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Gara telematica, file non visibile sulla piattaforma: per il TAR l’operatore doveva usare zoom e scorrimento

La non visibilità di un documento pubblicato online non giustifica l’impugnazione tardiva quando bastano competenze digitali di base. Confermati anche i limiti del sindacato sulla congruità dell’offerta e sulla derogabilità delle tabelle ministeriali del costo della manodopera.

 

L’operatore economico può invocare la mancata visualizzazione di un documento pubblicato sulla piattaforma telematica per rimettere in discussione i termini di impugnazione? Fino a che punto la diligenza professionale in una gara telematica comprende operazioni come lo scorrimento della pagina o la riduzione dello zoom? E quando lo scostamento dalle tabelle ministeriali sul costo della manodopera basta a rendere anomala un’offerta?

A questi interrogativi risponde il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con   la sentenza n. 1766/2026 del 18 giugno 2026, che affronta il rapporto tra l’accessibilità della piattaforma telematica di gara e la diligenza professionale richiesta all’operatore economico, con le sue ricadute sui termini di impugnazione degli atti. Al centro si collocano il principio di autoresponsabilità del concorrente in una procedura interamente digitale e il perimetro delle competenze digitali di base richieste al concorrente, dallo scorrimento della schermata alla riduzione dello zoom.

Sul versante sostanziale, la pronuncia torna sulla verifica di congruità dell’offerta e sui limiti del sindacato del giudice sull’anomalia, con particolare riguardo al costo della manodopera e al valore delle  tabelle ministeriali, oltre che agli oneri di sicurezza aziendale e alla natura a corpo dell’appalto.

 

La vicenda: dall’esclusione in autotutela all’impugnazione dell’aggiudicazione
Il caso oggetto della sentenza riguarda una procedura aperta per l’affidamento di servizi cimiteriali della durata di trenta mesi, indetta con bando ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo l’esclusione della prima e della seconda graduata, la stazione appaltante aveva formulato proposta di aggiudicazione a favore della terza classificata. La seconda graduata, esclusa per una grave irregolarità fiscale, otteneva però l’annullamento in autotutela della propria esclusione grazie a una certificazione sostitutiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con successiva riammissione in gara e aggiudicazione finale in suo favore.

La terza classificata, già destinataria della proposta poi revocata e gestore uscente del servizio, impugnava l’aggiudicazione con cinque motivi. Quattro censuravano il giudizio di congruità del RUP sull’offerta dell’aggiudicataria, ovvero il ribasso sui costi della manodopera senza dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale, lo scostamento dalle tabelle ministeriali, l’indicazione simbolica degli oneri di sicurezza aziendale e l’insostenibilità di una miglioria premiata con il punteggio decisivo. Il quinto contestava l’ammissione della controinteressata per il mancato sopralluogo obbligatorio previsto a pena di esclusione, sostenendo di non aver potuto visualizzare sulla piattaforma il relativo attestato.

 

Documento non visibile sulla piattaforma: da quando decorre il termine per impugnare?
La questione si gioca sul punto di contatto tra due discipline, quella sull’accessibilità degli strumenti informatici della pubblica amministrazione e quella del Codice dei contratti sull’accesso agli atti e sui termini per impugnarli.

La disciplina dell’accessibilità degli strumenti informatici pubblici è fissata dalla Legge n. 4/2004 (Legge Stanca), modificata dal D.Lgs. n. 106/2018, il cui art. 3-bis impone che siti e applicazioni siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi, rinviando alle linee guida AgID che recepiscono come standard minimo le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), le quali chiedono che il contenuto sia presentato senza perdita di informazioni e senza scorrimento bidimensionale entro determinate soglie di risoluzione.

Su questo sfondo si colloca l’  art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, che governa l’accesso agli atti di gara e la loro messa a disposizione sulla piattaforma certificata, dalla quale decorre il termine di trenta giorni per impugnare gli atti dotati di autonoma lesività. La rimessione in termini per errore scusabile, invocata in via subordinata, trova invece fondamento nell’art. 37 c.p.a. Sul piano sostanziale rilevano poi l’  art. 41, commi 13 e 14, sul costo della manodopera parametrato alle tabelle ministeriali, e l’  art. 110 sulle offerte anormalmente basse.

 

I principi dei giudici sulla diligenza digitale e sulla congruità dell’offerta
Alla luce di questo quadro, i giudici di primo grado affrontano il vero nodo del quinto motivo, se cioè un’interfaccia in cui l’informazione è raggiungibile solo scorrendo la pagina o riducendo lo zoom possa inficiare la pubblicazione o giustificare l’ignoranza dell’atto. La risposta è negativa. Accanto al generale principio di autoresponsabilità, nelle gare telematiche il concorrente ha il più specifico dovere di dominare le variabili dello strumento digitale, a partire dalla propria abilità informatica. Rientra così nella diligenza professionale l’esecuzione di operazioni elementari, come lo scorrimento orizzontale del cursore o la riduzione della risoluzione al 75%, comuni a qualsiasi utente professionale ( Consiglio di Stato, sentenza n. 8947/2024).

