Il Tar Puglia boccia la scelta della stazione appaltante di aggiudicare uno dei lotti a un’impresa titolare di una proposta
La gara suddivisa in più lotti di regola non costituisce un’unica procedura, ma tante e autonome gare distinte quanti sono i lotti. A ciascun lotto, infatti corrisponde una gara distinta, potendo i concorrenti partecipare a tutti o a uno solo, o ad alcuni di essi, con conseguente distinta aggiudicazione degli stessi previa autonoma procedura valutativa delle offerte presentate per ciascuno di essi. Pertanto, si deve considerare illegittima e non ammissibile un’offerta cumulativa per più lotti in quanto emerge una chiara indeterminatezza della stessa. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Puglia, Lecce, sez. II, n. 748/2026.
Il fatto
All’esito di una procedura di gara, la stazione appaltante procedeva l’aggiudicazione di un lotto a favore di un concorrente che aveva presentato un’offerta cumulativa per i due lotti che non consentiva la specifica determinazione dei costi della manodopera e della sicurezza per ciascun di essi. Un partecipante presentava ricorso al Tar eccependo, tra l’altro, l’illegittimità dell’aggiudicazione sostenendo che la parte contro interessata avrebbe dovuto essere esclusa per indeterminatezza dell’offerta economica cumulativa presentata per entrambi i lotti.
La decisione
Secondo i giudici pugliesi la gara suddivisa in più lotti, pur essendo disciplinata dalla medesima lex specialis, di regola non costituisce un’unica procedura, ma tante e autonome gare distinte quanti sono i lotti. A ciascun lotto, infatti, corrisponde una gara distinta, potendo i concorrenti partecipare a tutti o a uno solo, o ad alcuni di essi, con conseguente distinta aggiudicazione degli stessi, previa autonoma procedura valutativa delle offerte presentate per ciascuno di essi.
Laddove, quindi, una gara abbia ad oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ognuno di essi assume veste autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti: ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti. Di conseguenza, il provvedimento di indizione della gara, che la stazione appaltante adotta con riferimento a tutti i lotti, costituisce atto ad oggetto plurimo disciplinante un numero di gare corrispondente al numero dei lotti da aggiudicare, sia nel senso che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un’unica gara finalizzata all’affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l’indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare.
Nel caso in esame, ci si trova di fronte a due procedure di gara, distinte per ciascun lotto, in quanto si è in presenza di contratti distinti e ciò è dimostrato dal fatto che l’aggiudicazione dei due lotti è stata disposta a favore di operatori economici diversi e dal fatto che il capitolato presenta per ciascun lotto delle differenze sul piano oggettivo, sul piano del quadro economico, del personale dipendente, della descrizione del servizio nonché del corrispettivo. Alla luce di ciò, si deve considerare illegittima l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa che ha presentato per entrambi i lotti un’offerta economica cumulativa del tutto indeterminata, senza distinzione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza indicati in relazione a ciascun di essi da cui emerge una chiara indeterminatezza dell’offerta.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
