In una sentenza Palazzo Spada indica la corretta procedura da seguire per indicare proporre lo sconto sulla base d’asta tenendo conto dei costi della manodopera
I giudici di Palazzo Spada intervengono ancora una volta sulle modalità di calcolo di ribasso del prezzo offerto delineando una serie di passaggi che possono essere utili agli operatori economici che intendono partecipare a una procedura di gara. In particolare:
1) il ribasso percentuale va calcolato sull’intero importo posto a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera;
2) quando il concorrente indica un costo della manodopera identico a quello stimato dalla stazione appaltante manifesta la volontà di non ribassare quella specifica componente, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull’intero importo a base d’asta, comprensivo del suddetto costo;
3) nel caso in cui i detti costi siano inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, spetterà all’operatore economico dimostrare che il loro ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e, pur sempre, nel rispetto dei minimi salariali.
Questo è quanto enunciato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5732/2026.
Il fatto
È stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di lavori, all’esito della quale la stazione appaltante avviava la verifica dell’anomalia dell’offerta sulla prima in graduatoria e, considerato che quest’ultima aveva mantenuto immutato il costo preventivato per la manodopera, chiedeva chiarimenti sulla percentuale del ribasso dell’importo dei lavori. L’operatore economico in riscontro alla nota rilevava che la percentuale del ribasso era riferita all’importo dei soli lavori, al netto dei costi della manodopera. Il seggio di gara prendendo atto dell’intendimento della società ricorrente rideterminava il ribasso spostando l’offerta dell’impresa al secondo posto. Il provvedimento di aggiudicazione veniva così impugnato dall’operatore economico dinanzi al Tar e poi al Consiglio di Stato.
La decisione
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza, afferma che dall’art. 41, co 14, del Dlgs n. 36/2023 non ha affatto introdotto un regime di non ribassabilità dei costi della manodopera, anzi dal combinato disposto di questo articolo con gli artt. 108 e 110 del Dlgs n. 36/2023 emerge la possibilità per l’operatore economico di incidere anche sui costi della manodopera, purché sia successivamente in grado di dimostrare, nell’ambito della verifica dell’anomalia, che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che risultano rispettati i minimi salariali. L’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera, quindi, sarebbe privo di significato ove tali costi fossero realmente sottratti in modo assoluto alla dinamica concorrenziale del ribasso (Cons. stato, sez. V n. 9255/2024; id n. 3611/2025 e n. 5712/2025).
I giudici rilevano, quindi, una serie di passaggi che deve seguire l’operatore economico che vuole presentare l’offerta, ovvero:
1) il ribasso percentuale va calcolato sull’intero importo posto a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera;
2) l’indicazione separata di tali costi consente all’operatore economico di manifestare alla stazione appaltante se intenda applicare il ribasso anche alla componente della manodopera ovvero alle sole voci economiche dell’appalto;
3) quando il concorrente indica un costo della manodopera identico a quello stimato dalla stazione appaltante manifesta la volontà di non ribassare quella specifica componente, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull’intero importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera (Cons. Stato, sez. V, n. 8225/2025).
Nel caso in esame, la lex specialis nel richiamare espressamente l’art. 41, co. 14, del Dlgs n. 36/2023 recepiva il modello delineato da tale disposizione e non introduceva alcuna autonoma disciplina derogatoria. La clausola che cita la non ribassabilità della manodopera, reiterata nei diversi articoli, dev’essere coordinata con tutte le previsioni della lex specialis e, soprattutto, con il citato art. 41, co. 14, cit. dal quale emerge che i costi della manodopera continuano a costituire una componente dell’importo a base di gara, pur essendo destinati ad un’autonoma evidenziazione e ad un eventuale verifica di congruità. Pertanto, la stazione appaltante non ha violato la legge di gara, né tanto meno manipolato l’offerta dell’appellante, ma ha correttamente interpretato la lex specialis in conformità al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, optando per una volontà dell’operatore economico di carattere conservativo, dato che la diversa opzione avrebbe condotto all’esclusione dell’offerta per evidente anomalia.
La disposizione del disciplinare che specifica che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, proseguono i giudici, evidenzia solo la necessità di una indicazione separata dei costi della manodopera con la conseguente possibilità, se i detti costi siano inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, di sottoporre l’offerta al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. In quest’ultimo caso, spetterà all’operatore economico dimostrare che il ribasso dei costi della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e pur sempre nel rispetto dei minimi salariali (sul punto si veda la sent. Cons. Stato, sez. V, n.9254/2024 di cui è stata data notizia in questo giornale in data 25/11/2024).
FONTI Silvana Siddi “Edilizia & Territorio”
