La sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti valorizza anche l’attività di collaborazione e supporto al Rup nella programmazione della spesa
La recente deliberazione della Corte dei Conti, sez. reg. E. Romagna n. 74/2026 aggiunge ulteriori dettagli in tema di incentivi per funzioni tecniche e, in particolare, in relazione alla corretta determinazione del compenso nel caso degli accordi quadro (sia in ambito di lavori sia in ambito di servizi e forniture).
Le premesse
Prima di addentrarsi nel merito, l’estensore si sofferma su alcune premesse utili ai Rup delle stazioni appaltanti. In primo luogo, l’art. 45, che disciplina la materia in argomento, spiega che l’incentivo riguarda il «personale» proprio della stazione appaltante e con questo si afferma, in sostanza «che destinatari degli incentivi non possono che essere soggetti legati all’ente da un rapporto di lavoro dipendente in senso proprio» anche a tempo determinato.
Viene, in pratica, esclusa la possibilità di compensare con gli incentivi coloro che si trovino «in posizione di estraneità rispetto all’organizzazione della stazione appaltante». Non a caso, si rileva nella deliberazione, l’art. 45, c. 4, dispone che si incrementino le risorse destinate alle finalità di cui al c. 5 (fondo e spese vincolate) con le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a «personale esterno all’amministrazione medesima». Si rammentano quindi le condizioni imprescindibili che legittimano l’erogazione e quindi:
- la previa adozione di una disciplina interna di riparto (ora direttamente nel contratto decentrato della S.A.);
- la previsione dell’impegno di spesa a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico della singola procedura di affidamento;
- il rispetto del tetto individuale annuo, elevato al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la corresponsione rimane poi «subordinata all’accertamento e all’attestazione dello specifico svolgimento delle funzioni tecniche da parte del responsabile del servizio».
Nell’ambito di quanto si deve ricordare il «giro» contabile (dal quadro economico) al fondo incentivi e la previsione nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane (quando risulta perfezionata l’obbligazione giuridica che legittima l’erogazione).
Nel merito
In relazione al quesito posto si spiega che la percentuale dell’incentivo (nel massimo del 2%) non deve essere calcolata con riferimento all’importo dell’accordo quadro. La fattispecie in parola, infatti (prevista nell’art. 59 del Codice), sostanzia una mera cornice normativa che ha effetti solo sulla disciplina dei futuri (e potenziali) contratti attuativi (gli ordinativi veri e propri) entro i limiti desumibili dallo stesso accordo. L’incentivo quindi non si calcola sull’importo dell’accordo quadro venendo a mancare concretamente «la base di calcolo concreta e determinata che rappresenta il presupposto logico-giuridico necessario perché l’incentivo possa essere quantificato e accantonato». Si tratta di un valore solo potenziale con la conseguenza che la base da prendere in considerazione è l’importo del contratto attuativo.
La stessa giurisprudenza contabile e il Mit hanno chiarito che il riferimento per gli incentivi è costituito da ogni singolo contratto affidato «per mezzo dell’accordo» (cfr. Sez. reg. contr. Veneto n. 297/2024; Sez. reg. contr. Lombardia n. 475/2025; parere n. 3406/2025 dell’Ufficio di supporto giuridico del Mit). Il riferimento, quindi, è l’importo «totale di affidamento al netto di Iva così come riportato nel contratto attuativo, già al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario». Inoltre, spiega l’estensore, «nessun incentivo matura in ragione della sola stipulazione dell’accordo quadro. Tanto il quinto d’obbligo quanto la proroga tecnica, qualora non inclusi nell’importo a base di affidamento sin dalla fase di indizione della procedura ai sensi dell’art. 14, c. 4» del codice (cfr. TAR Lombardia, Sez I, 30 gennaio 2025 n. 329).
L’accordo quadro per beni e servizi
Ulteriori dettagli, quindi, si impongono nel caso di accordi quadro per beni e servizi vista la necessità della nomina del direttore dell’esecuzione. La deliberazione ricorda come tale nomina risulti vincolata alle previsioni contenute nell’art. 32 dell’allegato II.14 (la nomina quindi non è né facoltativa né libera). Nel caso in cui, poi, si debba certificare la complessità dell’esecuzione (sempre al fine di poter nominare il Dec ed accedere agli incentivi) è necessario che la valutazione sia espressa da soggetto terzo e non dal Rup interessato. L’ultimo aspetto di sicuro rilievo che, se correttamente interpretato, potrebbe costituire un importante sottolineatura riguarda l’ammessa possibilità di prevedere gli incentivi per le collaborazioni al Rup per la programmazione della spesa (come previsto nell’elencazione tassativa dell’allegato I.10).Tra queste ben si possono ricomprendere «anche le attività di supporto alla programmazione della spesa, nella misura in cui tali attività contribuiscano in modo diretto e verificabile alla gestione dell’intervento».
L’inciso in parola sembra valorizzare il contributo, imprescindibile, reso dai servizi finanziari, ad esempio, nella gestione/disciplina del fondo pluriennale vincolato. Gestione che spesso non viene presidiata direttamente dai Rup anche per la complessità normativa. Per ammettere questa ipotesi, ovviamente, il personale (chi si occupa direttamente) del servizio finanzio dovrebbe, semplicemente, essere inserito nel gruppo di lavoro come «collaboratore del Rup».
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
