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False dichiarazioni negli appalti: ANAC rivede il regolamento su controlli e sanzioni

La Delibera n. 210/2026 amplia le ipotesi di falsa dichiarazione rilevanti ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, estendendo i controlli anche alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

 

Quali comportamenti possono oggi esporre stazioni appaltanti e operatori economici all’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC? Quali sono le principali novità introdotte nella disciplina delle false dichiarazioni?

E quali riflessi operativi derivano dalla revisione del regolamento sull’attività sanzionatoria dell’Autorità?

Sono interrogativi di particolare interesse per RUP, dirigenti, centrali di committenza e operatori economici, che devono confrontarsi con un sistema di qualificazione sempre più strutturato e con un rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’ANAC.

Su questo fronte interviene la Delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026, che modifica il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio adottato con Delibera n. 271/2023, aggiornandolo alla luce dell’evoluzione applicativa del Codice n. 36/2023. La revisione si concentra sull’articolo dedicato alle false dichiarazioni, ampliando in modo significativo le fattispecie suscettibili di attivare il procedimento sanzionatorio dell’Autorità.

 

False dichiarazioni negli appalti: cosa cambia con la Delibera ANAC n. 210/2026
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha attribuito all’ANAC un ruolo centrale nella vigilanza sul corretto funzionamento del mercato degli appalti, prevedendo specifici poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti che rendano dichiarazioni non veritiere o producano documentazione falsa nell’ambito delle procedure di affidamento e dei procedimenti di qualificazione.

La Delibera n. 210/2026 si inserisce proprio in questo quadro, intervenendo sul Regolamento del 2023 per precisare e ampliare le ipotesi riconducibili alla nozione di “falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri”, così da rendere maggiormente efficace l’attività di controllo dell’Autorità.

 

Le norme del Codice dei contratti pubblici richiamate da ANAC
La revisione regolamentare trova fondamento in diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici, tra cui:

l’  art. 222 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina i poteri di vigilanza e sanzionatori dell’ANAC;
l’  art. 96, relativo alle dichiarazioni rese dagli operatori economici nel corso delle procedure di affidamento;
l’  art. 100 e il relativo  Allegato II.12, concernenti la qualificazione degli operatori economici;
l’  Allegato II.4 del Codice, che disciplina il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
La modifica regolamentare interviene esclusivamente sull’articolo 4 del Regolamento ANAC, dedicato alle fattispecie che integrano la falsa dichiarazione o l’esibizione di documenti non veritieri.

 

Nozione di falsa dichiarazione più ampia
L’aspetto più significativo della Delibera riguarda l’ampliamento delle condotte suscettibili di attivare il procedimento sanzionatorio.

Restano naturalmente comprese le ipotesi tradizionali di dichiarazioni false rese dagli operatori economici in sede di gara con riguardo ai requisiti generali e speciali, alle garanzie, al contributo ANAC e agli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta.

La revisione, tuttavia, estende espressamente il perimetro applicativo anche a ulteriori fattispecie concernenti le amministrazioni aggiudicatrici.

 

Sotto osservazione anche stazioni appaltanti e centrali di committenza
Una delle principali novità riguarda infatti la qualificazione delle stazioni appaltanti.

La Delibera considera rilevanti, ai fini sanzionatori, le dichiarazioni fuorvianti o non veritiere rese dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione.

Tra gli esempi espressamente richiamati figurano:

  • la dichiarazione della presenza di una struttura organizzativa stabile quando il personale continua in realtà a operare presso l’amministrazione di provenienza;
  • l’indicazione di personale formalmente assegnato alla struttura di committenza ma concretamente impiegato in attività differenti;
  • le dichiarazioni non veritiere concernenti i sistemi di formazione e aggiornamento del personale.

La modifica assume particolare rilievo alla luce del nuovo sistema di qualificazione introdotto dal Codice, che attribuisce un ruolo determinante alla capacità organizzativa delle amministrazioni.

 

Rafforzati i controlli anche sulle comunicazioni all’ANAC
Il regolamento continua inoltre a ricomprendere tra le condotte sanzionabili:

  • le false comunicazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine all’adeguamento ai pareri di precontenzioso;
  • le dichiarazioni non veritiere relative ai procedimenti di qualificazione degli operatori economici;
  • l’esibizione di documentazione falsa nell’ambito dei rapporti informativi con l’Autorità.

La disciplina risultante amplia progressivamente il controllo non soltanto sulle procedure di gara, ma anche sull’intero sistema di qualificazione e vigilanza previsto dal Codice n. 36/2023.

 

Considerazioni operative: quali verifiche devono effettuare stazioni appaltanti e operatori economici
La revisione del regolamento consolida la crescente attenzione dell’ANAC verso la qualità e l’affidabilità delle informazioni trasmesse dai soggetti coinvolti nel ciclo dei contratti pubblici.

Per le stazioni appaltanti ciò implica una puntuale verifica della corrispondenza tra le dichiarazioni rese ai fini della qualificazione e l’effettiva organizzazione interna, evitando rappresentazioni meramente formali della struttura amministrativa.

Analoga attenzione dovrà essere prestata dalle centrali di committenza nella gestione del personale stabilmente dedicato alle attività di procurement, nonché nella documentazione relativa ai percorsi di formazione previsti dal sistema di qualificazione.

Per gli operatori economici restano naturalmente confermati gli obblighi di veridicità delle dichiarazioni concernenti requisiti di partecipazione, qualificazione e documentazione di gara, con la conseguente esposizione ai procedimenti sanzionatori nei casi di dichiarazioni mendaci.

 

Conclusioni: gli effetti della riforma sul potere sanzionatorio ANAC:per amministrazioni e imprese
Con la Delibera n. 210/2026 l’ANAC non introduce nuove sanzioni, ma ridefinisce in modo più puntuale il perimetro delle condotte suscettibili di attivare il proprio potere sanzionatorio, adeguando il regolamento all’evoluzione del sistema delineato dal Codice n. 36/2023.

La modifica assume particolare rilievo perché estende l’attenzione dell’Autorità oltre il tradizionale ambito delle dichiarazioni rese dagli operatori economici, coinvolgendo direttamente anche le stazioni appaltanti e le centrali di committenza nella corretta rappresentazione dei requisiti organizzativi richiesti dal sistema di qualificazione.

Per amministrazioni e operatori economici, il rafforzamento dei controlli passa sempre più attraverso l’affidabilità delle informazioni rese all’Autorità, che costituiscono un presupposto essenziale per garantire trasparenza, corretto funzionamento del mercato e integrità del sistema dei contratti pubblici.

 

 

 

FONTI         Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti         “LavoriPubblici.it”

Categorized: News