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Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici

Ventisei articoli su cinque Capi che vanno dal pubblico impiego alla riscossione locale, ma dentro il decreto ci sono quattro disposizioni che incidono sul lavoro quotidiano di progettisti, direttori dei lavori, imprese e uffici tecnici, dalla verifica dello stato legittimo negli edifici condominiali danneggiati fino alla permanenza negli elenchi che danno accesso al mercato della ricostruzione.

 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 il   Decreto Legge 7 agosto 2026, n. 144 recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e ora all’esame delle Camere per la conversione, che dovrà intervenire entro il 6 ottobre 2026.

La rubrica racconta poco di quello che il provvedimento contiene davvero. Ventisei articoli distribuiti su cinque Capi attraversano pubblico impiego, finanza degli enti locali, sanità, scuola, università, giustizia, attuazione del PNRR, ricostruzione post-sisma e riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, secondo una tecnica di aggregazione ormai consueta nella decretazione d’urgenza di fine estate. Per chi progetta, dirige lavori o gestisce procedure negli uffici tecnici, però, il decreto non è un provvedimento di sola organizzazione amministrativa. Nascoste tra le pieghe dei Capi II e III ci sono almeno quattro disposizioni destinate a incidere sull’attività professionale quotidiana, e una in particolare riporta sui binari del Testo Unico Edilizia la   verifica dello stato legittimo nelle pratiche condominiali della ricostruzione.

 

La struttura del decreto, ventisei articoli distribuiti su cinque Capi
Il decreto nasce dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ed è firmato da dodici ministri proponenti o concertanti. La struttura per Capi è la seguente.

Capo I – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 1. Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
Art. 2. Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell’autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province
Art. 3. Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica
Art. 5. Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica
Art. 6. Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca
Art. 7. Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale
Art. 8. Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di disabilità
Art. 10. Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l’attuazione del PNRR
Art. 11. Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale

Capo II – ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL’EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI

Art. 12. Contributi per l’autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026
Art. 13. Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026
Art. 14. Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell’area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
Art. 15. Contributi per l’autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
Art. 16. Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile
Art. 17. Misure urgenti per il potenziamento dell’azione commissariale nell’area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche

Capo III – MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 18. Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia
Art. 19. Primo cratere
Art. 20. Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016
Art. 21. Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016
Art. 22. Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma
Art. 23. Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali
Art. 24. Misure urgenti per il funzionamento dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee

Capo IV – MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Art. 25. Misure in materia di riscossione locale

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Entrata in vigore

ALLEGATO 1 (art. 7 comma 6) Tabella B (articolo 1, comma 2) – Ruolo organico della magistratura ordinaria

Vale la pena osservare che l’articolo 24, dedicato all’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, resta collocato nel Capo III sulla prevenzione sismica, con cui non condivide alcun oggetto, e che la rubrica dell’articolo 11 annuncia misure sugli impianti di interesse strategico nazionale mentre il contenuto interviene sul regime autorizzatorio delle attività spaziali. Sono spie di una tecnica normativa che accumula materie eterogenee dentro un unico veicolo, con i problemi di coordinamento che ne derivano in sede di conversione. Le disposizioni che seguono sono ordinate per rilevanza professionale e non per numerazione, perché è nei Capi centrali che si concentra ciò che cambia il lavoro quotidiano.

 

Parti comuni e contributi, il Testo Unico Edilizia entra nel procedimento della ricostruzione post-sisma
L’articolo 14, comma 2, ha la forma della norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che la sua efficacia risale alla data di entrata in vigore delle disposizioni interpretate. Va però calibrata subito la portata dell’intervento, perché la regola sostanziale che il comma richiama non nasce oggi. Sta già nell’articolo 9-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal Salva Casa, dove è stabilito che ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, e specularmente che ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità. La nuova disposizione non introduce quel principio, lo cala in un procedimento contributivo che aveva preso una direzione opposta.

Il disallineamento era scritto nero su bianco. L’articolo 9-novies del D.L. n. 76/2024 e il D.M. 13 dicembre 2024 richiedono entrambi, tra gli allegati obbligatori a pena di inammissibilità della domanda, la documentazione attestante lo stato legittimo dell’unità immobiliare, e il decreto attuativo dispone il rigetto dell’istanza se il richiedente non integra la documentazione nel termine assegnato dal Comune. Su un intervento che riguarda la struttura, e quindi le parti comuni, la verifica restava così agganciata al singolo appartamento. Il comma 2 stabilisce ora, con riferimento espresso alla previsione del decreto attuativo, che quella documentazione ha ad oggetto l’edificio e che non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari, richiamando l’articolo 9-bis.

