GUIDA PER IL PROGETTISTA. Quando e per quali tipi di attività si presenza la Segnalazione ai Vigili del Fuoco. Rinnovo della conformità antincendio: tempi, scadenze e sanzioni. Cosa dice la giurisprudenza
Sono 80 ottanta le attività che richiedono l’attivazione delle procedure antincendio, tra cui la presentazione della Scia e il rinnovo periodico della conformità. Tra le situazioni più comuni ci sono le scuole con oltre 100 persone presenti, gli alberghi con più 25 posti letto, i locali per il commercio di oltre 400 mq, gli uffici ospitanti più di 300 persone, le autorimesse di oltre 300 mq, gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri, diverse tipologie di stabilimenti, depositi e impianti. In alcuni casi, anche le modifiche importanti ai fini antincendio possono comportare l’attivazione di nuove procedure. Si tratta di obblighi delicati che prevedono importanti sanzioni per i trasgressori. La giurisprudenza, ad esempio, considera il reato di omessa presentazione della Scia antincendio «permanente»; significa che non va in prescrizione se l’attività non viene messa in regola adempiendo alle disposizioni del regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011). Diversi gli obblighi e le procedure da rispettare se un’attività è sottoposta al controllo dei Vigili del Fuoco.
Adempimenti calibrati: la Scia, la verifica del progetto e il Cpi
Il riferimento cardine per gli obblighi connessi alla prevenzione e protezione dagli incendi è il Dpr 151 del 2011, con cui è stato revisionato l’elenco delle attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi, portate dalle 97 del precedente Dm 16 febbraio 1982 ad 80. Queste 80 attività – elencate nell’allegato I al Dpr – devono rispettare precisi obblighi. Il regolamento del 2011 ha introdotto il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, significa che sono previsti adempimenti più importanti per le attività a maggior rischio e più semplici per quelle meno complesse. Tale principio comporta la suddivisione delle attività in tre categorie: “A”, “B” e “C”, tenendo conto del rischio connesso all’attività, delle esigenze di tutela della pubblica incolumità e della presenza o meno di una regola tecnica verticale di prevenzione incendi. Le “A” sono quelle sottoposte alle regole tecniche verticali e sono considerate meno complesse. Per queste, prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta una Segnalazione certificata di inizio attività al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in cui attesta la conformità alla normativa applicabile al caso specifico.
Per le attività classificate “B” e “C” – più articolate sul fronte antincendio per dimensioni, quantità di materiali o sostanze detenute o per le caratteristiche degli occupanti -, prima della Scia bisogna sottoporre il progetto antincendio ai Vigili del Fuoco. Ricevuta l’approvazione e terminati i lavori conformemente al progetto approvato, anche per queste attività più complesse va poi presentata la Scia. La ricevuta di avvenuta presentazione della Scia costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. A differenziare le attività “C” dalle altre sono, infine, i controlli che per le “A” e “B” sono effettuati con metodo a campione in base a programmi settoriali, per categorie di attività o in caso di situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate. I controlli vengono eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della Scia e si concretizzano in visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni antincendio e la sussistenza dei requisiti di sicurezza. Invece, per le attività di categoria “C” i controlli vengono sempre compiuti (entro 60 gironi dal ricevimento della Scia). In caso di esito positivo, entro 15 giorni dalla visita tecnica, il comando rilascia il Certificato di prevenzione incendi.
Il rinnovo periodico della conformità antincendio
Tutte le 80 attività comprese nell’allegato I al Dpr 151 del 2011 sono tenute anche ad ottemperare ad un altro obbligo, ossia la presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, una procedura con la quale, per le attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco, si certifica l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza precedentemente segnalate con la Scia o attestate con il Cpi. La richiesta di rinnovo va presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco generalmente entro cinque anni dalla Scia o dal precedente rinnovo, ad eccezione di sette attività per le quali la cadenza del rinnovo è decennale. Le sette attività sono: le reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, le centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, gli oleodotti, i centri informatici di elaborazione dati, le aziende e gli uffici con più di 300 persone presenti, gli edifici ad uso civile di altezza antincendio superiore a 24 metri, gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, aperti al pubblico e destinati a biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre o ospitanti qualsiasi attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco. Oltre alle immutate condizioni di sicurezza, il titolare dell’attività deve dichiarare di aver assolto gli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività e previsti dalla normativa. Per gli impianti di protezione attiva (sono escluse le attrezzature mobili di estinzione) come: rivelatori di fumo e calore, idranti, sprinkler, impianti di segnalazione e allarme, e per i prodotti e sistemi per la protezione passiva di parti o elementi portanti, come i controsoffitti privi di resistenza al fuoco e i rivestimenti, gli intonaci, le vernici e gli schermi protettivi dal fuoco, va prodotta anche un’asseverazione del professionista antincendio, ossia di un tecnico iscritto negli apposti elenchi del ministero dell’Interno (art. 16, comma 4 del Dlgs 139 del 2006), con la quale si assicura che per tali elementi sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.
