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Affidamento diretto e verifica dei requisiti: il controllo deve precedere la stipula?

Il TAR Lazio annulla l’affidamento per mancata verifica preventiva dei requisiti dell’operatore e ribadisce i limiti della semplificazione, mentre per gli affidamenti sotto i 40.000 euro resta quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023

 

Negli affidamenti diretti il possesso dei requisiti dell’operatore economico resta un presupposto essenziale, mentre le modalità attraverso cui viene effettuata la verifica possono variare in relazione all’importo dell’affidamento.

A evidenziarlo è   la sentenza del 22 luglio 2026, n. 13380, con cui il TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, ha annullato un affidamento sul rilievo che i requisiti dell’affidatario erano stati soltanto autocertificati e non verificati prima della stipula del contratto. Il Collegio ha ricondotto tale obbligo all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, affermando la necessità di un controllo preventivo sia sui requisiti generali sia, quando richiesti, su quelli economico-finanziari e tecnico-professionali.

La pronuncia offre però anche l’occasione per distinguere tra la semplificazione che caratterizza la scelta del contraente e gli obblighi che continuano a gravare sulla stazione appaltante, perché l’assenza di una gara non comporta né l’irrilevanza dei requisiti né la possibilità di considerare secondario il momento in cui vengono verificati.

 

Affidamento diretto: la verifica dei requisiti deve sempre precedere la stipula?
La questione al vaglio del TAR nasce dall’affidamento diretto di un servizio professionale, preceduto dalla pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse.

Una prima censura riguardava proprio il percorso seguito dalla stazione appaltante, perché, secondo la tesi prospettata in giudizio, dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse avrebbe dovuto aprirsi una seconda fase nella quale gli operatori sarebbero stati chiamati a formulare un’offerta e a partecipare a una successiva negoziazione.

Il TAR non ha condiviso questa ricostruzione, osservando che l’avviso qualificava la fase negoziale come soltanto eventuale e che, di conseguenza, dalla manifestazione di interesse non poteva derivare un autovincolo a svolgere una successiva competizione.

Il passaggio conferma un principio centrale nella disciplina degli affidamenti sotto soglia: l’interpello di più operatori non modifica, da solo, la natura dell’affidamento diretto, che continua a essere caratterizzato da una scelta discrezionale della stazione appaltante, senza formazione di una graduatoria e senza che il confronto preliminare assuma automaticamente i caratteri di una procedura di gara.

Nel caso esaminato, dunque, è proprio la qualificazione della successiva fase negoziale come eventuale a escludere la violazione dell’autovincolo contestata dalla ricorrente.

 

Affidamento diretto e verifica dei requisiti: le regole del Codice
Il punto di partenza è la natura dell’affidamento diretto, che il D.Lgs. n. 36/2023 configura come una modalità autonoma di scelta del contraente, distinta sia dalla gara sia dalla procedura negoziata e caratterizzata dalla possibilità per la stazione appaltante di individuare discrezionalmente l’operatore economico, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice.

L’  art. 50, comma 1, consente infatti l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e, alla lett. b), per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti operatori in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’assenza di una procedura comparativa non comporta, però, che la scelta possa prescindere dai requisiti dell’affidatario. L’   art. 17, comma 2, stabilisce infatti che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, indica le ragioni della scelta e individua i requisiti di carattere generale nonché, quando necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

La disposizione disciplina quindi il contenuto dell’atto di affidamento, mentre, nel suo dato testuale, non stabilisce espressamente che tutti i requisiti debbano essere verificati prima della stipula, sicché il tema del controllo deve essere letto insieme alle altre disposizioni del Codice e tenendo conto, quando rileva, della fascia di importo nella quale ricade il contratto.

Per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, infatti, l’  art. 52 prevede un regime semplificato, nel quale l’operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la stazione appaltante procede alle verifiche anche previo sorteggio di un campione individuato secondo modalità predeterminate annualmente.

La distinzione è utile soprattutto per evitare di sovrapporre il necessario possesso dei requisiti alle modalità attraverso le quali l’amministrazione è chiamata a verificarli, che non sono necessariamente identiche in ogni affidamento.