L’operazione, però, è più incisiva di quanto la veste interpretativa lasci intendere, perché sostituisce un termine con un altro anziché scegliere tra significati già ricavabili dal testo, e lo fa con effetto retroattivo. La copertura sistemica esiste ed è proprio il comma 1-ter, ma il punto meriterà attenzione nel passaggio parlamentare.

C’è poi una seconda lacuna che il comma chiude, meno visibile e altrettanto bloccante. Il decreto attuativo affidava all’amministratore condominiale, o a un rappresentante dei proprietari nel condominio di fatto, o all’amministratore dell’eventuale consorzio, la realizzazione degli interventi sugli edifici con più unità immobiliari di proprietari diversi. La domanda di contributo, però, restava riservata al proprietario o all’usufruttuario dell’unità sgomberata, o al conduttore a ciò delegato, con una sola istanza ammissibile per ciascuna unità. I lavori sulle parti comuni erano condominiali, la richiesta che li finanzia individuale. Il comma 2 allinea le due fasi, attribuendo agli stessi tre soggetti, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, anche la presentazione della domanda relativa alle parti comuni. Il richiamo agli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile àncora questa legittimazione a istituti già esistenti, dalla definizione delle parti comuni fino alla deliberazione assembleare sulla ricostruzione in caso di perimento parziale dell’edificio.

Resta fermo l’obbligo di allegare un progetto unitario per l’intero edificio, che peraltro era già previsto sia dalla norma primaria sia dal decreto attuativo. Qui la precisazione tecnica pesa più della conferma, perché la norma primaria intende l’edificio come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni e il decreto attuativo la descrive, agli effetti dell’intero provvedimento, come unità caratterizzata da continuità da cielo a terra nel flusso dei carichi verticali. Lo stato legittimo che oggi va attestato a livello di edificio segue quindi quel perimetro strutturale, che in un tessuto stratificato può non coincidere con il fabbricato come risulta al catasto. La semplificazione riguarda la verifica della legittimità pregressa, non la progettazione, che continua a richiedere il trattamento dell’organismo edilizio nel suo insieme.

Sul piano pratico l’ufficio istruttore non può più respingere né sospendere la domanda sulle parti comuni perché in un appartamento risultano una modifica interna non assentita o una chiusura difforme. Quelle difformità però non sono sanate, restano abusi esposti ai poteri repressivi comunali e continuano a pesare sulle compravendite e su ogni futura pratica relativa a quella unità. La norma le rende irrilevanti in un solo procedimento e limitatamente alla domanda sulle parti comuni, non le legittima.

Sul piano temporale l’effetto è ampio. Le domande pendenti vanno istruite secondo questa lettura, mentre per chi si è visto respingere l’istanza il comma 1 dello stesso articolo consente ai Comuni interessati di assegnare, con delibera di Giunta, un nuovo termine di presentazione per i danni prodotti dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro il limite delle risorse disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie già approvate. La regola interpretativa vale infine anche per gli eventi del 31 luglio e del 1° agosto 2026, poiché l’articolo 13 richiama i commi dell’articolo 9-novies che contengono sia l’obbligo documentale sia quello del progetto unitario, nella versione interpretata da questo articolo.

 

Chi esegue male rischia di restare fuori, e di perdere anche i contratti in corso
L’articolo 18, comma 5, introduce nel D.L. n. 189/2016 un doppio meccanismo espulsivo, costruito sugli stessi presupposti ma affidato a soggetti diversi.

Per le imprese lo strumento è la cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori, l’elenco tenuto dalla struttura di missione operante presso il Ministero dell’interno nel quale gli operatori economici devono essere iscritti per partecipare, a qualunque titolo, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata. Su proposta del Commissario straordinario, la struttura dispone la cancellazione anche dell’impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto relativo a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata. Quelle carenze devono avere causato la risoluzione dell’appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o fine lavori fissati dalle ordinanze commissariali, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Il comma su cui il legislatore interviene disciplinava fino all’entrata in vigore del decreto tutt’altro, cioè le conseguenze del fallimento e della liquidazione coatta dell’affidatario. Vi si innesta ora una causa di espulsione fondata sulla qualità dell’esecuzione, all’interno di un registro concepito come presidio contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. Sono logiche eterogenee che finiscono per convivere nello stesso strumento.

