cui abbiamo scritto su questo stesso giornale). Il ricorso pertanto è fondato
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
