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Costo di costruzione, in caso di variante i valori restano ancorati al primo titolo edilizio

È illegittima, dice il Tar Lombardia, la pretesa del comune di Milano di applicare nuovi (più onerosi) valori in vigore all’epoca del titolo in variante invece di quelli in vigore all’epoca del titolo edilizio originario

 

Per un intervento edilizio nel comune di Milano, il promotore ha presentato nel 2000 una Scia alternativa al permesso di costruire per un intervento in parte inquadrato come ristrutturazione edilizia (per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente) e in parte come nuova costruzione (per l’utilizzo di diritti volumetrici). A distanza di quattro anni, a intervento quasi completato, ha presentato al comune una Scia in variante, riclassificando come nuova costruzione la parte inizialmente indicata come ristrutturazione edilizia, e chiedendo, tra le altre cose, la restituzione di alcune somme in ragione della mancata applicazione dello sconto del 50% previsto dalla legge Lombardia n.12/2005 sulla porzione di intervento diversamente riclassificato (articolo 48, comma 6).

Il comune non solo ha negato la restituzione della somma richiesta, ma ha chiesto un cospicuo conguaglio, applicando all’intervento edilizio i valori alla base del calcolo del contributo di costruzione (ma anche sulla monetizzazione degli standard edilizi) in vigore al momento della data della presentazione della più recente Scia in variante. L’interessato si è rivolto al Tar Lombardia contestando la decisione del comune. I giudici del tar Lombardia hanno accolto i rilievi.

Sul primo punto – l’applicazione del regime di favore ex articolo 48, comma 6 della legge regionale sugli interventi di demoricostruzione riqualificati come nuova costruzione – i giudici hanno accolto la tesi del ricorrente secondo il quale il beneficio si applicherebbe «per tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se non ascrivibili alla categoria della ristrutturazione edilizia (ma a quella della nuova costruzione)». Anche se nel testo della legge regionale non viene espressamente citata la nuova costruzione, i giudici spiegano che la disposizione «richiama espressamente gli interventi di “demolizione e ricostruzione” affiancandoli ed aggiungendoli a quelli di ristrutturazione edilizia. Si deve pertanto ritenere che, in base al dato letterale di questa norma, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione non ascrivibili alla categoria della ristrutturazione edilizia possano beneficiare del regime di favore ivi previsto».

«Peraltro – prosegue   la sentenza n.4056/2026   dello scorso 7 agosto – questa conclusione sembra del tutto ragionevole in quanto aderente alla ratio di favorire tutti quegli interventi che, invece di determinare un consumo del suolo inedificato, determinano la sostituzione dei fabbricati esistenti sfruttando le aree urbanisticamente già compromesse, e ciò indipendentemente dalla loro qualifica».

«L’intervento di cui si discute – si afferma nella pronuncia – consiste in parte nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato e può perciò determinare, attraverso il recupero della superficie lorda esistente, la rigenerazione urbana o il contenimento del consumo di suolo; per questa parte quindi le norme di favore sopra richiamate devono trovare applicazione». Non solo. I giudici invitano il comune di Milano a riesaminare la pratica edilizia valutando anche l’ulteriore beneficio previsto dal Testo unico edilizia (articolo 17, comma 4-bis).

I giudici censurano anche il ricalcolo del comune di Milano con valori in vigore alla data della presentazione della Scia in variante (aprile 2024) invece che a quelli in vigore della originaria Scia alternativa al permesso di costruire (luglio 2000). Non serve per dichiarare illegittima la pretesa del comune, visto che la stessa legge Lombardia, citata nella sentenza, è cristallina: «L’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista», recita infatti l’articolo 38, comma 7-bis. «Da questa norma – chiosano i giudici – si ricava che la determinazione dell’importo dovuto ai comuni a titolo di oneri di urbanizzazione va calcolata prendendo a riferimento le tariffe vigenti al momento di formazione del titolo edilizio che ha assentito la realizzazione dell’intervento». Questa conclusione si attaglia in modo particolare al caso di specie, in cui la Scia in variante «non ha implicato modifiche all’intervento ormai quasi completamente realizzato ed eseguito in conformità alla Scia originaria (e ad alcune varianti minori)» e non può pertanto «qualificarsi alla stregua di titolo edilizio comportante l’introduzione di varianti essenziali all’intervento originariamente approvato, e non può perciò determinare l’applicazione delle tariffe sopravvenute». «Certo – ipotizzano i giudici – la nuova qualifica avrebbe in teoria potuto portare ad una rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione posto che le regole applicabili per gli interventi di nuova costruzione sono meno favorevoli rispetto a quelli riguardanti la ristrutturazione edilizia, ma ciò sarebbe dovuto avvenire, in base all’art. 38, comma 7-bis, della legge n. 12 del 2005, applicando le tariffe vigenti al momento di perfezionamento del titolo originario».

 

 

 

FONTI       Massimo Frontera         “Edilizia & Territorio”

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