Ne discende che l’attestato di sopralluogo, regolarmente caricato e accessibile, andava impugnato entro trenta giorni dalla pubblicazione, senza che la sua collocazione in una colonna visibile solo con lo scorrimento potesse spostare il dies a quo. Su questa premessa il TAR nega la rimessione in termini, perché l’errore scusabile dell’art. 37 c.p.a. è di stretta interpretazione e presuppone un impedimento oggettivo o un’incertezza di diritto, qui insussistenti. Il merito del sopralluogo, invece, non è stato deciso, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno della decadenza, restando affidato a una querela di falso pendente in altra sede.

Sul merito degli altri quattro motivi il TAR richiama i principi consolidati sull’anomalia. Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica ed esprime un potere tecnico-discrezionale, sindacabile soltanto per manifesta illogicità o erroneità fattuale che renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta, senza che il giudice possa surrogarsi all’amministrazione sulle singole voci. Su questa base è confermata la verifica del RUP, dove lo scostamento sul costo della manodopera, pari a circa lo 0,457%, è marginale e giustificato dal contratto collettivo applicato, ritenuto equivalente sui minimi salariali, tanto da non richiedere la prova di una più efficiente organizzazione aziendale.

Quanto alle tabelle ministeriali dell’art. 41, comma 13, il costo medio orario che vi è fissato ha valore meramente indiziario, distinto dal trattamento salariale minimo inderogabile, il cui mancato rispetto è l’unico a fondare l’illegittimità dell’aggiudicazione, mentre l’inosservanza del solo costo medio non comporta esclusione automatica e rileva solo se considerevole e ingiustificata — distinzione affermata dal Consiglio di Stato sotto il D.Lgs. n. 50/2016 (sentenza n. 488/2025) ed estesa dal TAR al Codice del 2023 in forza dell’art. 110. Sugli oneri di sicurezza aziendale, indicati con una cifra apparentemente simbolica, i giudici avallano la lettura del RUP che vi ha riconosciuto un errore materiale di scritturazione — la virgola in luogo del punto — emendabile d’ufficio e distinto dal soccorso istruttorio. L’ultimo motivo, sull’insostenibilità delle ore aggiuntive di una miglioria, è respinto per la natura a corpo dell’appalto, dove rileva il solo importo finale offerto e le prestazioni aggiuntive restano a carico dell’operatore.

 

Gare telematiche e verifica dell’anomalia: quali ricadute operative?
Dal punto di vista tecnico-operativo, la pronuncia consegna agli operatori un’indicazione netta sulla gestione della piattaforma. La consultazione degli atti va condotta verificando l’intera schermata con gli strumenti ordinari di navigazione prima di dedurre l’indisponibilità di un documento, perché affidarsi alla visualizzazione predefinita espone al rischio di lasciar decorrere termini perentori su atti in realtà conoscibili.

Sul fronte della congruità, la vicenda mostra come la contestazione dell’anomalia regga soltanto se sorretta da una prova rigorosa della manifesta irragionevolezza del giudizio della stazione appaltante. Non basta segnalare scostamenti tabellari — anche perché, in un appalto a corpo, ciò che rileva è l’importo finale offerto — ma occorre dimostrare che l’offerta, nel suo insieme, eroda l’utile fino a renderla insostenibile o violi i minimi salariali inderogabili.

 

Conclusioni operative tra autoresponsabilità del concorrente e onere della prova
In conclusione, il TAR Sicilia ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile, sul motivo del sopralluogo, e per il resto lo ha respinto nel merito, rigettando anche la domanda risarcitoria.

In una gara telematica la conoscenza degli atti non dipende da come li mostra la piattaforma, ma dalla diligenza di chi deve leggerli, e chi si ferma alla prima videata rischia di perdere un termine perentorio su un documento che era lì, raggiungibile con un semplice scorrimento. D’altro canto le stazioni appaltanti trovano conferma che una verifica di congruità motivata bene, anche in poche righe, tiene davanti al giudice quando l’offerta sta in piedi nel suo complesso.

La decisione va nella stessa direzione di una giurisprudenza ormai ferma, che chiede al concorrente la stessa serietà nel maneggiare la piattaforma di gara e nel provare le proprie ragioni. È su questi due terreni, più che sui difetti dell’interfaccia, che oggi si giocano i ricorsi negli appalti di servizi.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

 

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