Per i tecnici i presupposti sono i medesimi, mentre cambia la competenza, perché provvede direttamente il Commissario straordinario. La cancellazione dall’elenco speciale colpisce il professionista che abbia dimostrato quelle stesse carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell’ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata. Poiché i soggetti privati possono conferire gli incarichi per la riparazione degli immobili danneggiati soltanto a professionisti iscritti, l’uscita dall’elenco chiude l’accesso anche al mercato dei committenti privati, dove nessuna gara è in gioco. In entrambi i casi la definizione delle fattispecie rilevanti è rimessa a ordinanza commissariale.

L’effetto più duro, però, non riguarda il lavoro futuro ma quello già in cantiere. Quando la cancellazione dall’Anagrafe colpisce un operatore titolare di un contratto, subappalto o subcontratto in corso di esecuzione, la struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, per l’attivazione della clausola automatica di risoluzione che il sistema impone, a pena di nullità, in ogni strumento contrattuale della ricostruzione. Una cattiva esecuzione pregressa può quindi travolgere commesse diverse e già avviate.

L’impianto ricalca la logica del grave illecito professionale del Codice dei contratti, ma l’effetto è di tutt’altra intensità, e il rinvio all’ordinanza diventa allora il passaggio decisivo. Resta il fatto che il decreto non costruisce attorno alla nuova causa espulsiva alcun regime di durata né alcun percorso di reinserimento. Per le imprese l’iscrizione vale dodici mesi ed è rinnovabile previo aggiornamento delle verifiche antimafia, che però non sono la sede in cui una carenza professionale possa essere valutata. Per i professionisti la disciplina dell’elenco speciale non contempla affatto la cancellazione, e questa è la prima a esservi introdotta.

Lo stesso articolo consente poi al Commissario di finanziare immediatamente le sole attività di progettazione degli interventi individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, anche in deroga all’articolo 37 del D.Lgs. n. 36/2023, quindi senza il passaggio nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici. Tutte queste previsioni si applicano anche alle ricostruzioni per gli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 nelle regioni Marche e Umbria. Sul fronte delle risorse, infine, l’autorizzazione di spesa destinata alla ricostruzione privata cresce di 60 milioni di euro annui dal 2027 al 2051, per un totale di 1,5 miliardi su venticinque annualità.

 

Esperti catastrofali, le professioni tecniche rientrano da una porta che si chiude nel 2028
L’articolo 23 sostituisce il comma 9 dell’articolo 19 del D.L. n. 25/2026, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 59/2026, cioè la disciplina di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, istituito presso la CONSAP per le attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali.

Per capire il senso dell’intervento serve ricordare la vicenda dei mesi scorsi. Secondo la lettura data dalle organizzazioni professionali, la disciplina uscita dalla conversione riservava agli iscritti nel ruolo l’accertamento e la stima dei danni sugli immobili assicurati, con conseguenze sanzionatorie per chi avesse operato senza iscrizione. Le professioni tecniche erano intervenute in audizione davanti alla commissione parlamentare competente durante l’esame del disegno di legge di conversione, chiedendo di ricondurre la previsione entro il perimetro delle competenze già attribuite dagli ordinamenti professionali e di evitare duplicazioni di ruoli.

Il decreto interviene proprio lì, e apre due vie di accesso non simmetriche. Fino al 1° aprile 2028 possono iscriversi i professionisti degli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell’attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, purché in possesso dei requisiti delle lettere da a) a d) del comma 1. La seconda via si apre a chi possiede quegli stessi requisiti e, in alternativa fra loro, il requisito della lettera e) oppure un’adeguata capacità professionale con comprovata esperienza almeno triennale nell’attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati, con modalità di accertamento e di prova rimesse a un regolamento della CONSAP.

La differenza non è procedurale. Per chi è iscritto a un albo tecnico l’appartenenza all’ordine o al collegio sostituisce sia il requisito della lettera e) sia qualunque prova di esperienza pregressa nel comparto, mentre per tutti gli altri l’onere probatorio resta e viene disciplinato da un soggetto esterno al sistema ordinistico. È il riconoscimento che le organizzazioni professionali rivendicavano, ottenuto sostenendo che quelle competenze appartenevano già agli iscritti.

Conviene però leggere la disposizione per quello che è. L’articolo 23 riscrive la sola disciplina di prima applicazione e non interviene sugli altri commi dell’articolo 19, quindi lascia in piedi l’impianto che aveva provocato la reazione. La via agevolata resta aperta per meno di venti mesi, dopodiché l’accesso torna governato dai requisiti ordinari. Chi intende operare in questo comparto ha una finestra definita per iscriversi, e la questione del rapporto fra ruoli speciali istituiti per legge e competenze già attribuite dagli ordinamenti professionali resta aperta ben oltre la scadenza del 2028.