Le sanzioni
Il Dlgs 139 dell’8 marzo 2006, contenente il riassetto delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, disciplina le sanzioni e prevede che chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la Segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2582 euro. Chi nelle certificazioni e dichiarazioni rese con la presentazione della Scia antincendio o con la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. Tale pena si applica anche a chi falsifica o altera le certificazioni e le dichiarazioni. Oltre alle sanzioni penali c’è la sospensione dell’attività che il prefetto può disporre nei casi in cui i soggetti responsabili omettano di presentare la Scia antincendio o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. La sospensione dell’attività è disposta fino all’adempimento degli obblighi antincendio.
La Cassazione ha precisato che il reato di omessa presentazione della Scia antincendio è «permanente» e non va in prescrizione se l’attività non viene messa in regola adempiendo agli obblighi sanciti dal regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011). Secondo una recente pronuncia (Cassazione, sentenza 37682 del 19 novembre 2025) esercitare l’attività senza presentare la Scia antincendio costituisce un reato «proprio, omissivo e permanente» che perdura per volontà di chi lo commette fino all’adempimento degli obblighi antincendio o alla cessazione dell’attività pericolosa.
Sempre la Corte di Cassazione (sentenza 37671/2025) ha anche affermato che il cambio di titolarità di un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco non rende superfluo il rinnovo periodico della conformità antincendio e commette reato il responsabile dell’attività che, subentrato al precedente, non adempie a tale obbligo.
Modifiche, quando va ripresentata la Scia
In occasione di modifiche all’attività potrebbe essere necessario ripresentare la Scia antincendio. Questo accade quando le variazioni messe in atto sono rilevanti per la sicurezza antincendio oppure se sono considerate sostanziali dalle regole di prevenzione incendi. Se poi tali modifiche comportano anche un aggravio del rischio, allora per le attività “B” e “C” occorre anche richiedere la valutazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco. In caso di non aggravio del rischio alla Scia va allegata una dichiarazione apposita a firma di un tecnico abilitato.
È fondamentale, dunque, sapere se una modifica è rilevante. Le indicazioni per riconoscere l’impatto di una variazione arrivano sia dal Dpr 151 del 2011 sia dal Dm 7 agosto 2012 che illustra nel dettaglio la documentazione da produrre nelle pratiche di prevenzione incendi. Il regolamento del 2011 (art. 4, comma 6) inquadra come rilevanti le modifiche che riguardano: le lavorazioni, le strutture, le variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o nei depositi, le destinazioni dei locali, e tutte quelle che incidono sulle condizioni di sicurezza accertate precedentemente.
Il Dm 7 agosto del 2012 (allegato IV) entra più nel dettaglio e definisce come rilevanti le modifiche che riguardano le variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio. Sono rilevanti anche le modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente. Classifica come rilevanti anche i cambiamenti che riguardano gli impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino un incremento della potenza o dell’energia potenziale oppure quelli alla tipologia o al layout di un impianto. Sono rilevanti anche alcune variazioni alla funzione: alla destinazione d’uso o al layout dei locali dell’attività, nonché alla tipologia o al layout del sistema produttivo. Ed anche l’aumento di volume di un edificio e tutti quei cambiamenti che comportano la riduzione delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti o separanti o di reazione al fuoco dei materiali. Rientrano nei mutamenti che comportano la ripresentazione della Scia anche quelli che coinvolgono la compartimentazione antincendio, i sistemi di ventilazione naturale o meccanica o quelli di protezione attiva contro l’incendio.
C’è poi la casistica che afferisce alle misure di protezione per le persone, sono considerate sostanziali le modifiche alla tipologia di occupanti (come anziani, bambini e persone disabili) e quelle che producono un incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d’uscita. Rilevanti anche le mutazioni dei sistemi di vie d’uscita, di quelli di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, nonché gli interventi che vanno a variare l’accesso all’area da parte dei mezzi di soccorso e la comunicazione con altre attività.
Il Dm 7 agosto 2012 specifica anche che le modifiche non elencate nel suo allegato IV sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio. Per esse non va ripresentata la Scia, ma un’incombenza, seppur semplice c’è: le modifiche vanno documentate al Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Ma, ai fini del riconoscimento dell’entità delle modifiche il Dm 7 agosto 2012 non è la bibbia: il Dm precisa anche che per individuare le variazioni sostanziali si può far riferimento all’allegato IV, ma anche alla valutazione del rischio d’incendio dell’attività.
Presidi e misure antincendio vanno mantenuti in efficienza
Non basta adempiere agli obblighi legati alle procedure antincendio, la sicurezza va anche mantenuta nel tempo. Ci sono, infatti, precisi obblighi connessi all’esercizio dell’attività, tra cui: mantenere in stato di efficienza tutti i presidi antincendio e tutte le misure antincendio adottate ed effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione secondo la periodicità indicata in norme, dal Comando nel Certificato di prevenzione incendi o all’atto del rilascio della ricevuta di presentazione della Scia.
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