 

Manifestazione di interesse e affidamento diretto: quando non si configura una gara
Il punto centrale della sentenza riguarda però i requisiti dell’operatore individuato come affidatario, che risultavano autocertificati nella fase della manifestazione di interesse ma non verificati prima della stipula.

Dopo avere ribadito che l’affidamento diretto rappresenta una modalità autonoma di scelta del contraente e non una procedura comparativa, il TAR ha precisato che tale semplificazione non esonera l’amministrazione né dall’obbligo di motivare la scelta dell’affidatario né da quello di accertarne i requisiti.

Secondo il Collegio, l’amministrazione deve quindi verificare, preventivamente rispetto alla stipula e ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sia i requisiti generali sia quelli economico-finanziari e tecnico-professionali eventualmente richiesti dalla legge o dall’avviso.

Poiché nel procedimento esaminato questa verifica preventiva non risultava effettuata, l’affidamento è stato annullato, lasciando alla stazione appaltante il successivo riesercizio del potere una volta completato il controllo sui requisiti.

La decisione non attribuisce quindi il contratto a un altro operatore, ma riporta il procedimento nella disponibilità dell’amministrazione, che dovrà rideterminarsi dopo avere svolto le verifiche poste dal TAR a fondamento dell’annullamento.

 

Affidamento diretto: quando l’operatore può contestare la scelta del contraente
Con riferimento alla posizione dell’operatore che ha partecipato alla fase preliminare senza essere poi individuato come contraente, il giudice amministrativo ha precisato che l’assenza di una graduatoria non comporta, di per sé, la mancanza di un interesse a impugnare l’affidamento.

Chi ha presentato una manifestazione di interesse non può rivendicare un diritto diretto al contratto né una posizione assimilabile a quella del secondo classificato in una gara, ma può comunque vantare un interesse strumentale alla riedizione del potere quando contesta, ad esempio, la mancanza dei requisiti in capo all’affidatario.

In questo caso, l’annullamento impone alla stazione appaltante di riesaminare la propria scelta e l’operatore conserva la possibilità di aspirare nuovamente all’affidamento, pur sempre nell’ambito della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione.

Anche sotto questo profilo emerge la natura particolare dell’affidamento diretto, che resta sottratto alle logiche della graduatoria ma non per questo si colloca fuori dalle regole del procedimento amministrativo e dal relativo sindacato giurisdizionale.

 

I limiti della semplificazione: il controllo dei requisiti nell’affidamento diretto
La semplificazione propria dell’affidamento diretto riguarda quindi il modo in cui la stazione appaltante individua il contraente, ma non elimina gli obblighi che accompagnano la scelta dell’operatore, né consente di considerare secondari gli accertamenti sui requisiti richiesti per assumere il contratto.

La stazione appaltante può acquisire manifestazioni di interesse, consultare più soggetti e, se gli atti non prevedono diversamente, procedere comunque mediante affidamento diretto senza trasformare il confronto preliminare in una gara vera e propria, mantenendo quella discrezionalità che il Codice riconosce a questa modalità di affidamento.

Nel caso esaminato, però, proprio il mancato controllo preventivo dei requisiti ha determinato l’illegittimità della scelta, con la conseguenza che il TAR Lazio ha annullato l’affidamento e ha rimesso alla stazione appaltante il riesercizio del potere dopo lo svolgimento delle verifiche, senza disporre il subentro di un altro operatore e senza attribuire direttamente il contratto al ricorrente.

La decisione fissa quindi il limite entro il quale, nella ricostruzione proposta dal TAR, può muoversi la semplificazione: l’affidamento diretto resta privo di graduatoria e conserva un ampio spazio di discrezionalità nella scelta del contraente, ma resta soggetto alla motivazione, al possesso dei requisiti e alla verifica che il Collegio, nel caso esaminato, ritiene debba precedere la stipula del contratto.

 

 

 

 

FONTI          “LavoriPubblici.it”

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