 

Quando il provvisorio diventa permanente, le strutture emergenziali passano ai Comuni
L’articolo 21 chiude una partita rimasta aperta per dieci anni. Le strutture d’emergenza individuate da due ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del settembre e del novembre 2016 sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai Comuni nei cui territori sono ubicate, con tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione a carico dei bilanci comunali. A parziale compensazione, il Capo del Dipartimento può assegnare un contributo commisurato al numero di strutture presenti su ciascun territorio, mentre le spese sostenute per l’occupazione e l’acquisizione delle aree urbanizzate sono rimborsate nel limite di 38.452.000 euro.

Il passaggio dal provvisorio al permanente segue una sequenza definita. Fino alla cessazione delle relative esigenze le strutture restano vincolate alle funzioni assistenziali originarie, e solo dopo i Comuni possono destinarle ad altri usi, stabilendo criteri e modalità con proprio regolamento, oppure rimuoverle. Se la destinazione successiva avviene mediante concessione onerosa, le risorse che ne derivano vanno prioritariamente alla manutenzione delle strutture stesse.

Il profilo urbanistico è quello che interessa maggiormente i tecnici. Le strutture e le relative opere di urbanizzazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, e a tal fine i Comuni adeguano i propri strumenti entro due anni dalla medesima data. Va letto con attenzione il perimetro della deroga, che riguarda le disposizioni urbanistiche e non si estende ai vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici, i quali continuano quindi a operare su strutture nate per durare una stagione e destinate a restare.

Sul fronte catastale, i Comuni assegnatari provvedono all’accatastamento, se non ancora effettuato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, con esenzione dall’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati.

Il modello è quello della deroga anticipata seguita dall’adeguamento successivo dello strumento urbanistico, una sequenza che scarica sugli uffici tecnici comunali un lavoro di regolarizzazione tutt’altro che marginale, tra verifica dei vincoli residui, aggiornamento della pianificazione, accatastamento e redazione dei regolamenti d’uso, il tutto su scadenze parallele e su enti che, nei territori interessati, hanno strutture tecniche già impegnate sulla ricostruzione.

 

Opere pubbliche comunali, proroghe generose e una revoca che cambia natura
Fra le molte misure dell’articolo 2, oltre a quella sul PNRR di cui si dirà più avanti, tre riguardano da vicino chi gestisce i contributi statali agli investimenti locali.

La prima catena di proroghe tocca i contributi per investimenti in efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile previsti dall’articolo 1, comma 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019, quelli confluiti nella missione del PNRR dedicata alla resilienza e all’efficienza energetica dei Comuni. Il termine del comma 31-bis passa dal 31 luglio 2025 al 30 giugno 2027 e quello del comma 34 dal 31 ottobre 2025 al 31 luglio 2027, mentre nel comma 33 il termine che decorreva dal collaudo o dalla regolare esecuzione decorre ora dall’erogazione del saldo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con soppressione del quinto periodo. Si aggiunge un adempimento nuovo, perché entro il 31 dicembre 2027 i Comuni dovranno attestare l’avvenuto o il mancato utilizzo delle economie con indicazione analitica delle spese sostenute, secondo modalità che un decreto del Ministero dell’interno definirà attraverso il sistema di monitoraggio già previsto.

Il passaggio più significativo riguarda però i contributi della Legge n. 145/2018 per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I Comuni beneficiari delle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 devono concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026 e, in caso di sforamento, il contributo è revocato per una quota pari all’uno per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità, con recupero secondo le modalità della Legge n. 228/2012 e versamento delle somme a un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Il cambio di natura della sanzione è il dato da tenere d’occhio. Nel quadro previgente l’obbligo di conclusione dei lavori gravava sulle risorse dell’annualità 2021 confluite nel PNRR con scadenza al 31 marzo 2026, e il mancato rispetto conduceva al recupero del contributo. Ora la conseguenza diventa una decurtazione proporzionale e sopportabile, ma l’obbligo si estende a cinque annualità e converge su un’unica data ravvicinata. Chi ha in corso progettualità finanziate sulle annualità più recenti si trova quindi un traguardo che prima non era fissato in quei termini, con effetti che gli uffici tecnici avvertiranno già nell’autunno.

Sul fronte della capacità amministrativa, infine, alle amministrazioni soggette ai vincoli dell’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 non si applicano i limiti alla spesa di personale posti dai commi 557, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006. È una liberazione di margini assunzionali che arriva agli enti dove più serve, cioè negli uffici che devono affidare, dirigere e rendicontare proprio gli interventi finanziati dai contributi appena prorogati.

 

Il PNRR che si restringe e le risorse nazionali che ne prendono il posto
Tre articoli si muovono attorno al Piano, ma con due logiche diverse che conviene tenere separate.

Gli articoli 2 e 8 rispondono a un definanziamento già avvenuto, quello disposto con la decisione del Consiglio dell’Unione del 27 novembre 2025 di rimodulazione del Piano. Nel primo caso la risposta è un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione di 187,5 milioni di euro per il 2026, destinato a finanziare i progetti relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che il PNRR non copre più.

Nel secondo la risposta è organizzativa prima che finanziaria. L’incarico del Commissario e la durata della struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura sono prorogati fino al 31 dicembre 2030, ben oltre l’orizzonte del Piano, e al Commissario è affidato un piano straordinario pluriennale di investimenti per rendere disponibili alloggi dignitosi ai lavoratori stagionali, che deve prevedere fra l’altro il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento europeo. Le risorse non sono assegnate dal decreto, perché l’attribuzione, entro un tetto di 60 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, passerà da una delibera del CIPESS. La realizzazione avviene poi in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatti salvi i principi generali, il codice antimafia e i vincoli europei, e INVITALIA può assumere, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza e di soggetto attuatore.

L’articolo 10 si colloca su un piano diverso, perché non rincorre un definanziamento ma anticipa una riprogrammazione ancora da approvare. Per effetto della proposta presentata dall’Italia alla Commissione, la dotazione di quattro investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene integrata per complessivi 468 milioni di euro, distribuiti tra potenziamento del parco ferroviario regionale, treni diagnostici e miglioramento delle stazioni.

Qui sta la clausola che merita attenzione. Nelle more del perfezionamento della procedura, che richiede l’adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione, il Ministero può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi. Se però la decisione non arriva, oppure modifica la proposta italiana, l’amministrazione adotta i conseguenti adeguamenti degli atti già posti in essere, compreso il recupero delle risorse eventualmente trasferite ai soggetti attuatori. È un anticipo che consente di non perdere tempo, ma il cui rischio si scarica a valle, su chi quelle risorse le ha ricevute e magari già impegnate.

 

Che cosa presidiare fino alla conversione
Il decreto è in vigore, ma la legge di conversione, che dovrà intervenire entro il 6 ottobre 2026, può modificarne in profondità le parti più delicate. La più esposta è la norma interpretativa sullo stato legittimo, perché sostituisce un termine del decreto attuativo invece di sceglierne uno fra i significati possibili, e lo fa con efficacia che risale all’entrata in vigore delle disposizioni interpretate.

Nel frattempo conviene muoversi su sei fronti. Verificare, per le pratiche condominiali in corso nell’area di intervento, se la nuova lettura consenta di sbloccare istanze ferme su difformità delle singole unità, e se convenga attendere la delibera comunale che riapre i termini di presentazione. Monitorare le ordinanze commissariali che definiranno le fattispecie rilevanti ai fini della cancellazione dall’Anagrafe e dall’elenco speciale, perché sono quei testi, non il decreto, a determinare l’effettiva esposizione di imprese e professionisti, e perché per le imprese la cancellazione può travolgere anche i contratti già in esecuzione. Valutare l’iscrizione al ruolo degli esperti catastrofali entro la finestra agevolata che si chiude il 1° aprile 2028. Riallineare, negli uffici tecnici, i cronoprogrammi dei lavori finanziati con i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ricordando che il termine del 31 dicembre 2026 vale ora indistintamente per le annualità dal 2021 al 2025. Calendarizzare, nei Comuni assegnatari delle strutture emergenziali, l’accatastamento entro centottanta giorni e l’adeguamento degli strumenti urbanistici entro due anni, che decorrono entrambi dall’entrata in vigore del decreto. Chi opera come soggetto attuatore sugli investimenti ferroviari riprogrammati, infine, faccia i conti con la possibilità che le risorse anticipate debbano essere restituite se la decisione europea non arriva o modifica la proposta italiana.

Resta un’osservazione di metodo. Un provvedimento che tiene insieme la monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, l’ufficio per il processo e lo stato legittimo degli edifici danneggiati dal sisma pretende dal lettore tecnico una capacità di scavo che la rubrica non aiuta a esercitare. Le disposizioni che contano davvero, in questi casi, non stanno quasi mai dove il titolo promette di trovarle.

 

 

 

 

FONTI            “LavoriPubblici.it”

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